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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 giugno 1967

Cassazione n. 28953/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 5 ottobre 2021, la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Udine del 4 aprile 2018 nei confronti delle ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha escluso la circostanza aggravante contestata di cui all'art. 625 n.4 cod. pen., confermando nel resto la sentenza.

Con la sentenza di primo grado, le imputate erano state condannate per il reato di cui agli artt. 110,56, 624, 625 n.2 e 4 cod. pèn., così riqualificata l'ipotesi di reato consumato, concessa la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod.pen. equivalente alle contestate aggravanti, alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 200,00 di multa ciascuna per il tentato furto di un giocattolo e di alcuni capi di abbigliamento all'interno di un esercizio commerciale di Martignacco, evento non verificatosi per l'intervento del responsabile per la sicurezza dell'ipermercato che allertava le forze di polizia.

2. Avverso la decisione della Corte di Appello hanno proposto ricorso le imputate, con unico atto sottoscritto dal comune difensore deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante della violenza sulle cose di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen.

L'apertura delle confezioni ove era custodita la merce sottratta e il distacco del dispositivo antitaccheggio sono delle modalità dell'azione e non possono considerarsi circostanze aggravanti dell'azione quanto meno con riferimento all'elemento soggettivo del reato.

Inoltre l'esclusione della aggravante in parola determinerebbe la procedibilità a querela della fattispecie.

2.2. Con il secondo motivo, è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai criteri applicati per la determinazione della pena a seguito della esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.4 cod. pen.

Lamentano le ricorrenti l'illegittimità della determinazione della pena in quanto la Corte non ha operato la diminuzione della pena detentiva a seguito della esclusione della circostanza aggravante dell'aver commesso il fatto con destrezza. 2.3 Con il terzo motivo, è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità delle imputate.

Lamentano le ricorrenti che l'affermazione della penale responsabilità si fonderebbe sulle generiche dichiarazioni testimoniali dell'addetto alla sicurezza, che però non è stato in grado di individuare gli specifici ruoli che avrebbero avuto le due imputate con riferimento alla sottrazione della merce rubate. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono fondati per i motivi e nei limiti che seguono.

1. Il primo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato.Quanto alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.2 cod. pen., la stessa come del resto già esaustivamente motivata dalla sentenza di primo grado va considerata come aggravante dell'utilizzo del mezzo fraudolento dal momento che la eliminazione del dispositivo antitaccheggio dai capi di abbigliamento rubato deve essere considerato come finalizzata ad eludere i sistemi di sicurezza.

La sentenza ha correttamente applicato i principi affermati da questa Corte con riferimento alla sussistenza della richiamata circostanza ed in base ai quali : "In tema di furto, l'aggravante del "mezzo fraudolento" è configurabile in presenza di qualunque azione insidiosa, improntata ad astuzia o scaltrezza, atta a soverchiare o sorprendere la contraria volontà del detentore della cosa, eludendo gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a difesa della stessa" (Sez.5 , n.32487 del 03/04/2019, Lazzari, Rv.276924) .

1.1. Inoltre la Corte di appello ha applicato l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui il giudizio di equivalenza o di sub-valenza delle circostanze aggravanti rileva soltanto quoad poenam - posto che i riflessi dell'esito del predetto "bilanciamento" operato ex art. 69 cod.pen. sono per legge (art. 69 cod.pen., commi 2 e 3) riferibili unicamente alla determinazione della pena - e non rende il reato circostanziato perseguibile a querela di parte, ove questa sia prevista soltanto per la sola ipotesi base (Sez. 5, n. 18231 del 24/03/2022; Sez. 2, n. 24754 del 09/03/2015, Massarelli, Rv. 264208; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 24862 del 29/05/2009, Randazzo, Rv. 244340; Sez. 2, n. 44408 del 05/10/2004, Formillo, Rv. 230327; Sez. 4, n. 14502 del 12/10/1999, Benassai, Rv. 215542).

Nel caso di specie, il giudizio di equivalenza tra l'aggravante ritenuta concernente l'uso del mezzo fraudolento e l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod.pen. non ha reso il reato perseguibile a querela, continuando a ricorrere una delle aggravanti di cui all'art. 625 cod.pen. 2.

Il secondo comune motivo di ricorso risulta fondato.

2.1. Al riguardo occorre richiamare i principi fissati dalla giurisprudenza di questa Corte in relazione alla concreta determinazione del trattamento sanzionatorio in base ai quali le statuizioni relative sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione data dal giudice in ossequio al potere discrezionale previsto dagli articoli 132 e 133 cod. pen (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 Rv. 271243).

Sempre secondo la giurisprudenza di questa Corte, non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice d'appello che, a seguito di gravame proposto dal solo imputato, pur escludendo la sussistenza di un'aggravante, lasci inalterata la misura della pena inflitta in primo grado, quando siffatta esclusione comporta la necessità di un rinnovato giudizio comparativo tra circostanze aggravanti ed attenuanti, nella cui formulazione il giudice di secondo grado conserva piena facoltà di conferma della precedente operazione di bilanciamento, secondo una valutazione insindacabile in cassazione, se congruamente motivata ( Sez.2, n.33480 del 07/05/2021, Rv.281917).

A parere del Collegio la Corte territoriale non ha fatto buon governo dei principi fissati dalla giurisprudenza richiamata, dal momento che, a seguito della esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.4 cod. pen., non ha in alcun modo motivato sulle ragioni in base alle quali ha ritenuto che l'esclusione dell'aggravante non incidesse sul quantum di pena come fissato dal giudice di primo grado, limitandosi ad affermare che "[..]né devono conseguire ulteriori riduzioni di pena, già valutata dal giudice di primo grado in misura congrua al disvalore delle condotte poste in essere[..]".

Siffatta affermazione si traduce in una motivazione apparente, con la conseguenza dell'annullamento della sentenza per nuovo esame sullo specifico punto relativo al trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste.

3. Il terzo comune motivo è generico.

I ricorsi, riproponendo la medesima censura già avanzata con l'atto di appello, non si confrontano con le esaustive motivazioni della sentenza impugnata (p. 4 e ss.) che ha chiarito come la individuazione delle ricorrenti quali autrici delle condotte sia avvenuta anche attraverso altre risultanze probatorie quali la escussione all'udienza del 25 gennaio 2018 del [OSCURATO:PERSONA] che è intervenuto immediatamente dopo i fatti, la visione dei filmati e da ultimo l'abbigliamento utilizzato dalle donne.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Trieste.

Dichiara nel resto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 5 ottobre 2021, la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Udine del 4 aprile 2018 nei confronti delle ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha escluso la circostanza aggravante contestata di cui all'art. 625 n.4 cod. pen., confermando nel resto la sentenza. Con la sentenza di primo grado, le imputate erano state condannate per il reato di cui agli artt. 110,56, 624, 625 n.2 e 4 cod. pèn., così riqualificata l'ipotesi di reato consumato, concessa la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod.pen. equivalente alle contestate aggravanti, alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 200,00 di multa ciascuna per il tentato furto di un giocattolo e di alcuni capi di abbigliamento all'interno di un esercizio commerciale di Martignacco, evento non verificatosi per l'intervento del responsabile per la sicurezza dell'ipermercato che allertava le forze di polizia. 2. Avverso la decisione della Corte di Appello hanno proposto ricorso le imputate, con unico atto sottoscritto dal comune difensore deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante della violenza sulle cose di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen. L'apertura delle confezioni ove era custodita la merce sottratta e il distacco del dispositivo antitaccheggio sono delle modalità dell'azione e non possono considerarsi circostanze aggravanti dell'azione quanto meno con riferimento all'elemento soggettivo del reato. Inoltre l'esclusione della aggravante in parola determinerebbe la procedibilità a querela della fattispecie. 2.2. Con il secondo motivo, è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai criteri applicati per la determinazione della pena a seguito della esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.4 cod. pen. Lamentano le ricorrenti l'illegittimità della determinazione della pena in quanto la Corte non ha operato la diminuzione della pena detentiva a seguito della esclusione della circostanza aggravante dell'aver commesso il fatto con destrezza. 2.3 Con il terzo motivo, è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità delle imputate. Lamentano le ricorrenti che l'affermazione della penale responsabilità si fonderebbe sulle generiche dichiarazioni testimoniali dell'addetto alla sicurezza, che però non è stato in grado di individuare gli specifici ruoli che avrebbero avuto le due imputate con riferimento alla sottrazione della merce rubate. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono fondati per i motivi e nei limiti che seguono. 1. Il primo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato.Quanto alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.2 cod. pen., la stessa come del resto già esaustivamente motivata dalla sentenza di primo grado va considerata come aggravante dell'utilizzo del mezzo fraudolento dal momento che la eliminazione del dispositivo antitaccheggio dai capi di abbigliamento rubato deve essere considerato come finalizzata ad eludere i sistemi di sicurezza. La sentenza ha correttamente applicato i principi affermati da questa Corte con riferimento alla sussistenza della richiamata circostanza ed in base ai quali : "In tema di furto, l'aggravante del "mezzo fraudolento" è configurabile in presenza di qualunque azione insidiosa, improntata ad astuzia o scaltrezza, atta a soverchiare o sorprendere la contraria volontà del detentore della cosa, eludendo gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a difesa della stessa" (Sez.5 , n.32487 del 03/04/2019, Lazzari, Rv.276924) . 1.1. Inoltre la Corte di appello ha applicato l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui il giudizio di equivalenza o di sub-valenza delle circostanze aggravanti rileva soltanto quoad poenam - posto che i riflessi dell'esito del predetto "bilanciamento" operato ex art. 69 cod.pen. sono per legge (art. 69 cod.pen., commi 2 e 3) riferibili unicamente alla determinazione della pena - e non rende il reato circostanziato perseguibile a querela di parte, ove questa sia prevista soltanto per la sola ipotesi base (Sez. 5, n. 18231 del 24/03/2022; Sez. 2, n. 24754 del 09/03/2015, Massarelli, Rv. 264208; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 24862 del 29/05/2009, Randazzo, Rv. 244340; Sez. 2, n. 44408 del 05/10/2004, Formillo, Rv. 230327; Sez. 4, n. 14502 del 12/10/1999, Benassai, Rv. 215542). Nel caso di specie, il giudizio di equivalenza tra l'aggravante ritenuta concernente l'uso del mezzo fraudolento e l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod.pen. non ha reso il reato perseguibile a querela, continuando a ricorrere una delle aggravanti di cui all'art. 625 cod.pen. 2. Il secondo comune motivo di ricorso risulta fondato. 2.1. Al riguardo occorre richiamare i principi fissati dalla giurisprudenza di questa Corte in relazione alla concreta determinazione del trattamento sanzionatorio in base ai quali le statuizioni relative sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione data dal giudice in ossequio al potere discrezionale previsto dagli articoli 132 e 133 cod. pen (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 Rv. 271243). Sempre secondo la giurisprudenza di questa Corte, non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice d'appello che, a seguito di gravame proposto dal solo imputato, pur escludendo la sussistenza di un'aggravante, lasci inalterata la misura della pena inflitta in primo grado, quando siffatta esclusione comporta la necessità di un rinnovato giudizio comparativo tra circostanze aggravanti ed attenuanti, nella cui formulazione il giudice di secondo grado conserva piena facoltà di conferma della precedente operazione di bilanciamento, secondo una valutazione insindacabile in cassazione, se congruamente motivata ( Sez.2, n.33480 del 07/05/2021, Rv.281917). A parere del Collegio la Corte territoriale non ha fatto buon governo dei principi fissati dalla giurisprudenza richiamata, dal momento che, a seguito della esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.4 cod. pen., non ha in alcun modo motivato sulle ragioni in base alle quali ha ritenuto che l'esclusione dell'aggravante non incidesse sul quantum di pena come fissato dal giudice di primo grado, limitandosi ad affermare che "[..]né devono conseguire ulteriori riduzioni di pena, già valutata dal giudice di primo grado in misura congrua al disvalore delle condotte poste in essere[..]". Siffatta affermazione si traduce in una motivazione apparente, con la conseguenza dell'annullamento della sentenza per nuovo esame sullo specifico punto relativo al trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste. 3. Il terzo comune motivo è generico. I ricorsi, riproponendo la medesima censura già avanzata con l'atto di appello, non si confrontano con le esaustive motivazioni della sentenza impugnata (p. 4 e ss.) che ha chiarito come la individuazione delle ricorrenti quali autrici delle condotte sia avvenuta anche attraverso altre risultanze probatorie quali la escussione all'udienza del 25 gennaio 2018 del [OSCURATO:PERSONA] che è intervenuto immediatamente dopo i fatti, la visione dei filmati e da ultimo l'abbigliamento utilizzato dalle donne. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Trieste. Dichiara nel resto
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