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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 marzo 1975

Cassazione n. 06714/2025

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 15/03/1975 avverso l'ordinanza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che ha dichiarato inammissibile, perché privo di specificità (art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza emessa in data 29 aprile 2021 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il delitto di furto; premesso che non deve tenersi conto della memoria depositata nell'interesse dell'imputato il 21 gennaio 2025 e, dunque, quando era già spirato il termine di quindici giorni (da computarsi interi e liberi, con esclusione sia del dies a quo, sia del dies ad quem) prima dell'udienza del 29 gennaio 2025, posto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 - 01; cfr. Sez. 3, Ord. n. 30333 del 23/04/2021, Altea, Rv. 281726 - 01; Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv. 276414 - 01; Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 - 01). considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione della legge processuale penale e il vizio di motivazione in ordine alla declaratoria di inammissibilità dell'appello, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha correttamente ritenuto il difetto di specificità dell'atto di appello che non aveva mosso effettive e puntuali censure alla sentenza di primo grado (che aveva indicato gli elementi su cui aveva fondato l'attribuzione all'imputato della responsabilità per il fatto in imputazione), essendosi limitato a negare assertivamente la sussistenza di elementi atti a fondare la condanna e, nel resto, a richiamare princìpi giurisprudenziali senza correlarlo al caso di specie; considerato che quanto sopra esposto rende superfluo dilungarsi per rimarcare la manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso, che ha assunto la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, in ragione del difetto di querela, che è invece presente in atti (cfr. atto in data 12 aprile 2017, contenente la volontà querelatoria); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 15/03/1975 avverso l'ordinanza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che ha dichiarato inammissibile, perché privo di specificità (art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza emessa in data 29 aprile 2021 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il delitto di furto; premesso che non deve tenersi conto della memoria depositata nell'interesse dell'imputato il 21 gennaio 2025 e, dunque, quando era già spirato il termine di quindici giorni (da computarsi interi e liberi, con esclusione sia del dies a quo, sia del dies ad quem) prima dell'udienza del 29 gennaio 2025, posto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 - 01; cfr. Sez. 3, Ord. n. 30333 del 23/04/2021, Altea, Rv. 281726 - 01; Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv. 276414 - 01; Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 - 01). considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione della legge processuale penale e il vizio di motivazione in ordine alla declaratoria di inammissibilità dell'appello, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha correttamente ritenuto il difetto di specificità dell'atto di appello che non aveva mosso effettive e puntuali censure alla sentenza di primo grado (che aveva indicato gli elementi su cui aveva fondato l'attribuzione all'imputato della responsabilità per il fatto in imputazione), essendosi limitato a negare assertivamente la sussistenza di elementi atti a fondare la condanna e, nel resto, a richiamare princìpi giurisprudenziali senza correlarlo al caso di specie; considerato che quanto sopra esposto rende superfluo dilungarsi per rimarcare la manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso, che ha assunto la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, in ragione del difetto di querela, che è invece presente in atti (cfr. atto in data 12 aprile 2017, contenente la volontà querelatoria); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos
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