CassazionedecretoSezione 6Decisione del 7 aprile 2021
Cassazione n. 37679/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Cagliari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Cagliari, adito ai sensi dell'art.355 cod. proc. pen., confermava il decreto del 7 aprile 2021 con il quale il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cagliari aveva convalidato la perquisizione e il sequestro eseguito il 6 aprile 2021 dalla guardia di finanza di Muravera nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto ad indagini in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Rilevava il Tribunale del riesame come gli elementi di conoscenza a disposizione avessero integrato gli estremi del fumus commissí delicti e come il sequestro dei sacchi e dei vasetti contenenti infiorescenze di cannabis sativa, nonché delle piante in fase vegetativa, fosse finalizzato a consentire un pieno accertamento dei fatti. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso l'indagato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale, con un unico punto, ha dedotto la violazione di legge, in relazione all'art. 253 cod. proc. pen., alle norme di diritto penale sostanziale contestate e a quelle collegate, per assenza delle condizioni per affermare l'esistenza di un fumus commissi delicti, per mancanza di pertinenziali tra i beni sequestrati rispetto alla fattispecie contestate e per la sproporzione del vincolo rispetto alle esigenze da soddisfare. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vada rigettato. 2. Il motivo dedotto è manifestamente infondato nella prima parte, nella quale si è sostenuta la mancanza del fumus commissi delicti, in quanto il Tribunale del riesame ha congruamente spiegato come l'attività svolta dall'indagato di coltivazione a livello aziendale di piante di cannabis sativa finalizzata alla lavorazione e alla commercializzazione delle infiorescenze, rientri - sulla base dei primi risultati delle indagini - tra quelle rilevanti penalmente anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 246 del 2016, che consente quell'attività di coltivazione esclusivamente per la realizzazione delle specifiche finalità agroindustriali, nel caso di specie assenti. Soluzione che si pone in linea con il principio enunciato in materia dalle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione, secondo il quale, in tema di stupefacenti, la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa I., quali foglie, inflorescenze, olio e resina, integrano il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall'art. 4, commi 5 e 7, legge 2 dicembre 2016, n. 242, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività. E ciò perché la legge 2 dicembre 2016, n.242, qualifica come lecita unicamente l'attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, per le finalità tassativamente indicate dall'art.2 della predetta legge (Sez. U, n. 30475 del 30/05/2019, Castignani, Rv. 275956). Al riguardo le doglianze difensive, nella parte in cui sono state formulate per ipotizzare che l'attività svolta a livello imprenditoriale dal Rota fosse lecita, risultano fuorvianti, tenuto conto che il Tribunale di Cagliari aveva plausibilmente spiegato come il sequestro delle piante e delle infiorescenze rinvenute nell'azienda del Rota fosse appunto finalizzato a verificare se quel materiale avesse una effettiva efficacia drogante: non potendo essere valorizzati i dati desumibili dalle certificazioni rinvenute nell'azienda del prevenuto, perché riferibili ad analisi effettuate in passato, dunque a materiale diverso da quello sequestrato. 3. È infondato lo stesso motivo dedotto nella sua seconda parte, concernente la lamentata sproporzione del vincolo rispetto alle finalità di accertamento probatorio indicate. È vero che la misura del sequestro probatorio deve sempre garantire il rispetto dei principi di adeguatezza e di proporzione, sì da non rendere tale misura eccessivamente gravosa per gli interessati, soprattutto quando gli accertamenti tecnici di cui viene prospettato il compimento possono essere eseguiti su una parte dei beni rinvenuti ovvero su uno o più campioni di quei beni. Tuttavia, questo criterio interpretativo è applicabile a condizione che l'interessato dimostri di poter ottenere la restituzione dei beni sequestrati, sia pur previa campionatura, non anche quando tale dimostrazione - come nel caso di specie è accaduto - manchi e il fumus commissi delicti riguardi tutto il materiale sottoposto a vincolo, che è indicato come integralmente pertinenziale all'accertamento del reato per cui si procede: in questo caso, infatti, vale il diverso principio secondo cui il divieto di restituzione previsto dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., oltre che con riguardo al sequestro preventivo, opera anche nelle ipotesi di sequestro probatorio del corpo del reato, trattandosi di bene intrinsecamente illecito di cui non è possibile la restituzione (in questo senso Sez. U, n. 40847 del 30/05/2019, Bellucci, Rv. 276690). 4. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M . Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Cos