CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 giugno 2023
Cassazione n. 30774/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 18277-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliat i “ ex lege ” in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria di questa Corte di Cassazione, rappresentati e difes i dall’[OSCURATO:PERSONA] MARIANO; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente “pro tempore” domiciliati “ex lege” in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria di questa Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’[OSCURATO:PERSONA]IGNAZIO; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:SOCIETA].; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Violazione di “norme di diritto” - Denuncia di un contrasto tra la sentenza impugnata e un precedente di legittimità - Configurazione del vizio ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., per violazione dell’art. 374 c.p.c. -Esclusione R.G.N.18277/2021 Cron. Rep. Ud.07/06/2023 Adunanza camerale -intimata - Avverso la sentenza n. 161 /2 0 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] , depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 1061/20, del 22 dicembre 2020, del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che ha accolto l’opposizione agli atti esecutivi proposta dalla Provincia di [OSCURATO:PERSONA], in relazione all’ordinanza con la quale, all’esito di procedura esecutiva mobiliare presso terzi, il giudice dell’esecuzione aveva disposto l’assegnazione, in favore dei predetti Recchiuti e [OSCURATO:PERSONA], delle somme, rispettivamente, di € 40.131,38 e di € 11.277,02. 2.Riferiscono, in punto di fatto, gli odierni ricorrenti di avere, entrambi, notificato alla società [OSCURATO:SOCIETA]. (costituita con capitale sociale della sola Provincia di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di unico socio) atto di precetto, relativo a crediti derivanti dall’esecuzione di prestazioni professionali rese in favore della società, come risultanti – per gli importi sopra meglio indicati – da due provvedimenti monitori. Non avendo la società debitrice provveduto al pagamento del dovuto, il [OSCURATO:PERSONA] notificava atto di pignoramento presso terzi nei confronti della Provincia di [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto che la società debitrice dovesse ritenersi “garantita e/o creditrice” dal/del predetto Ente locale. Fissata l’udienza di comparizione, ai sensi ed effetti di cui all’art. 547 cod. proc. civ., in tale sede si verbalizzava –preso atto dell’intervento del Recchiuti nella procedura esecutiva – che “la Provincia di [OSCURATO:PERSONA] non contesta di essere obbligata a «coprire» i debiti contratti dal debitore esecutato in quanto soggetto in houseche esplicava le proprie funzioni nell’interesse ed in nome dell’ente locale terzo nel presente giudizio”. Ciò premesso, l’adito giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 5 gennaio 2018, “accertata l’esistenza del diritto di credito della debitrice esecutata nei confronti del terzo pignorato Provincia di [OSCURATO:PERSONA]”, accoglieva la domanda di pagamento ad essa rivolta dal [OSCURATO:PERSONA] e dal Recchiuti. Ciò nondimeno, la Provincia di [OSCURATO:PERSONA] chiedeva revocarsi e/o annullarsi, previa sospensione, la predetta ordinanza di assegnazione. L’adito giudicante accoglieva l’opposizione, sul rilievo che l’ordinanza di assegnazione si basasse “su una errata interpretazione dei principi di diritto elaborati dalla consolidata giurisprudenza di vertice in materia di separazione patrimoniale tra le società di capitali in house, a partecipazione interamente pubblica e con lo scopo fondamentale di perseguire gli interessi, di natura pubblicistica, e l’ente che ne detiene le quote”. In particolare, si evidenziava come il giudice dell’esecuzione, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte 25 novembre 2013, n. 26283, avesse ritenuto, erroneamente, che tra la società in house e l’ente pubblico che ne detiene le quote “vi fosse identità patrimoniale e, quindi, non vi fosse alcun tipo di separazione patrimoniale, per cui l’ente pubblico poteva essere chiamato a rispondere direttamente delle obbligazioni della società partecipata”. Per contro, “affermato il principio della separazione patrimoniale tra l’ente pubblico detentore delle quote e la società partecipata”, viene meno il presupposto di diritto –si osserva nella sentenza qui impugnata – in forza del quale il giudice dell’esecuzione ha provveduto, dal momento che esso “poteva assegnare le somme esclusivamente entro i limiti dei debiti della Provincia nei confronti della società”. 3. Avverso la sentenza del Tribunale teramano hanno proposto ricorso per cassazione il Recchiutie il [OSCURATO:PERSONA], sulla base –come detto – di tre motivi. 3.1.Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – nullità della sentenza e degli atti connessi e consequenziali, per la violazione delle norme sul contraddittorio e in particolare quelle di cui agli artt. 546, 548 e 549 cod. proc. civ., per non avere la Provincia notificato l’atto di opposizione ex art.617 cod. proc. civ., né l’atto di introduzione del giudizio di merito al debitore esecutato che, invero, non è stato neppure formalmente evocato in giudizio. 3.2. Il secondo motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – “error in iudicando” per violazione di norme di legge e dell’art. 374 cod. proc. civ. come novellato dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, per avere il Tribunale ritenuto ed affermato “il principio della separazione patrimoniale tra l’ente pubblico detentore delle quote e la società partecipata”, in ciò “discostandosi dall’orientamento giurisprudenziale espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nell’esercizio della propria funzione nomofilattica”. In particolare, si sottolinea che, in caso di costituzione di società “in house” partecipate da enti locali, la “sussistenza del rapporto di connessione e subordinazione interorganica intercorrente tra l’ente e la società da essa costituita” trova fondamento nell’art. 42 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sicché “entrambi i soggetti”si pongono “come parti di un’unica struttura amministrativa”, donde la configurazione di tali società “come una mera articolazione interna della P.A.”, e cioè come “una sua longa manus”, al punto che l’affidamento diretto del servizio ad essa demandato “neppure consente di configurare un rapporto intersoggettivo”. Di qui, dunque, l’ulteriore conseguenza che l’ente “in house” neppure “potrebbe ritenersi terzo rispetto all’amministrazione controllante, ma dovrebbe considerarsi come uno dei servizi propri dell’amministrazione stessa”, sicché “il velo che normalmente nasconde il socio dietro la società è dunque squarciato: la distinzione tra socio (pubblico) e società (in house) non si realizza più in termini di alterità soggettiva” (è citata, appunto, Cass. Sez. Un., sent. 25 novembre 2013, n. 26283). Tanto premesso, “se non risulta possibile configurare un rapporto di alterità tra l’ente pubblico e la società in house che ad esso fa capo, la distinzione tra il patrimonio dell’ente e quello della società si pone in termini di separazione patrimoniale, ma non di distinta titolarità”. 3.3. Il terzo motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – “ error in iudicando ” per “omesso esame su un punto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ed in particolare, per omesso esame della documentazione versata in atti”. Si addebita al Tribunale di aver “omesso di valutare ai fini del giudizio tutti gli atti ed i documenti confluiti nel procedimento, limitandosi, lo stesso, per quanto preannunciato al punto che precede, a stabilire l’asserito principio della separazione patrimoniale” fra la Provincia e la società “in house”, senza “alcun ulteriore approfondimento istruttorio”. 4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, la Provincia di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.5. È rimasta solo intimata la società [OSCURATO:SOCIETA]. 6. La trattazione del presente ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 7. I ricorrenti e la controricorrente hanno depositato memoria. 7.1. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 8. Il ricorso è inammissibile , in ciascuno dei motivi in cui si articola. 9. In via preliminare, peraltro, deve rilevarsi che, sebbene il ricorso sia redatto con tecnica sostanzialmente affine a quella del c.d. “assemblaggio”, non può ritenersi, per tale ragione, “ex se” affetto da inammissibilità. Questa Corte, invero, ha già da tempo chiarito che, di regola, “il confezionamento del ricorso per cassazione mediante spillatura”, oppure – come nel caso qui in esame – tramite “materiale inclusione in esso della copia degli atti di causa, ne comporta l’inammissibilità” (secondo quanto stabilito da Cass. Sez. Un., sent. 17 luglio 2009, n. 16628, Rv. 609179-01), donde la “conseguente irritualità del c.d. ricorso «sandwich»” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 14 ottobre 2011, n. 21297, Rv. 619384-01). Ciò nondimeno, resta inteso ch e quando la ricopiatura di “alcuni degli atti del processo o della produzione di parte, indispensabili per la prospettazione dei motivi e per la decisione delle questioni agitate con il ricorso, sia accompagnata”, come avvenuto anche nel caso di specie, “da un’esposizione dei motivi e dei fatti di causa la quale già di per sé– per puntualità e completezza di riferimenti e, se del caso, di trascrizioni – complessivamente risponda in modo idoneo al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione”,deve concludersi che l’atto spillato o riprodotto “svolge una funzione integrativa e non già sostitutiva degli elementi essenziali del ricorso stesso e la sua incorporazione a quest’ultimo, sebbene ne comporti un obiettivo appesantimento di lettura e comprensione a rischio di incompletezze o equivoci a danno del ricorrente, non ne comporta peraltro l’inammissibilità” (così, in motivazione, sempre Cass. Sez. 3, sent. n. 21297del 2011, cit . ). 10. Esclusa, per tale ragione, l’inammissibilità dell’intero ricorso, tale esito si profila, tuttavia, per i suoi tre motivi di ricorso. 10.1. Il primo motivo è, infatti, inammissibile, perché si fonda su di un presupposto fattuale smentito dagli atti del giudizio. 10.1.1. Invero, dalla lettura stessi –alla quale questa Corte è abilitata, quale giudice del “fatto processuale”, essendo stato prospettato con il presente motivo un “error in procedendo” (in tal senso cfr. Cass. Sez. Un., sent. 22 maggio 2012, n. 8077, Rv. 622361-01) – risulta che il debitore principale, ovvero la società [OSCURATO:SOCIETA], ha preso parte alla fase di merito del giudizio di opposizione. Tanto basta, dunque, ad escludere l’avvenuta pretermissione di un litisconsorte necessario e, quindi, la violazione dell’art. 102 cod. proc. civ., in applicazione del principio secondo cui, in tema di espropriazione presso terzi, “la sussistenza del litisconsorzio necessario tra creditore, debitore e terzo pignorato, allorquando la fase di merito sia stata tempestivamente introdotta nei confronti di uno solo di essi, impone al giudice di quest’ultima di integrare il contraddittorio ai sensi dell’art. 102 cod. proc. civ., mentre, ai fini del rispetto della struttura bifasica del procedimento, è sufficiente che la fase sommaria si sia svolta nei confronti di uno solo dei legittimati passivi, nei cui confronti sia stato ritualmente notificato il ricorso introduttivo” (Cass. Sez. 3, ord. 18 ottobre 2022, n. 30491, Rv. 666266-01; in senso conforme, in motivazione, pure Cass. Sez. 3, ord. 12 dicembre 2022, n. 36204, non massimata sul punto). 10.2. Il secondo motivo di ricorso è, del pari, inammissibile. 10.2.1. Esso, infatti, censura la decisione del Tribunale teramano di escludere che la società debitrice potesse ritenersi “garantita e/o creditrice” del terzo pignorato (ovvero, dalla Provincia di [OSCURATO:PERSONA]), non denunciando, però, la violazione di norme di diritto sostanziale –contenute, in particolare, nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 –disciplinanti, nell’ambito della gestione dei servizi pubblici locali, il fenomeno del c.d. “in house providing”. Si ipotizza, per contro, la violazione dell’art. 374 cod. proc. civ. e dunque si prospetta, “omissio medio”, una diretta violazione dei principi giurisprudenziali enunciati, in materia, dalle Sezioni Unite di questa Corte. Al riguardo, deve preliminarmente osservarsi che “l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., a pena d’inammissibilità della censura”, non solo “di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione”, ma anche “di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare –con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa” (Cass. Sez. Un., sent. 28 ottobre 2020, n. 23745, Rv. 659448-01). Ora, è ben vero che la nozione “norme di diritto” – la cui violazione è elevata dall’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. a vizio di legittimità –non coincide con quella di “legge” (a riprova del fattoche lo “ius” è fenomeno che non si esaurisce interamente nella “lex”), ma è altrettantovero che questa Corte ha affermato che “i contrasti giurisprudenziali, entro certi limiti, rientrano nella fisiologia della giurisdizione e, comunque, non sono indicativi di una violazione di legge”, sicché, semmai, “testimoniano soltanto l’esistenza di un dibattito interpretativo” (Cass. Sez. 5, sent. 1° aprile 2004, n. 6448, Rv. 571740-01). Affermazione, questa, compiuta con riferimento alla pretesa di ricondurre al vizio di legittimità di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. il contrasto tra pronunce rese da uno stesso Ufficio giudiziario, ma a maggior ragione estensibile quando si denunci la contrarietà della sentenza impugnata ad arresti delle Sezioni Unite di questa Corte, specie ove si consideri che, per il giudice di merito , non sussiste un dovere di “conformazione” della propria giurisprudenza a quella del Supremo collegio, come è invece previsto dall’art. 374, comma 3, cod. proc. civ. per le sezioni semplici di questa Corte. Del resto, la giurisprudenza di legittimità, proprio nella sua massima sede nomofilattica, ha puntualizzato come “il precedente giurisprudenziale, pur autorevole, pur se proveniente dalla Corte di legittimità e finanche dalle Sezioni Unite, e quindi anche se è diretta espressione di nomofilachia, non rientra tra le fonti del diritto, e come tale non è direttamente vincolante per il giudice (salvo che, naturalmente, per il giudice di rinvio)” (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 3 maggio 2019, n. 11747, Rv. 654029-01). D’altra parte, anche la decisione di questa Corte di circoscrivere l’operatività del fenomeno del c.d. “prospective overruling” ai soli mutamenti imprevedibili della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo, e non pure su norme di diritto sostanziale (aspetto sul quale, da ultimo, si veda Cass. Sez. Lav., sent. 14 gennaio 2021, n. 552, Rv. 660089-01), costituisce un’ulteriore riprova dell’impossibilità di includere nel paradigma della violazione e falsa applicazione di “norme di diritto” la denuncia, “tout court”, di un contrasto tra la decisione impugnata e il “diritto vivente” di elaborazione giurisprudenziale. In conclusione, il crescente rilievo che la “stabilità” del precedente giurisprudenziale riveste, specie in un ordinamento caratterizzato dalla coesistenza di una pluralità di fonti normative non solo nazionali, tanto da aver dato vita ad un vero e proprio sistema di tutela “multilivello” dei diritti, se rende lo stesso un necessario argine contro la deriva –per dirlo con un’ormai classica dottrina –verso un “diritto incalcolabile”, non autorizza, tuttavia, la sua equiparazione a una “norma di diritto”. Diversamente opinando, infatti, si “rischia di depauperare del suo significato più proprio l’esercizio dell’attività giurisdizionale, che si estrinseca nella interpretazione delle norme”, e di “paralizzare o comunque a limitare la funzione dinamico-evolutiva della giurisprudenza, la sua idoneità a cogliere i mutamenti in corso nella società, a riempire di contenuto le norme adeguandole e allargandole alla tutela dei nuovi diritti, in altre parole di isterilire l’interpretazione stessa e con essa il proprium dell ’ attività giurisdizionale” (Cass. Sez. Un., sent. n. 11747 del 2019, cit.). Tanto premesso, dunque, deve ribadirsi l’inammissibilità del presente motivo di ricorso, il quale non poteva esaurirsi nella denuncia di un (asserito) contrasto tra la sentenza impugnata e la giurisprudenza di legittimità in tema di “in house providing”, bensì avrebbe dovuto identificare una norma di diritto e dedurre come essa, eventualmente nell’interpretazione propostane da questa Corte, risulti essere stata violata o falsamente applicata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].E tanto senza considerare che gli arresti nomofilattici invocati si riferivano comunque, per lo più, al diverso angolo prospettico del riparto di giurisdizione e che dal loro articolato contenuto non possono farsi discendere, se non altro con la qui predicata immediatezza, conseguenze dirette sulla struttura patrimoniale delle società “in house” e delle pubbliche amministrazioni di cui costituiscono un’articolazione. 10.3. Infine, anche il terzo motivo è inammissibile. 10.3.1. Difatti, l’omesso esame di “tutti gli atti ed i documenti confluiti nel procedimento” non può certo integrare il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. E ciò, innanzitutto, perché l’omissione rilevante ai sensi di tale norma deve investire un “fatto vero e proprio” e, quindi, “un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo” (così, in motivazione, Cass. Sez. 5, sent. 8 settembre 2016, n. 17761, Rv. 641174-01; nello stesso senso Cass. Sez. 6-5, ord. 4 ottobre 2017, n. 23238, Rv. 646308- 01), vale a dire “un preciso accadimento, ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico” (Cass. Sez. 5, sent. 8 ottobre 2014, n. 21152, Rv. 632989-01; Cass. Sez. Un., sent. 23 marzo 2015, n. 5745, non massimata), “un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto” (cfr. Cass. Sez. 1, ord. 5 marzo 2014, n. 5133, Rv. 629647-01).In secondo luogo, perché – quantunque questa Corte abbia dato rilievo, a norma della disposizione suddetta – anche all’omesso esame di un documento, ciò ha fatto in quanto lo stesso risulti rappresentativo di un fatto la cui mancata disamina ha influito, in modo decisivo, sulla definizione della controversia, ma non certo per legittimare un’integrale rivisitazione di tutta la documentazione acquisita agli atti del giudizio di merito. Non a caso, infatti, essa ha rimarcato “l’inammissibilità di censure”, come quelle attualmente prospettate dai ricorrenti, “che evochino una moltitudine di fatti e circostanze lamentandone il mancato esame o valutazione” da parte del giudice di merito, “ma in realtà sollecitandone un esame o una valutazione nuova da parte della Corte di cassazione, così chiedendo un nuovo giudizio di merito, oppure chiamando «fatto decisivo», indebitamente trascurato” in sede di merito “il vario insieme dei materiali di causa” (così, in motivazione, Cass. Sez. Lav., sent. 21 ottobre 2015, n. 21439, Rv. 637497-01). 11. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico deiricorrenti (tra loro in solido per l’identità della posizione processuale)e liquidate come da dispositivo. 12. A carico dei ricorrent i , stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01),ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q. M .La Corte dichiara inammissibile il ricorso , condannand o [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tra loro in solido, a rifondere, alla Provincia di [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 7.800,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto dell