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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1964

ECLI:EU:C:1964:45
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61963C0087 Conclusioni dell'avvocato generale

[OSCURATO:PERSONA]

10 giugno 1964 Traduzione dal francese [OSCURATO:PERSONA] Presidente, Signori giudici , La signorina Georges impugna una decisione del 20 marzo 1963, notificatele con lettera del 3 luglio, con la quale la Commissione della Comunità Europea dell'[OSCURATO:PERSONA] ha rifiutato, in conformità al parere sfavorevole della Commissione di integrazione, di nominarla in ruolo alle condizioni previste dall'articolo 102 dello Statuto, e l'ha licenziata.

Essa chiede inoltre un risarcimento di 50.000 franchi belgi per danni morali e, in via subordinata, qualora la decisione non venga annullata, un risarcimento di 150.000 franchi per danni materiali, più 60.000 franchi quale indennità per mancato preavviso complementare.

Fatta eccezione per le circostanze di fatto, che sono diverse, la presente controversia rivela, sotto il profilo giuridico, forti analogie con parecchie altre cause che sono state o che saranno a voi sottoposte e in particolare con la causa de Vos.

I. Sulle conclusioni che mirano all'annullamento La ricorrente solleva due censure : 1 o il procedimento di integrazione è irregolare; 2 o la motivazione è inesatta o non pertinente.

Sulla prima censura: irregolarità del procedimento di integrazione.

L'argomento essenziale della ricorrente è che i fatti specifici sui quali si è in realtà fondata la Commissione di integrazione non sono stati portati a sua conoscenza in modo da permetterle di fornire le opportune spiegazioni.

Il rapporto di integrazione si fondava su apprezzamenti personali e puramente soggettivi dei suoi superiori, e non teneva conto dei fatti specifici che, come è risultato in seguito, avevano determinato il parere della Commissione.

Si era svolto, in realtà, un procedimento disciplinare o paradisciplinare, che avrebbe dovuto essere munito delle garanzie previste per una simile ipotesi, e cioè della preventiva comunicazione delle censure, con conseguente possibilità di valersi del diritto di difesa e, in particolare, di dare la prova contraria.

D'altra parte il fascicolo comunicato era incompleto, e i processi verbali delle prime sedute della Commissione, di quelle cioè che hanno preceduto la seduta nella quale è stato emesso il parere definitivo, non le sono stati resi noti.

Signori, anche qui, come nelle controversie cui poco fa mi sono riferito, la ricorrente cerca di attribuire carattere disciplinare a un procedimento che non ha, nè deve avere, tale natura.

Siamo in presenza, lo ripeto ancora una volta, di una valutazione complessiva del comportamento dell'interessato al fine di formulare un giudizio di valore sulla sua idoneità a svolgere, in via permanente, le mansioni che corrispondono alla sua qualifica gerarchica.

Ed è chiaro che le mancanze disciplinari, sia per la loro gravità sia, e sopratutto, per la loro reiterazione, costituiscono, anche se non sono state singolarmente sanzionate, un importante elemento di valutazione del comportamento.

Si tratta solo di accertare la materiale esattezza dei fatti che sono serviti di base a tale valutazione (me ne occuperò esaminando la seconda censura) e di verificare se la Commissione li abbia conosciuti quanto basta per essere in grado di controllare l'opinione dei capo servizio.

Di fatto, come sapete, si usa comunicare all'interessato il rapporto di integrazione, e così pure il suo fascicolo personale, e ricevere le sue osservazioni scritte.

Nella specie, la Commissione ha anche alternativamente sentiti i capi servizio e la ricorrente, senza tuttavia procedere a un loro confronto, il che come sapete, non è secondo me necessario in un procedimento del genere.

Non vi è alcun dubbio che la Commissione, quando ha formulato il parere definitivo, fosse in grado di prendere una decisione con piena cognizione di causa.

Per quanto attiene alla comunicazione del fascicolo, la ricorrente (che ha potuto prenderne visione in cancelleria in occasione dell'attuale procedimento) non specifica in cosa fosse incompleto.

Se con tale censura essa si riferisce al fatto che nulla vi figura riguardo alle mancanze di cui le si fa carico, io non ravviso in ciò niente di anormale, dato che, a quanto ci consta, le furono fatte solo ammonizioni orali le quali, per loro natura, non dovevano figurare nel suo fascicolo.

Se ha inteso invece riferirsi ai processi verbali delle sedute della Commissione, questi concernono il procedimento di integrazione e non potevano quindi venir inseriti nel suo fascicolo di dipendente contrattuale.

Ricordo che nel corso di tale procedimento la Commissione, pur non avendo comunicato alla ricorrente i processi verbali delle sedute nelle quali erano stati sentiti taluni funzionari, le ha però di volta in volta fatto conoscere il contenuto delle osservazioni formulate nei suoi confronti dai funzionari in questione, invitandola a fornire le opportune spiegazioni.

La prima censura deve quindi, a mio parere, essere disattesa.

Sulla seconda censura: inesattezza e non pertinenza della motivazione. a) Per quanto riguarda la materialità dei fatti , la circostanza che la interessata si è servita dei mezzi del servizio (ufficio e telefono) per fini privati non risulta contestata.

Invece, la ricorrente esclude che in proposito le siano stati rivolti richiami orali.

Tale suo diniego riveste una certa gravità perché contrasta direttamente con le dichiarazioni formali e concordi rilasciate in proposito dai capi ufficio nel procedimento di integrazione.

Oltre tutto, se è già in un certo senso sorprendente che l'Amministrazione abbia tenuto per tanto tempo un atteggiamento così tollerante nei confronti del comportamento in servizio della ricorrente, sarebbe del tutto inverosimile che essa non abbia reagito nemmeno con osservazioni e richiami orali.

L'inesattezza materiale dei fatti sul punto in questione non può quindi dirsi accertata.

Per quanto riguarda la perturbazione del servizio dovuta al comportamento della ricorrente, è più questione di apprezzamento che di constatazione.

È certo che un comportamento del genere era di per sè tale da incidere negativamente sul funzionamento del servizio ed appare pertanto diffìcile contestare l'affermazione dell'Amministrazione secondo la quale il servizio è stato effettivamente perturbato.

E le dichiarazioni della ricorrente, secondo la quale essa sarebbe stata lasciata molto spesso senza lavoro, non mi sembrano conferenti in proposito. b) Per quanto attiene alla pertinenza della motivazione , non mi sembra che essa sia stata efficacemente contestata.

Ad ogni modo, i motivi addotti dalla Commissione di integrazione appaiono sufficienti a giustificare, sul piano giuridico, il giudizio sfavorevole sul comportamento dell'interessata per quanto riguarda la sua idoneità a svolgere, in via permanente, le funzioni assegnatele.

II. Sulle conclusioni relative al risarcimento Tali conclusioni si fondano : 1 o sull'insufficienza del termine di preavviso 2 o sull'illecito.

Su questi due punti, non posso che riferirmi alle mie osservazioni nella causa 84/63, (de Vos) : l'interessata ha percepito l'indennità contrattuale di un mese e, inoltre, l'indennità di due mesi prevista dall'articolo 34 dello Statuto, al quale l'articolo 102 rinvia.

Le disposizioni inderogabili dello Statuto a questo proposito sembrano ostare ad una valutazione del giudice caso per caso.

Per quanto riguarda le conclusioni fondate sull'esistenza di un illecito, in base alla vostra sentenza Leroy esse non possono trovare accoglimento ove la decisione impugnata non venga annullata e d'altra parte, se la decisione non contenga «critiche superflue» nei confronti dell'interessata.

Concludo quindi chiedendo che il ricorso venga respinto. e che le spese siano poste a carico della ricorrente, salvo quelle sostenute dalla Commissione che devono rimanere a carico di quest'ultima a norma dell'articolo 70 del regolamento di procedura.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61963C0087 Conclusioni dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] 10 giugno 1964 Traduzione dal francese [OSCURATO:PERSONA] Presidente, Signori giudici , La signorina Georges impugna una decisione del 20 marzo 1963, notificatele con lettera del 3 luglio, con la quale la Commissione della Comunità Europea dell'[OSCURATO:PERSONA] ha rifiutato, in conformità al parere sfavorevole della Commissione di integrazione, di nominarla in ruolo alle condizioni previste dall'articolo 102 dello Statuto, e l'ha licenziata. Essa chiede inoltre un risarcimento di 50.000 franchi belgi per danni morali e, in via subordinata, qualora la decisione non venga annullata, un risarcimento di 150.000 franchi per danni materiali, più 60.000 franchi quale indennità per mancato preavviso complementare. Fatta eccezione per le circostanze di fatto, che sono diverse, la presente controversia rivela, sotto il profilo giuridico, forti analogie con parecchie altre cause che sono state o che saranno a voi sottoposte e in particolare con la causa de Vos. I. Sulle conclusioni che mirano all'annullamento La ricorrente solleva due censure : 1 o il procedimento di integrazione è irregolare; 2 o la motivazione è inesatta o non pertinente. Sulla prima censura: irregolarità del procedimento di integrazione. L'argomento essenziale della ricorrente è che i fatti specifici sui quali si è in realtà fondata la Commissione di integrazione non sono stati portati a sua conoscenza in modo da permetterle di fornire le opportune spiegazioni. Il rapporto di integrazione si fondava su apprezzamenti personali e puramente soggettivi dei suoi superiori, e non teneva conto dei fatti specifici che, come è risultato in seguito, avevano determinato il parere della Commissione. Si era svolto, in realtà, un procedimento disciplinare o paradisciplinare, che avrebbe dovuto essere munito delle garanzie previste per una simile ipotesi, e cioè della preventiva comunicazione delle censure, con conseguente possibilità di valersi del diritto di difesa e, in particolare, di dare la prova contraria. D'altra parte il fascicolo comunicato era incompleto, e i processi verbali delle prime sedute della Commissione, di quelle cioè che hanno preceduto la seduta nella quale è stato emesso il parere definitivo, non le sono stati resi noti. Signori, anche qui, come nelle controversie cui poco fa mi sono riferito, la ricorrente cerca di attribuire carattere disciplinare a un procedimento che non ha, nè deve avere, tale natura. Siamo in presenza, lo ripeto ancora una volta, di una valutazione complessiva del comportamento dell'interessato al fine di formulare un giudizio di valore sulla sua idoneità a svolgere, in via permanente, le mansioni che corrispondono alla sua qualifica gerarchica. Ed è chiaro che le mancanze disciplinari, sia per la loro gravità sia, e sopratutto, per la loro reiterazione, costituiscono, anche se non sono state singolarmente sanzionate, un importante elemento di valutazione del comportamento. Si tratta solo di accertare la materiale esattezza dei fatti che sono serviti di base a tale valutazione (me ne occuperò esaminando la seconda censura) e di verificare se la Commissione li abbia conosciuti quanto basta per essere in grado di controllare l'opinione dei capo servizio. Di fatto, come sapete, si usa comunicare all'interessato il rapporto di integrazione, e così pure il suo fascicolo personale, e ricevere le sue osservazioni scritte. Nella specie, la Commissione ha anche alternativamente sentiti i capi servizio e la ricorrente, senza tuttavia procedere a un loro confronto, il che come sapete, non è secondo me necessario in un procedimento del genere. Non vi è alcun dubbio che la Commissione, quando ha formulato il parere definitivo, fosse in grado di prendere una decisione con piena cognizione di causa. Per quanto attiene alla comunicazione del fascicolo, la ricorrente (che ha potuto prenderne visione in cancelleria in occasione dell'attuale procedimento) non specifica in cosa fosse incompleto. Se con tale censura essa si riferisce al fatto che nulla vi figura riguardo alle mancanze di cui le si fa carico, io non ravviso in ciò niente di anormale, dato che, a quanto ci consta, le furono fatte solo ammonizioni orali le quali, per loro natura, non dovevano figurare nel suo fascicolo. Se ha inteso invece riferirsi ai processi verbali delle sedute della Commissione, questi concernono il procedimento di integrazione e non potevano quindi venir inseriti nel suo fascicolo di dipendente contrattuale. Ricordo che nel corso di tale procedimento la Commissione, pur non avendo comunicato alla ricorrente i processi verbali delle sedute nelle quali erano stati sentiti taluni funzionari, le ha però di volta in volta fatto conoscere il contenuto delle osservazioni formulate nei suoi confronti dai funzionari in questione, invitandola a fornire le opportune spiegazioni. La prima censura deve quindi, a mio parere, essere disattesa. Sulla seconda censura: inesattezza e non pertinenza della motivazione. a) Per quanto riguarda la materialità dei fatti , la circostanza che la interessata si è servita dei mezzi del servizio (ufficio e telefono) per fini privati non risulta contestata. Invece, la ricorrente esclude che in proposito le siano stati rivolti richiami orali. Tale suo diniego riveste una certa gravità perché contrasta direttamente con le dichiarazioni formali e concordi rilasciate in proposito dai capi ufficio nel procedimento di integrazione. Oltre tutto, se è già in un certo senso sorprendente che l'Amministrazione abbia tenuto per tanto tempo un atteggiamento così tollerante nei confronti del comportamento in servizio della ricorrente, sarebbe del tutto inverosimile che essa non abbia reagito nemmeno con osservazioni e richiami orali. L'inesattezza materiale dei fatti sul punto in questione non può quindi dirsi accertata. Per quanto riguarda la perturbazione del servizio dovuta al comportamento della ricorrente, è più questione di apprezzamento che di constatazione. È certo che un comportamento del genere era di per sè tale da incidere negativamente sul funzionamento del servizio ed appare pertanto diffìcile contestare l'affermazione dell'Amministrazione secondo la quale il servizio è stato effettivamente perturbato. E le dichiarazioni della ricorrente, secondo la quale essa sarebbe stata lasciata molto spesso senza lavoro, non mi sembrano conferenti in proposito. b) Per quanto attiene alla pertinenza della motivazione , non mi sembra che essa sia stata efficacemente contestata. Ad ogni modo, i motivi addotti dalla Commissione di integrazione appaiono sufficienti a giustificare, sul piano giuridico, il giudizio sfavorevole sul comportamento dell'interessata per quanto riguarda la sua idoneità a svolgere, in via permanente, le funzioni assegnatele. II. Sulle conclusioni relative al risarcimento Tali conclusioni si fondano : 1 o sull'insufficienza del termine di preavviso 2 o sull'illecito. Su questi due punti, non posso che riferirmi alle mie osservazioni nella causa 84/63, (de Vos) : l'interessata ha percepito l'indennità contrattuale di un mese e, inoltre, l'indennità di due mesi prevista dall'articolo 34 dello Statuto, al quale l'articolo 102 rinvia. Le disposizioni inderogabili dello Statuto a questo proposito sembrano ostare ad una valutazione del giudice caso per caso. Per quanto riguarda le conclusioni fondate sull'esistenza di un illecito, in base alla vostra sentenza Leroy esse non possono trovare accoglimento ove la decisione impugnata non venga annullata e d'altra parte, se la decisione non contenga «critiche superflue» nei confronti dell'interessata. Concludo quindi chiedendo che il ricorso venga respinto. e che le spese siano poste a carico della ricorrente, salvo quelle sostenute dalla Commissione che devono rimanere a carico di quest'ultima a norma dell'articolo 70 del regolamento di procedura.
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