CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 31397/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e del riesame di RomaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiedodichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 20 gennaio 2026, il Tribunale di Roma, sezione delriesame, in accoglimento parziale dell’appello proposto dal Pubblico ministeropresso il Tribunale di Roma avverso l’ordinanza del GIP, ha disposto il sequestropreventivo mediante oscuramento di due video presenti sulla piattaforma“Instagram”, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui all’art. 595,primo e terzo comma, cod. pen., contestati ai capi G), H), I) dell’incolpazioneprovvisoria.Il Tribunale, ritenuta la propria competenza per territorio ai sensi dell’art. 16,comma 1, cod. proc. pen., ha ravvisato gravi indizi di colpevolezza in ordine aireati di diffamazione in relazione ai video postati sulla piattaforma Instagram (capiG e I) e in relazione alla diretta sulla piattaforma “Facebook” tenuta dall’indagato(capo H), nel corso dei quali [OSCURATO:PERSONA], rappresentante del movimento C.R.A.[OSCURATO:PERSONA], aveva rivolto frasi offensive nei confronti della Coldiretti e deisuoi vertici, che non costituirebbero espressione del diritto di critica, in quanto nonrispettosi del requisito della continenza espositiva, trasmodando in unaingiustificata aggressione all’immagine della Coldiretti e dei suoi rappresentanti.Ha, inoltre, ritenuto sussistente il periculum in mora esclusivamente in relazioneai fatti di cui ai capi G) ed I), in quanto i relativi video erano ancora presenti sulweb e perciò accessibili da una vasta platea di utenti, sicché sarebbe ravvisabile ilpericolo concreto e attuale di aggravamento delle conseguenze del reato in ragionedella diffusività dello strumento impiegato.2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione,articolando due motivi di censura di seguito riassunti nei termini di cui all’art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1. In via preliminare contesta la affermata competenza per territorio delTribunale di Roma, dovendosi ritenere competente il Tribunale di Latina. Invero, ireati ascritti al [OSCURATO:PERSONA] non sarebbero espressione di un medesimo disegnocriminoso e dunque non sarebbe ravvisabile alcuna connessione ai sensi dell’art.12, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. Nel caso di specie la competenza dovevaessere determinata in relazione al lugo in cui almeno due soggetti avevanopercepito l’espressione offensiva, ovvero, nel caso di impossibilità di identificarla,nel luogo in cui è avvenuto il caricamento in rete dei contenuti lesivi; infine, qualeultimo criterio residuale verrebbe in rilievo la residenza o il domicilio dell’indagatoex all’art. 9, comma 2, cod. proc. pen. Nella specie opererebbe tale ultimo criterio,sicché competente sarebbe il Tribunale di Latina.2.2. Il secondo motivo deduce l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezzae del periculum in mora. Sotto il primo profilo il ricorrente, premesso di essereesponente del CRA (Comitato agricoltori riuniti) e leader del movimento “Ieuropea, sostiene che nella specie ricorrerebbe la scriminante del diritto di critica,concernente temi di rilevanza sociale e non conterrebbero attacchi personali.Contesta, inoltre, la sussistenza del periculum in mora.3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è nel suo complesso infondato.2. Il primo motivo è manifestamente infondato.Il Tribunale del riesame di Roma ha affermato la propria competenza perterritorio, ai sensi dell’art. 16, comma 1, cod. proc. pen. sulla base dellacircostanza che i reati in relazione ai quali era stata richiesta la misura cautelarereale erano connessi, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., conaltri reati di diffamazione posti in essere dall’indagato, tra cui quello di cui al capoA) dell’incolpazione, il quale era stato posto in essere in Roma, in data 15.2.2024,nel corso di una manifestazione. In particolare, l’ordinanza impugnata ha ritenutodetti reati posti in essere in esecuzione del medesimo disegno criminoso, anche inconsiderazione del ristretto arco temporale in cui erano stati realizzati (febbraio-maggio 2024). Trattandosi di reati di pari gravità, ha ritenuto che dovesse operareil criterio residuale che individua il giudice competente in quello commesso perprimo che, nella specie, era appunto quello posto in essere a Roma nella datasuindicata.A fronte di tale argomentata valutazione, il ricorrente si è limitato ad opporreconsiderazioni del tutto generiche, sostenendo in modo apodittico l’insussistenzadi un medesimo disegno criminoso, senza spiegare le ragioni di tale affermazione.3. Il secondo motivo è infondato.3.1. Occorre premettere che, secondo il pacifico orientamento dellagiurisprudenza di legittimità, il diritto di critica, rappresentando l'esternazione diun'opinione relativamente a una condotta, ovvero a un'affermazione altrui, siconcretizza nella manifestazione di un’opinione, vale a dire di un giudiziovalutativo. Essa si inserisce nell'ambito della libertà di manifestazione del pensiero,garantita dall'art. 21 della Costituzione e dall'art. 10 della Convenzione EDU.Proprio in ragione della sua natura di diritto di libertà, esso può essere evocatoquale scriminate, ai sensi dell'art. 51 cod. pen., rispetto al reato di diffamazione,purché venga esercitato nel rispetto dei limiti della veridicità dei fatti, dellapertinenza degli argomenti e della continenza espressiva.Quanto al profilo della veridicità dei fatti oggetto di critica, questa Corteregolatrice ha rilevato che se è ben vero che essa presuppone in ogni caso un fattoche è assunto a oggetto o a spunto del discorso critico, tuttavia il giudiziovalutativo, in quanto tale, è diverso dal fatto da cui trae spunto e, a differenza diquesto, non può pretendersi che sia "obiettivo" e neppure, in linea astratta, "vero"o "falso". Diversamente opinando, si rischierebbe di sindacare la legittimità stessadel contenuto del pensiero, in palese contrasto con le garanzie costituzionali (Sez.5, n. 42576 del 20/07/2016, Crimaldi, Rv. 268044 – 01; Sez. 5, n. 13549 del20/02/2008, Pavone, Rv. 239825; Sez. 5, n. 13880 del 18/12/2007 - dep.02/04/2008, Pandolfelli, Rv. 239816; Sez. 5, n. 20474 del 14/02/2002, PG in proc.Trevisan, Rv. 221904). La critica postula, insomma, fatti che la giustifichino e cioè,normalmente, un contenuto di veridicità limitato alla oggettiva esistenza dei datiassunti a base delle opinioni e delle valutazioni espresse (Sez. 5, n. 13264 del16/03/2005, non massimata; Sez. 5, n. 20474 del 14/02/2002, Rv. 221904; Sez.5, n. 7499 del 14/02/2000, Rv. 216534), ma non può pretendersi che si esauriscain essi.Come affermato dalla giurisprudenza CEDU, la libertà di esprimere giudizicritici, cioè “giudizi di valore”, trova il solo, ma invalicabile, limite nella esistenzadi un “sufficiente riscontro fattuale” (Corte EDU, sent. del 27.10.2005 casoWirtshafts-[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] c. Austria rie. n 58547/00, nonchésent. del 29.11.2005, caso Rodrigues c. Portogallo, ric. n 75088/01), ma, al finedi valutare la giustificazione di una dichiarazione contestata, è sempre necessariodistinguere tra dichiarazioni di fatto e giudizi di valore, perché, se la materialitàdei fatti può essere provata, l'esattezza dei giudizi non sempre si presta ad esseredimostrata (Corte EDU, sent. del 1.7.1997 caso Oberschlick c/Austria par. 33).Pertanto, la critica, a differenza della cronaca, del resoconto, della meradenunzia, concretizzandosi nella manifestazione di un'opinione meramentesoggettiva (di un giudizio valutativo), non può, per definizione, pretendersirigorosamente obiettiva e asettica (cfr. ex multis Sez. 5, n. 25518 del 26/9/2016,Volpe, Rv. 270284; Sez. 5, n. 49570 del 23/9/2014, Natuzzi, Rv. 261340; Sez. 5,n. 4938 del 28/10/2010, Simeoni, Rv. 249239). Ciò in quanto il giudizio critico ènecessariamente influenzato, e non potrebbe essere altrimenti, dal filtro personalecon il quale viene percepito il fatto posto a suo fondamento; esso è, per sua natura,parziale, ideologicamente orientato e teso ad evidenziare proprio quegli aspetti oquelle concezioni del soggetto criticato che si reputano deplorevoli e che si intendestigmatizzare e censurare (Sez. 1, n. 8801 del 13/11/2018, Cordova, Rv. 276167;Sez. 5, n. 2092 del 30/11/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275409 -).3.2. Con riguardo al requisito della continenza, si deve rammentare che essaconcerne sia un profilo sostanziale che un profilo formale. La continenzasostanziale, o materiale attiene alla natura e alla latitudine dei fatti riferiti e delleopinioni espresse, in relazione all'interesse pubblico alla comunicazione o al diritto-dovere di denunzia: essa si riferisce, dunque, alla quantità e alla selezionedell'informazione in funzione del tipo di resoconto e dell'utilità/bisogno sociale diesso. La continenza formale attiene, invece, al modo con cui il racconto sul fattoè reso o il giudizio critico esternato, e cioè alla qualità della manifestazione: essapostula, quindi, una forma espositiva proporzionata, "corretta" in quanto noningiustificatamente sovrabbondante al fine del concetto da esprimere. Questosignifica che le modalità espressive attraverso le quali si estrinseca il diritto allalibera manifestazione del pensiero, con la parola o qualunque altro mezzo didiffusione, di rilevanza e tutela costituzionali, postulano una forma espositivacorretta della critica – e cioè astrattamente funzionale alla finalità didisapprovazione – e che non trasmodino nella gratuita e immotivata aggressionedell’altrui reputazione. Tuttavia, essa non è incompatibile con l’uso di termini che,pure oggettivamente offensivi, siano insostituibili nella manifestazione delpensiero critico, per non esservi adeguati equivalenti (Sez. 5, n. 11905 del05/11/1997, G, Rv. 209647). Secondo il consolidato insegnamento di questaCorte, al fine di valutare il rispetto del canone della continenza, occorrecontestualizzare le espressioni intrinsecamente ingiuriose, ossia valutarle inrelazione al contesto spazio-temporale e dialettico nel quale sono state profferite,e verificare se i toni utilizzati dall’agente, pur forti e sferzanti, non risultinomeramente gratuiti, ma siano invece pertinenti al tema in discussione eproporzionati al fatto narrato e al concetto da esprimere ( Sez. 5 n. 32027 del23/03/2018, Rv. 273573).Tale principio deve trovare applicazione, in primo luogo, nel caso di opinioniveementi rivolte a soggetti che detengono o rappresentano un potere pubblico, esono, perciò, giustificate dalla sentita necessità di rispondere anche con durezza aun esercizio del potere percepito come arbitrario o illegittimo, salvi, ovviamente, inon ammessi argumenta ad hominem (Sez. 5, n. 21145 del 18/04/2019, Rv.275554). Compito del giudice è, dunque, di verificare se il negativo giudizio divalore espresso possa essere, in qualche modo, giustificabile nell’ambito di uncontesto critico e funzionale all’argomentazione, così da escludere la invettivapersonale volta ad aggredire personalmente il destinatario (Sez. 5 n. 31669 del14/04/2015, Rv. 264442), con espressioni inutilmente umilianti e gravementeinfamanti (Sez. 5 n. 15060 del 23/02/2011, Rv. 250174).3.3. Nel caso in esame, la motivazione spesa dal Tribunale del riesame inordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ampia e articolata,descrivendo le condotte incriminate, consistenti nella pubblicazione di videocontenenti messaggi in cui l’indagato censurava aspramente l’operato dellaColdiretti e dei suoi esponenti apicali, con affermazioni di contenuto diffamatorio,le quali – tenuto conto anche del complessivo contesto in cui esse si inserivano –non potevano ritenersi scriminate dall’esercizio del diritto di critica, in quanto privedel requisito della continenza, trasmodando in una ingiustificata aggressioneall’immagine e alla credibilità dell’associazione di categoria e dei suoi esponenti.La conclusione cui è pervenuta l’ordinanza impugnata risulta logica ecoerente, nonché conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità,mentre le contestazioni svolte dal ricorrente risultano del tutto generiche einconferenti, limitandosi a richiamare la giurisprudenza sul punto e a spiegarequale fosse l’attività dal medesimo svolta, senza in realtà attaccare specificamentele argomentazioni del Tribunale.3.4. Analoga conclusione vale con riguardo alla sussistenza del periculum inmora. Anche in tal caso, il ricorrente non ha svolto alcuna argomentazionespecifica per contrastare le valutazioni espresse dall’ordinanza impugnata, la qualeha puntualmente spiegato che la perdurante disponibilità (documentata dallaPolizia giudiziaria), dei video contenenti le dichiarazioni di cui ai capi G) ed H)dell’incolpazione, e dunque la loro accessibilità, fonda il pericolo concreto e attualedi un aggravamento delle conseguenze del reato, «tenuto conto della diffusivitàdello strumento impiegato».4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese del giudizio. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 15/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]