CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2024
Cassazione n. 10029/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che Bruno e [OSCURATO:PERSONA], congiuntamente, ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste del 30 maggio 2023 che ha confermato la sentenza del Tribunale di Udine con la quale gli imputati erano stati ritenuti colpevoli del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva e di bancarotta documentale semplice (così come riqualificata in primo grado di giudizio la seconda imputazione) di cui agli artt.216, 217 R.D. 16 marzo 1942, n. 267; -Letta la memoria difensiva del 23 gennaio 2024 a firma del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dei ricorrenti. -Ritenuto che il primo motivo di ricorso - con cui i ricorrenti lamentano violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza della condotta di bancarotta distrattiva- è costituito da mere doglianze in punto di fatto che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito (p.3: la qualità e la quantità dei beni sottratti non risultava compatibile con una dismissione per disuso e con un generico e non denunciato furto). Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui i ricorrenti lamentano violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza della condotta di bancarotta documentale semplice - risulta generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; il riferimento alla testimonianza del commercialista Asti offre al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, sollecitandolo ad una inammissibile rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita. (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Rv. 253774). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbra