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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 4 maggio 2026

Cassazione n. 12514/2026

Testo disponibile della fonte

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alue S.p.A.,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] eGuido Granzotto- controricorrente -e controN.[OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA]Capponi e [OSCURATO:PERSONA]- controricorrente -e contronell’[OSCURATO:PERSONA] S.c.a r.l.- intimato -avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 3887/2020 depositatail 27.7.2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.4.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3088/2021Numero sezionale 1921/2026Numero di raccolta generale 12514/2026Data pubblicazione 04/05/2026La presente vicenda si innesta sul fallimento di I.R.E.C.

Consorzio fraCooperative [OSCURATO:PERSONA] nell’[OSCURATO:PERSONA] S.c.a r.l. (d’orainnanzi I.R.E.C.), dichiarato dal Tribunale di Roma l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], nel qualel’allora CARIPLO - Cassa di Risparmio delle [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (poiincorporata in [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) venne ammessa al passivo per gliimporti di € 2.002.368,39, con rango ipotecario, e di € 2.326.214,42, in viachirografaria.Nell’anno 2009, [OSCURATO:SOCIETA]. formulò una proposta diconcordato fallimentare, che venne approvata dai creditori ammessi alpassivo di I.R.E.C. e omologata dal Tribunale di Roma, nonostantel’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., la quale propose anche reclamocontro il decreto di omologa, provvedimento divenuto definitivo in esito alladichiarazione di inammissibilità di un secondo ricorso per cassazione diIntesa [OSCURATO:SOCIETA]. (con ordinanza di questa Corte n. 27518/2023; unprimo ricorso era stato accolto con sentenza n. 8897/2017).Oggetto del contendere, in quel processo, erano il credito e l’ipoteca diIntesa [OSCURATO:SOCIETA]., contestati dalla società proponente il concordatoinvocando l’art. 37 della legge n. 865 del 1971.

Era avvenuto, infatti, che iComuni di Avellino e di Maddaloni avevano risolto le convenzionirispettivamente stipulate con I.R.E.C., recuperando la proprietà dei beniipotecati e, secondo [OSCURATO:SOCIETA]., subentrando nel debitodella società consortile.Sulla base del medesimo argomento, [OSCURATO:PERSONA], creditriceammessa al passivo di I.R.E.C., propose ricorso per la revocazionedell’ammissione del credito di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e, in subordine, perla degradazione al chirografo del credito ammesso con rango ipotecario.Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale di Roma accolse la domandasubordinata, a sostegno della quale era intervenuta nel giudizio [OSCURATO:SOCIETA]Numero registro generale 3088/2021Numero sezionale 1921/2026Numero di raccolta generale 12514/2026Data pubblicazione 04/05/2026Secondo il regime processuale applicabile ratione temporis, la sentenzadel Tribunale venne appellata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.La Corte d’Appello di Roma, rigettò l’appello.Contro tale decisione [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha proposto ricorso percassazione articolato in otto motivi.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. si sono difesi con distinticontroricorsi.Nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione delricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380.bis.1 c.p.c., [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato motivata istanza di dichiarazione dellacessazione della materia del contendere; la ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] depositato memoria illustrativa, condividendo la cessazione dellamateria del contendere.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

La cessazione della materia del contendere – constatazione condivisada tutte le parti in causa – deriva dalla sopravvenuta ordinanza n.6324/2023, con cui questa Corte, decidendo nel merito, ha dichiarato«l’inesistenza della sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui il Tribunale di Romaebbe a dichiarare il fallimento dell’“I.R.E.C. – Consorzio fra CooperativeInterventi Regionali nell’[OSCURATO:PERSONA]” soc. coop.».2.

Poiché il presente processo ha ad oggetto nient’altro chel’accertamento dello stato passivo del fallimento I.R.E.C. (sub specie didomanda di revocazione di un credito precedentemente ammesso), èevidente che «l’inesistenza» del fallimento determina il venir meno diqualsiasi ragione per contendere sullo stato passivo di un fallimento che nonesiste.3.

La cessazione della materia del contendere comporta (non giàl’inammissibilità del ricorso in cassazione, ma) la rimozione, con cassazionesenza rinvio, delle sentenze già emesse, prive di attualità, rendendosinecessaria una pronuncia finale sulle spese, secondo una valutazione diNumero registro generale 3088/2021Numero sezionale 1921/2026Numero di raccolta generale 12514/2026Data pubblicazione 04/05/2026soccombenza virtuale, ferma la possibilità della compensazione,sussistendone i presupposti (Cass. n. 19533/2011; 19160/2007).Nel caso di specie, si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni per unacompensazione integrale, tenuto conto della particolare complessità dellavicenda, innestatasi su un evento (la retrocessione ai Comuni dei beniipotecati dalla banca) del quale nessuna delle parti costituite è responsabile.

P.Q.MLa Corte:dichiara cessata la materia del contendere, cassa la sentenzaimpugnata senza rinvio e compensa le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28.4.2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
alue S.p.A.,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] eGuido Granzotto- controricorrente -e controN.[OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA]Capponi e [OSCURATO:PERSONA]- controricorrente -e contronell’[OSCURATO:PERSONA] S.c.a r.l.- intimato -avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 3887/2020 depositatail 27.7.2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.4.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3088/2021Numero sezionale 1921/2026Numero di raccolta generale 12514/2026Data pubblicazione 04/05/2026La presente vicenda si innesta sul fallimento di I.R.E.C. Consorzio fraCooperative [OSCURATO:PERSONA] nell’[OSCURATO:PERSONA] S.c.a r.l. (d’orainnanzi I.R.E.C.), dichiarato dal Tribunale di Roma l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], nel qualel’allora CARIPLO - Cassa di Risparmio delle [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (poiincorporata in [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) venne ammessa al passivo per gliimporti di € 2.002.368,39, con rango ipotecario, e di € 2.326.214,42, in viachirografaria.Nell’anno 2009, [OSCURATO:SOCIETA]. formulò una proposta diconcordato fallimentare, che venne approvata dai creditori ammessi alpassivo di I.R.E.C. e omologata dal Tribunale di Roma, nonostantel’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., la quale propose anche reclamocontro il decreto di omologa, provvedimento divenuto definitivo in esito alladichiarazione di inammissibilità di un secondo ricorso per cassazione diIntesa [OSCURATO:SOCIETA]. (con ordinanza di questa Corte n. 27518/2023; unprimo ricorso era stato accolto con sentenza n. 8897/2017).Oggetto del contendere, in quel processo, erano il credito e l’ipoteca diIntesa [OSCURATO:SOCIETA]., contestati dalla società proponente il concordatoinvocando l’art. 37 della legge n. 865 del 1971. Era avvenuto, infatti, che iComuni di Avellino e di Maddaloni avevano risolto le convenzionirispettivamente stipulate con I.R.E.C., recuperando la proprietà dei beniipotecati e, secondo [OSCURATO:SOCIETA]., subentrando nel debitodella società consortile.Sulla base del medesimo argomento, [OSCURATO:PERSONA], creditriceammessa al passivo di I.R.E.C., propose ricorso per la revocazionedell’ammissione del credito di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e, in subordine, perla degradazione al chirografo del credito ammesso con rango ipotecario.Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale di Roma accolse la domandasubordinata, a sostegno della quale era intervenuta nel giudizio [OSCURATO:SOCIETA]Numero registro generale 3088/2021Numero sezionale 1921/2026Numero di raccolta generale 12514/2026Data pubblicazione 04/05/2026Secondo il regime processuale applicabile ratione temporis, la sentenzadel Tribunale venne appellata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.La Corte d’Appello di Roma, rigettò l’appello.Contro tale decisione [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha proposto ricorso percassazione articolato in otto motivi.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. si sono difesi con distinticontroricorsi.Nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione delricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380.bis.1 c.p.c., [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato motivata istanza di dichiarazione dellacessazione della materia del contendere; la ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] depositato memoria illustrativa, condividendo la cessazione dellamateria del contendere.RAGIONI DELLA DECISIONE1. La cessazione della materia del contendere – constatazione condivisada tutte le parti in causa – deriva dalla sopravvenuta ordinanza n.6324/2023, con cui questa Corte, decidendo nel merito, ha dichiarato«l’inesistenza della sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui il Tribunale di Romaebbe a dichiarare il fallimento dell’“I.R.E.C. – Consorzio fra CooperativeInterventi Regionali nell’[OSCURATO:PERSONA]” soc. coop.».2. Poiché il presente processo ha ad oggetto nient’altro chel’accertamento dello stato passivo del fallimento I.R.E.C. (sub specie didomanda di revocazione di un credito precedentemente ammesso), èevidente che «l’inesistenza» del fallimento determina il venir meno diqualsiasi ragione per contendere sullo stato passivo di un fallimento che nonesiste.3. La cessazione della materia del contendere comporta (non giàl’inammissibilità del ricorso in cassazione, ma) la rimozione, con cassazionesenza rinvio, delle sentenze già emesse, prive di attualità, rendendosinecessaria una pronuncia finale sulle spese, secondo una valutazione diNumero registro generale 3088/2021Numero sezionale 1921/2026Numero di raccolta generale 12514/2026Data pubblicazione 04/05/2026soccombenza virtuale, ferma la possibilità della compensazione,sussistendone i presupposti (Cass. n. 19533/2011; 19160/2007).Nel caso di specie, si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni per unacompensazione integrale, tenuto conto della particolare complessità dellavicenda, innestatasi su un evento (la retrocessione ai Comuni dei beniipotecati dalla banca) del quale nessuna delle parti costituite è responsabile. P.Q.MLa Corte:dichiara cessata la materia del contendere, cassa la sentenzaimpugnata senza rinvio e compensa le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28.4.2026.Il Presidente
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