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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 4 marzo 2021

Cassazione n. 13160/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Catanzaro ha confermato il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero di Catanzaro in data 4 marzo 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], persona sottoposta ad indagine nel medesimo procedimento, disponendo la restituzione dei telefoni cellulari, dei computer e dei supporti informatici sequestrati all'esito dell'estrazione dei dati negli stessi contenuti.

2. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della Celi, ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento deducendo quattro motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo la ricorrente censura la violazione degli artt. 309, comma 9, 324, comma 7, 253, 125, comma 3, cod. proc. pen. e 346-bis cod. pen., per difetto di motivazione in ordine al fumus commissi delicti.

Deduce la ricorrente che il mero richiamo all'articolo di legge che si assume violato, la descrizione, seppur sintetica, della condotta antigiuridica e l'accesso a specifici atti di polizia giudiziaria non sarebbero sufficientg' a soddisfare il L requisito di una idonea motivazione, in quanto non sarebbero stati in alcun modo definiti i contorni essenziali dell'accusa contestata e, segnatamente, le condotte asseritamente illecite.

L'obbligo di motivazione in ordine al fumus commissi delicti non potrebbe essere assolto mediante il mero rinvio nel decreto di sequestro probatorio a una nota di polizia, che, peraltro, non sarebbe stata allegata allo stesso, ma sarebbe stata resa disponibile per la difesa solo dopo la presentazione del ricorso per riesame.

2.2. Con il secondo motivo la ricorrente si duole della violazione degli artt. 309, comma 9, 324, comma 7, 253, 125, comma 3, cod. proc. pen., 42 Cost, e 1 del [OSCURATO:PERSONA] addizionale alla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo per omessa o apparente motivazione in ordine alla specifica finalità probatoria assolta dal sequestro.

Il pubblico ministero avrebbe, infatti, ritenuto sussistente in re ipsa il nesso tra i beni sequestrati e il reato ipotizzato e il Tribunale del riesame avrebbe sul punto esercitato un potere sostitutivo dell'originaria carente motivazione, peraltro in termini arbitrari e assertivi.

2.3. Con il terzo motivo la ricorrente censura la violazione degli artt. 309, comma 9, 324, comma 7, 253, 125, comma 3, cod. proc. pen. per carenza di motivazione quanto alla qualificazione dei beni sequestrati quali «cose pertinenti al reato» e, dunque, al nesso di strumentalità con il reato ipotizzato.

2.4. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 309, comma 9, 324, comma 7, 253, 275, 125, comma 3, cod. proc. pen., 42 Cost, e 1 del [OSCURATO:PERSONA] addizionale alla [OSCURATO:PERSONA] per mancanza assoluta di motivazione in ordine alla proporzionalità del vincolo reale disposto e alla sua idoneità ad evitare un'esasperata connpromissione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata della ricorrente.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato.

2. Occorre rilevare, in via preliminare, che, secondo il costante orientamento di questa Corte, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (ex plurimis: Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656).

Non può, pertanto, essere dedotto quale vizio di motivazione mancante o apparente la pretesa sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o che, comunque, risultino assorbiti dal tenore complessivo delle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.

3. Con il primo motivo la ricorrente censura la violazione degli artt. 309, comma 9, 324, comma 7, 253, 125, comma 3, cod. proc. pen. e 346-bis cod. pen., per difetto di motivazione in ordine al fumus commissi delicti.

Tanto il decreto di sequestro, quanto l'ordinanza impugnata, infatti, risulterebbero privi di indicazioni in ordine agli estremi essenziali di tempo, luogo e fatto dell'addebito provvisorio e mancherebbe la descrizione delle condotte concrete che giustificherebbero il fumus commissi delicti.

Rileva, inoltre, la ricorrente che la nota di polizia richiamata nel decreto di sequestro probatorio non sarebbe allegata allo stesso, ma sarebbe stata resa disponibile per la difesa solo dopo la presentazione del ricorso per riesame.

4. Il motivo è infondato.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in sede di riesame del sequestro probatorio, il tribunale è chiamato a verificare la sussistenza dell'astratta configurabilità del reato ipotizzato, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, bensì con riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (ex plurimis: Sez. 3, n. 3465 del 3/10/2019, dep. 2020, Pino, Rv. 278542 -01; Sez. 3, n. 15254 del 10/03/2015, Privitero, Rv. 263053).

Il Tribunale del riesame di Catanzaro ha, dunque, fatto buon governo di questo principio, rilevando, con motivazione adeguata, che il sequestro è stato adottato nell'ambito del procedimento penale per il reato di cui all'art. 353 bis cod. pen. relativo a procedure a evidenza pubblica per la selezione del personale e la scelta dei contraenti (fornitori di beni e servizi) poste in essere dalle strutture facenti capo all'A.S.P. di Catanzaro e, segnatamente, all'A.O.U. [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, la Celi, in qualità di referente dell'A.D.

Universitaria "[OSCURATO:PERSONA]" di Catanzaro, avrebbe agevolato la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nella gara d'appalto, predisponendo la documentazione tecnica della gara di appalto in modo da farla vincere, in cambio dell'assunzione di sua figlia.

In particolare, il Tribunale di Catanzaro ha rilevato che dalle conversazioni intercettate sarebbe emerso che la Celi avrebbe ricevuto da soggetti riconducibili alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. indicazioni tecniche da inserire nel capitolato di base per la gara e avrebbe inviato diverse bozze di capitolato via mail agli stessi.

Infondata si rivela, inoltre, la censura di mancata indicazione della data del reato ipotizzato, in quanto nell'informativa della Guardia di Finanza di Catanzaro del 3 marzo 2021, cui il decreto di sequestro rinvia, risultano citate plurime conversazioni telefoniche di natura indiziante, che recano l'indicazione della data in cui sono intervenute.

La censura relativa alla illegittimità del rinvio a un atto di polizia giudiziaria non immediatamente disponibile per la difesa è, inoltre, inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto ha per oggetto una violazione di legge non dedotta innanzi al tribunale del riesame.

5. Con il secondo motivo la ricorrente si duole della violazione degli artt. 309, comma 9, 324, comma 7, 253, 125, comma 3, cod. proc. pen., 42 Cost, e 1 del [OSCURATO:PERSONA] addizionale alla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo per omessa o apparente motivazione in ordine alla specifica finalità probatoria del sequestro disposto.

Il pubblico ministero avrebbe, infatti, ritenuto sussistente in re ipsa il nesso tra i beni sequestrati e il reato ipotizzato e il Tribunale del riesame avrebbe sul punto esercitato un potere sostitutivo in termini arbitrari e assertivi.

6. Il motivo si rivela infondato. 4 A,- Il tribunale del riesame chiamato a decidere su un sequestro probatorio, a fronte dell'omessa individuazione nel decreto delle esigenze probatorie e della persistente inerzia del pubblico ministero anche nel contradditorio camerale, non può integrare la carenza di motivazione individuando, di propria iniziativa, le specifiche finalità del sequestro, trattandosi di prerogativa esclusiva del pubblico ministero quale titolare del potere di condurre le indagini preliminari e di assumere le determinazioni sull'esercizio dell'azione penale (ex plurimis: Sez. 2, n. 49536 del 22/11/2019, Vallese, Rv. 277989 - 01).

Il Tribunale del riesame di Catanzaro, tuttavia, nella specie non ha esercitato una funzione sostitutiva di una motivazione assente ma, esaminando specificamente il contenuto della stessa, ha confutato le censure di inesistenza della stessa svolta dal difensore della persona sottoposta ad indagini.

Nell'ordinanza impugnata, infatti, il Tribunale di Catanzaro ha ritenuto dimostrata la funzione probatoria del sequestro disposto dal pubblico ministero in ragione della necessità di apprendere cose pertinenti al reato (documenti, file contenuti in telefoni, pc e pendrive), in quanto ritenute indispensabili al fine di accertare il ruolo dell'indagata e di consentire l'individuazione di pubblici ufficiali concorrenti.

7. Con il terzo motivo la ricorrente censura la violazione degli artt. 309, comma 9, 324, comma 7, 253, 125, comma 3, cod. proc. pen. per carenza di motivazione quanto alla qualificazione della res sottoposta a vincolo di indisponibilità e al nesso di strumentalità tra le stessa e il reato ipotizzato.

Rileva la ricorrente che il pubblico ministero non avrebbe argomentato in ordine alla qualificazione delle cose sequestrate come oggetto di reato e alla relazione delle stesse con la fattispecie di reato e che solo il Tribunale avrebbe ritenuti i beni sequestrati «cose pertinenti al reato».

8. Anche questa censura si rivela infondata.

Il Tribunale ha congruamente rilevato come nessun vizio del decreto di sequestro probatorio sia ravvisabile in quanto il nesso di pertinenzialità tra i beni sequestrati e il reato ipotizzato doveva ritenersi di immediata evidenza, trattandosi di cose medianti le quali i reati ipotizzati erano stati commessi, anche sulla base delle intercettazioni telefoniche richiamate.

La denunciata carenza di motivazione è, pertanto, insussistente.

9. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 309, comma 9, 324, comma 7, 253, 275, 125, comma 3, cod. proc. pen., 42 Cost, e 1 del [OSCURATO:PERSONA] addizionale alla [OSCURATO:PERSONA] per mancanza assoluta di motivazione sul punto.

10. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile, in quanto si risolve nella proposizione dei principi della giurisprudenza di legittimità sul tema della proporzionalità del sequestro di materiale informatico, senza, tuttavia, confrontarsi specificamente con la motivazione del provvedimento impugnato e impedendo così al motivo proposto di assolvere la funzione tipica di critica puntuale avverso l'ordinanza oggetto di impugnazione.

E', infatti, inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso che si risolveva nella mera enunciazione dei principi giurisprudenziali (Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611).

Il Tribunale del riesame, del resto, nel provvedimento impugnato, ha ritenuto che, in attuazione del canone di proporzionalità della misura cautelare reale, il contemperamento tra le esigenze investigative con la tutela del diritto di proprietà potesse essere operata, secondo le indicazioni desumibili dalla giurisprudenza della Corte Edu, limitando l'apprensione dei contenuti delle memorie informatiche per il tempo strettamente necessario a selezionare i dati di interesse investigativo e ha affermato la conseguente necessità di una immediata restituzione delle cose sottoposte a vincolo una volta ultimata l'attività di selezione.

La motivazione del provvedimento impugnato in ordine al tema della adeguatezza e proporzionalità del provvedimento cautelare è, dunque, sussistente ed è stata censurata solo genericamente dalla ricorrente.

11. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere disatteso e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Catanzaro ha confermato il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero di Catanzaro in data 4 marzo 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], persona sottoposta ad indagine nel medesimo procedimento, disponendo la restituzione dei telefoni cellulari, dei computer e dei supporti informatici sequestrati all'esito dell'estrazione dei dati negli stessi contenuti. 2. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della Celi, ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento deducendo quattro motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo la ricorrente censura la violazione degli artt. 309, comma 9, 324, comma 7, 253, 125, comma 3, cod. proc. pen. e 346-bis cod. pen., per difetto di motivazione in ordine al fumus commissi delicti. Deduce la ricorrente che il mero richiamo all'articolo di legge che si assume violato, la descrizione, seppur sintetica, della condotta antigiuridica e l'accesso a specifici atti di polizia giudiziaria non sarebbero sufficientg' a soddisfare il L requisito di una idonea motivazione, in quanto non sarebbero stati in alcun modo definiti i contorni essenziali dell'accusa contestata e, segnatamente, le condotte asseritamente illecite. L'obbligo di motivazione in ordine al fumus commissi delicti non potrebbe essere assolto mediante il mero rinvio nel decreto di sequestro probatorio a una nota di polizia, che, peraltro, non sarebbe stata allegata allo stesso, ma sarebbe stata resa disponibile per la difesa solo dopo la presentazione del ricorso per riesame. 2.2. Con il secondo motivo la ricorrente si duole della violazione degli artt. 309, comma 9, 324, comma 7, 253, 125, comma 3, cod. proc. pen., 42 Cost, e 1 del [OSCURATO:PERSONA] addizionale alla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo per omessa o apparente motivazione in ordine alla specifica finalità probatoria assolta dal sequestro. Il pubblico ministero avrebbe, infatti, ritenuto sussistente in re ipsa il nesso tra i beni sequestrati e il reato ipotizzato e il Tribunale del riesame avrebbe sul punto esercitato un potere sostitutivo dell'originaria carente motivazione, peraltro in termini arbitrari e assertivi. 2.3. Con il terzo motivo la ricorrente censura la violazione degli artt. 309, comma 9, 324, comma 7, 253, 125, comma 3, cod. proc. pen. per carenza di motivazione quanto alla qualificazione dei beni sequestrati quali «cose pertinenti al reato» e, dunque, al nesso di strumentalità con il reato ipotizzato. 2.4. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 309, comma 9, 324, comma 7, 253, 275, 125, comma 3, cod. proc. pen., 42 Cost, e 1 del [OSCURATO:PERSONA] addizionale alla [OSCURATO:PERSONA] per mancanza assoluta di motivazione in ordine alla proporzionalità del vincolo reale disposto e alla sua idoneità ad evitare un'esasperata connpromissione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata della ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato. 2. Occorre rilevare, in via preliminare, che, secondo il costante orientamento di questa Corte, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (ex plurimis: Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656). Non può, pertanto, essere dedotto quale vizio di motivazione mancante o apparente la pretesa sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o che, comunque, risultino assorbiti dal tenore complessivo delle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. 3. Con il primo motivo la ricorrente censura la violazione degli artt. 309, comma 9, 324, comma 7, 253, 125, comma 3, cod. proc. pen. e 346-bis cod. pen., per difetto di motivazione in ordine al fumus commissi delicti. Tanto il decreto di sequestro, quanto l'ordinanza impugnata, infatti, risulterebbero privi di indicazioni in ordine agli estremi essenziali di tempo, luogo e fatto dell'addebito provvisorio e mancherebbe la descrizione delle condotte concrete che giustificherebbero il fumus commissi delicti. Rileva, inoltre, la ricorrente che la nota di polizia richiamata nel decreto di sequestro probatorio non sarebbe allegata allo stesso, ma sarebbe stata resa disponibile per la difesa solo dopo la presentazione del ricorso per riesame. 4. Il motivo è infondato. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in sede di riesame del sequestro probatorio, il tribunale è chiamato a verificare la sussistenza dell'astratta configurabilità del reato ipotizzato, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, bensì con riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (ex plurimis: Sez. 3, n. 3465 del 3/10/2019, dep. 2020, Pino, Rv. 278542 -01; Sez. 3, n. 15254 del 10/03/2015, Privitero, Rv. 263053). Il Tribunale del riesame di Catanzaro ha, dunque, fatto buon governo di questo principio, rilevando, con motivazione adeguata, che il sequestro è stato adottato nell'ambito del procedimento penale per il reato di cui all'art. 353 bis cod. pen. relativo a procedure a evidenza pubblica per la selezione del personale e la scelta dei contraenti (fornitori di beni e servizi) poste in essere dalle strutture facenti capo all'A.S.P. di Catanzaro e, segnatamente, all'A.O.U. [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, la Celi, in qualità di referente dell'A.D. Universitaria "[OSCURATO:PERSONA]" di Catanzaro, avrebbe agevolato la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nella gara d'appalto, predisponendo la documentazione tecnica della gara di appalto in modo da farla vincere, in cambio dell'assunzione di sua figlia. In particolare, il Tribunale di Catanzaro ha rilevato che dalle conversazioni intercettate sarebbe emerso che la Celi avrebbe ricevuto da soggetti riconducibili alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. indicazioni tecniche da inserire nel capitolato di base per la gara e avrebbe inviato diverse bozze di capitolato via mail agli stessi. Infondata si rivela, inoltre, la censura di mancata indicazione della data del reato ipotizzato, in quanto nell'informativa della Guardia di Finanza di Catanzaro del 3 marzo 2021, cui il decreto di sequestro rinvia, risultano citate plurime conversazioni telefoniche di natura indiziante, che recano l'indicazione della data in cui sono intervenute. La censura relativa alla illegittimità del rinvio a un atto di polizia giudiziaria non immediatamente disponibile per la difesa è, inoltre, inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto ha per oggetto una violazione di legge non dedotta innanzi al tribunale del riesame. 5. Con il secondo motivo la ricorrente si duole della violazione degli artt. 309, comma 9, 324, comma 7, 253, 125, comma 3, cod. proc. pen., 42 Cost, e 1 del [OSCURATO:PERSONA] addizionale alla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo per omessa o apparente motivazione in ordine alla specifica finalità probatoria del sequestro disposto. Il pubblico ministero avrebbe, infatti, ritenuto sussistente in re ipsa il nesso tra i beni sequestrati e il reato ipotizzato e il Tribunale del riesame avrebbe sul punto esercitato un potere sostitutivo in termini arbitrari e assertivi. 6. Il motivo si rivela infondato. 4 A,- Il tribunale del riesame chiamato a decidere su un sequestro probatorio, a fronte dell'omessa individuazione nel decreto delle esigenze probatorie e della persistente inerzia del pubblico ministero anche nel contradditorio camerale, non può integrare la carenza di motivazione individuando, di propria iniziativa, le specifiche finalità del sequestro, trattandosi di prerogativa esclusiva del pubblico ministero quale titolare del potere di condurre le indagini preliminari e di assumere le determinazioni sull'esercizio dell'azione penale (ex plurimis: Sez. 2, n. 49536 del 22/11/2019, Vallese, Rv. 277989 - 01). Il Tribunale del riesame di Catanzaro, tuttavia, nella specie non ha esercitato una funzione sostitutiva di una motivazione assente ma, esaminando specificamente il contenuto della stessa, ha confutato le censure di inesistenza della stessa svolta dal difensore della persona sottoposta ad indagini. Nell'ordinanza impugnata, infatti, il Tribunale di Catanzaro ha ritenuto dimostrata la funzione probatoria del sequestro disposto dal pubblico ministero in ragione della necessità di apprendere cose pertinenti al reato (documenti, file contenuti in telefoni, pc e pendrive), in quanto ritenute indispensabili al fine di accertare il ruolo dell'indagata e di consentire l'individuazione di pubblici ufficiali concorrenti. 7. Con il terzo motivo la ricorrente censura la violazione degli artt. 309, comma 9, 324, comma 7, 253, 125, comma 3, cod. proc. pen. per carenza di motivazione quanto alla qualificazione della res sottoposta a vincolo di indisponibilità e al nesso di strumentalità tra le stessa e il reato ipotizzato. Rileva la ricorrente che il pubblico ministero non avrebbe argomentato in ordine alla qualificazione delle cose sequestrate come oggetto di reato e alla relazione delle stesse con la fattispecie di reato e che solo il Tribunale avrebbe ritenuti i beni sequestrati «cose pertinenti al reato». 8. Anche questa censura si rivela infondata. Il Tribunale ha congruamente rilevato come nessun vizio del decreto di sequestro probatorio sia ravvisabile in quanto il nesso di pertinenzialità tra i beni sequestrati e il reato ipotizzato doveva ritenersi di immediata evidenza, trattandosi di cose medianti le quali i reati ipotizzati erano stati commessi, anche sulla base delle intercettazioni telefoniche richiamate. La denunciata carenza di motivazione è, pertanto, insussistente. 9. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 309, comma 9, 324, comma 7, 253, 275, 125, comma 3, cod. proc. pen., 42 Cost, e 1 del [OSCURATO:PERSONA] addizionale alla [OSCURATO:PERSONA] per mancanza assoluta di motivazione sul punto. 10. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile, in quanto si risolve nella proposizione dei principi della giurisprudenza di legittimità sul tema della proporzionalità del sequestro di materiale informatico, senza, tuttavia, confrontarsi specificamente con la motivazione del provvedimento impugnato e impedendo così al motivo proposto di assolvere la funzione tipica di critica puntuale avverso l'ordinanza oggetto di impugnazione. E', infatti, inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso che si risolveva nella mera enunciazione dei principi giurisprudenziali (Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611). Il Tribunale del riesame, del resto, nel provvedimento impugnato, ha ritenuto che, in attuazione del canone di proporzionalità della misura cautelare reale, il contemperamento tra le esigenze investigative con la tutela del diritto di proprietà potesse essere operata, secondo le indicazioni desumibili dalla giurisprudenza della Corte Edu, limitando l'apprensione dei contenuti delle memorie informatiche per il tempo strettamente necessario a selezionare i dati di interesse investigativo e ha affermato la conseguente necessità di una immediata restituzione delle cose sottoposte a vincolo una volta ultimata l'attività di selezione. La motivazione del provvedimento impugnato in ordine al tema della adeguatezza e proporzionalità del provvedimento cautelare è, dunque, sussistente ed è stata censurata solo genericamente dalla ricorrente. 11. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere disatteso e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ric