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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21147/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta ea violazione dell'art. 114 cod. pen. nonché il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della attenuante della minima partecipazione al contestato delitto di rapina impropria, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pagina 7 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; E' consolidata la giurisprudenza di questa Corte nel ritenere che l'opera del cosiddetto "palo", non ha importanza minima nella esecuzione del reato, poiché tale funzione facilità la realizzazione dell'attività criminosa e rafforza l'efficienza dell'opera dei correi, garantendo l'impunità di costoro (Sez. 2, n. 46588 del 29/11/2011, [OSCURATO:PERSONA], RV. 251223; n. 9491 del 07/06/1989, Pedori, RV. 184773; Sez. 6, n. 3053 del 27/10/1981, Stipo, RV. 152864), dovendo l'art. 114 cod. pen. trovare applicazione laddove l'apporto del correo risulti obbiettivamente così lieve da apparire, nell'ambito della relazione eziologica, quasi trascurabile e del tutto marginale. ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta ea violazione dell'art. 114 cod. pen. nonché il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della attenuante della minima partecipazione al contestato delitto di rapina impropria, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pagina 7 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; E' consolidata la giurisprudenza di questa Corte nel ritenere che l'opera del cosiddetto "palo", non ha importanza minima nella esecuzione del reato, poiché tale funzione facilità la realizzazione dell'attività criminosa e rafforza l'efficienza dell'opera dei correi, garantendo l'impunità di costoro (Sez. 2, n. 46588 del 29/11/2011, [OSCURATO:PERSONA], RV. 251223; n. 9491 del 07/06/1989, Pedori, RV. 184773; Sez. 6, n. 3053 del 27/10/1981, Stipo, RV. 152864), dovendo l'art. 114 cod. pen. trovare applicazione laddove l'apporto del correo risulti obbiettivamente così lieve da apparire, nell'ambito della relazione eziologica, quasi trascurabile e del tutto marginale. ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 21147/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris