CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24645/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Bologna, confermando sostanzialmente la condanna pronunciata in primo grado (riformata solo con l'esclusione dell'aggravante di cui al n. 2 dell'art. 625 cod. pen.), lo ha ritenuto responsabile dei reati di furto aggravato e possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso; - che l'unico motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta recidiva - è manifestamente infondata, avendo dato atto la Corte (pag. 3 della sentenza impugnata) del rapporto esistente tra i reati precedentemente commessi (e accertati) e quello sub iudice, anche ai fini della maggiore conseguente pericolosità mostrata dall'imputato, alla luce di un apprezzamento in fatto non censurabile in questa sede ove, come in questa caso, assistito da una motivazione non manifestamente illogica e coerente con i dati richiamati; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQM D P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] . . [OSCURATO:PERSONA] r oefesITATA ; el CANCELLER{A E2 L.45 2026 [OSCURATO:PERSONA] ,uciìziario [OSCURATO:PERSONA] ntis