CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 ottobre 2025
Cassazione n. 30165/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16851-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in proprio e in qualità di legale rappresentante pro tempore della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente – nonché contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.16851/2020 Ud[OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistente con mandato - nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.; -intimata - avverso la sentenza n. 498/2019 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 11/11/2019 R.G.N. 565/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] adiva il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice del lavoro, ed impugnava l’estratto di ruolo in relazione a una serie di cartelle di pagamento emesse nei suoi confronti per contributi previdenziali, eccependo la prescrizione delle relative pretese creditorie. L’Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso avverso l’estratto di ruolo per carenza di interesse e chiedendo, comunque, il rigetto della domanda. L’INPS si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] respingeva l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso e nel merito accoglieva il ricorso dichiarando prescritti i crediti di cui all’estratto di ruolo per essere decorso il termine quinquennale. 2. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione proponeva appello censurando innanzi tutto il rigetto dell’eccezione di inammissibilità del ricorso avverso l’estratto di ruolo e lamentando comunque l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva applicato il termine di prescrizione quinquennale. L’INPS si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva. Con la sentenza n. 498/2019 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Genova, sezione lavoro, accoglieva parzialmente l’appello e dichiarava l’inammissibilità del ricorso, per difetto di interesse ad agire, per tutta una serie di cartelle e in particolare per quelle in ordine alle quali era stata dimostrata la rituale notifica; rigettava invece l’appello e l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado con riguardo alle cartelle per le quali non era stata dimostrata la rituale notifica. 3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con un unico motivo di impugnazione. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita con controricorso chiedendo il rigetto dell’impugnazione. L’INPS si è limitato al deposito della procura. 4. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 24/10/2025. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 113 c.p.c. e/o falsa applicazione delle norme di diritto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione della legge 335 del 1995, violazione dell’art. 24 della Costituzione. In sostanza si critica la sentenza impugnata per aver dichiarato inammissibile per difetto di interesse ad agire l’impugnazione della parte ricorrente avverso l’estratto di ruolo in relazione a tutta una serie di cartelle indicate nella pronuncia e segnatamente quelle per le quali la notifica era risultata corretta. 2. Il motivo è infondato, assume rilievo decisivo il disposto dell’art. 12,comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, disposizione introdotta dall'art. 3bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l.n. 215 del 2021 secondo la quale «4- bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dalcodice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui aldecreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto; c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione; d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati; f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472». La parte ricorrente non ha dedotto né dimostrato la sussistenza di un interesse ad agire in ragione di un pregiudizio derivante dalle ipotesi previste dalla disposizione. 3. Detta disposizione trova applicazione anche ai giudizi in corso: in tal senso si consideri che Cass. S ez . U n . 6/09/2022,n. 26283 ha affermato: «In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art.12, comma 4 bis, del d.P.R.n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l.n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionalen. 1 della Convenzione». 4. Assume, altresì, rilievo la sentenza della Corte costituzionale n. 190/2023 che ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della medesima disposizione sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 77, 111, 113 e 117 della Costituzione. 5. Il ricorso deve, pertanto essere respinto con riguardo alle cartelle oggetto dell’impugnazione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in ordine alle quali rimane assorbita ogni altra questione. La declaratoria di inammissibilità del ricorso originario rimane, tuttavia, ferma nei limiti in cui è stata pronunciata dalla Corte di Appello di Genova. Per le altre cartelle esattoriali, in ordine alle quali la Corte di Appello ha confermato la decisione del Tribunale che si era pronunciato nel merito e ha respinto l’appello formulato dalla Agenzia delle Entrate Riscossione insistendo per la inammissibilità dell’impugnazione per difetto di interesse, rimane fermo il giudicato perché la difesa Erariale non ha, a sua volta, impugnato la decisione della Corte di appello. 6. In tale prospettiva si consideri che sussiste costante orientamento della Corte, secondo il quale: «in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'applicabilità, anche nei giudizi pendenti, dell' art. 12, comma 4-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto con l'art. 3- bis del d.l. n. 146 del 2021, convertito con l. n. 215 del 2021), e della configurazione assunta dall'interesse ad agire in virtù della norma sopravvenuta, rilevante, secondo una concezione dinamica, fino al momento della decisione, trova il suo limite nell'espresso giudicato interno sulla sussistenza dell'interesse. (Nella specie la S.C. ha affermato la inidoneità dello ius superveniens a superare il giudicato formatosi sull'ammissibilità dell'azione esercitata, e quindi della sussistenza dell'interesse ad agire, espressamente riconosciuta dal giudice di appello in accoglimento del gravame sul punto, senza che tale statuizione sia stata oggetto di impugnazione)» (Cass. 14/02/2023, n. 4448). 7. Alla soccombenza fa seguito la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese, competenze e onorari, liquidate in ragione del valore di causa, in favore della parte controricorrente Agenzia delle Entrate Riscossione. Nulla per le spese quanto INPS che non si è formalmente costituito. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente alla rifusione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione delle spese di lite liquidate in euro 6.000,00 (seimila) per compensi oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contri