CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03428/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 21 maggio 1947; avverso la sentenza del 9 novembre 2020, dalla Corte d'appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso quanto alla declaratoria di prescrizione dei reati sub 16 e 19; letta la memoria depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della parte civile; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore, ha impugnato la sentenza, indicata in epigrafe, che, aderendo alla proposta di concordato avanzata dalle parti, ha rideterminato la pena irrogata senza, tuttavia, dichiarare preliminarmente l'estinzione di due dei plurimi capi d'imputazione per sopravvenuta prescrizione, maturata prima della pronuncia della sentenza e C. • senza che lo stesso imputato abbia mai rinunciato ad avvalersi di questa causa di estinzione del reato. Tanto, infatti, non sarebbe desumibile dalla sola proposizione del concordato, diretta esclusivamente alla rideterminazione della pena. E sussisterebbe comunque interesse del ricorrente ad ottenere la dichiarazione di prescrizione, nonostante le plurime condanne intervenute per altri capi d'imputazione, in quanto la prescrizione di alcuni capi inciderebbe sulla delimitazione dell'onere probatorio gravante sul ricorrente nel giudizio civile e comunque sulla possibilità di avanzare istanza di affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell'art. 47 dell'ordinamento penitenziario. Con memoria del 25 maggio 2022, la parte civile costituita ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, anche per difetto d'interesse. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente ha chiesto che venga dichiarata la prescrizione di alcuni dei plurimi capi d'imputazione, senza alcuna modifica della pena, concordata ed esattamente recepita dalla corte territoriale. Il motivo di censura sollevato dal ricorrente è deducibile con ricorso per cassazione (Sez. U., informazione provvisoria, ud. 27 ottobre 2022), è sorretto da un valido interesse ed è fondato. Effettivamente il termine di prescrizione, in relazione ai reati di cui ai capi 16 e 19 (entrambi relativi a fatti di bancarotta semplice), è decorso il 25 febbraio 2019, in data antecedente alla pronuncia della sentenza di secondo grado. Benché l'eventuale prescrizione non travolga le statJizioni civili (ormai cristallizzate nel giudizio di primo grado) e il regime dell'affidamento in prova al servizio sociale dipenda esclusivamente dalla misura della pena irrogata (a prescindere dal numero dei reati per i quali tale pena è stata inflitta), l'interesse a far valere la sopravvenuta prescrizione è immanente nella natura della decisione, diretta ad accertare una causa di estinzione del reato e ad elidere il relativo accertamento di responsabilità. La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata senza rinvio, limitatamente ai reati di cui ai capi 16 e 19, perché estinti per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi 16 e 19 perché estinti per prescrizione.