CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 luglio 1979
Cassazione n. 28887/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 31/07/1979 avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bologna ha parzialmente riformato la pronunzia di condanna del Tribunale di Modena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] riqualificando l'originaria imputazione di ricettazione di cui all'art. 648 cod. pen. nella ipotesi di cui agli artt.624,625 n.2 cod. pen. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo con il quale è stata dedotta l'estinzione del reato per intervenuta remissione di querela. Ritenuto che va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625). Considerato che che la remissione e l'accettazione sono state ritualmente effettuate (in data 12 febbraio 2024 presso la Stazione dei CC. [OSCURATO:PERSONA]) e che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato. Considerato che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato. Così deciso il 3 luglio 2024 Il consioliere estensore [OSCURATO:PERSONA]