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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 aprile 2025

Cassazione n. 22500/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA].1 KRENAR nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2025 del TRIBUNALE di RIMINIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 10 gennaio 2025 il Tribunale di Rimini ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa in ordine a reati ex art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'omessa valutazione della presenza di cause di non punibilità ex art.129 cod. proc. pen. 2.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito, considerato che la dedotta censura non rientra tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. 3.

All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma 1'8 aprile 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA].1 KRENAR nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2025 del TRIBUNALE di RIMINIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 gennaio 2025 il Tribunale di Rimini ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa in ordine a reati ex art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'omessa valutazione della presenza di cause di non punibilità ex art.129 cod. proc. pen. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito, considerato che la dedotta censura non rientra tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. 3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 aprile 2025 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22500/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris