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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 aprile 1988

Cassazione n. 09188/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/04/1988 avverso la sentenza del 01/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; n. 42015/2021 [OSCURATO:PERSONA]

1. Nell'assumere che la Corte di appello avrebbe dovuto ritenere prevalenti le circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate — tenendo conto del fatto che Schiavone, a differenza di quel che si assume in sentenza, in realtà non prese l'iniziativa dell'azione criminosa, sicché anche per lui, come per coimputato Empoli le circostanze attenuanti generiche avrebbero dovuto ritenersi prevalenti sulle contestate aggravanti e non soltanto equivalenti — risulta inammissibile.

La concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, che deve riguardare circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicché il loro riconoscimento richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo e il cui esercizio va motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, dep. 2019, Villani, Rv. 275640; Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737), con una argomentazione che può essere anche implicita o risolversi in formule sintetiche (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057; Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201; Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 227142).

A fortiori, questo vale nel giudizio di bilanciamento delle concesse circostanze attenuanti generiche con le aggravanti.

Nella sentenza impugnata la Corte di appello ha adeguatamente illustrato il criterio di valutazione adottato per ritenerle solo equivalenti alle aggravanti, evidenziando che la differenza della ponderazione fra le circostanze rispetto a quella effettuata per il coimputato Empoli si fonda «sulla diversa ricostruzione del fatto e della sua dinamica» e rimarcando che la difesa nulla ha affermato in proposito non avendo introdotto ulteriori argomenti.

A questa carenza non può ovviare in questa sede il ricorso in esame anche perché, in ogni caso, l'assunto che l'incontro fra i due coimputati sarebbe stato del tutto casuale (così da escludere che fosse il ricorrente a prendere l'iniziativa dell'azione delittuosa) viene presentato modo assertivo e non corredato da un puntuale necessario ripercorrere la complessiva ricostruzione dei fatti effettuata da giudici di merito.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così det il 25/02/2021 DEP

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/04/1988 avverso la sentenza del 01/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; n. 42015/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1. Nell'assumere che la Corte di appello avrebbe dovuto ritenere prevalenti le circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate — tenendo conto del fatto che Schiavone, a differenza di quel che si assume in sentenza, in realtà non prese l'iniziativa dell'azione criminosa, sicché anche per lui, come per coimputato Empoli le circostanze attenuanti generiche avrebbero dovuto ritenersi prevalenti sulle contestate aggravanti e non soltanto equivalenti — risulta inammissibile. La concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, che deve riguardare circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicché il loro riconoscimento richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo e il cui esercizio va motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, dep. 2019, Villani, Rv. 275640; Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737), con una argomentazione che può essere anche implicita o risolversi in formule sintetiche (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057; Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201; Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 227142). A fortiori, questo vale nel giudizio di bilanciamento delle concesse circostanze attenuanti generiche con le aggravanti. Nella sentenza impugnata la Corte di appello ha adeguatamente illustrato il criterio di valutazione adottato per ritenerle solo equivalenti alle aggravanti, evidenziando che la differenza della ponderazione fra le circostanze rispetto a quella effettuata per il coimputato Empoli si fonda «sulla diversa ricostruzione del fatto e della sua dinamica» e rimarcando che la difesa nulla ha affermato in proposito non avendo introdotto ulteriori argomenti. A questa carenza non può ovviare in questa sede il ricorso in esame anche perché, in ogni caso, l'assunto che l'incontro fra i due coimputati sarebbe stato del tutto casuale (così da escludere che fosse il ricorrente a prendere l'iniziativa dell'azione delittuosa) viene presentato modo assertivo e non corredato da un puntuale necessario ripercorrere la complessiva ricostruzione dei fatti effettuata da giudici di merito. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così det il 25/02/2021 DEP
Sentenza Cassazione n. 09188/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris