CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 settembre 1988
Cassazione n. 07071/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/09/1988 avverso la sentenza del 10/02/2021 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catania, ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Catania del 21 ottobre 2014, che, ritenuta la recidiva specifica ukA reiterata infraquinquennale, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno e mesi otto di reclusione in ordine al delitto di evasione ex art. 385 commesso a Catania il 27 ottobre 2011. 2. La difesa del Lanzafame formula un unico motivo con il quale deduce l'omessa risposta della Corte di appello in ordine alla deduzione regolarmente trasmessa nell'ambito della trattazione ex art. 23-bis, d.l. 137/2020 in cui aveva dedotto la decorsa prescrizione tra la sentenza di primo grado, emessa il 21 ottobre 2014, e la citazione per il giudizio in appello intervenuta il 17 dicembre 2020. Il ricorrente rileva che, in ragione della pena massima prevista per il delitto di evasione in anni tre di reclusione, tenuto conto della recidiva contestata ex art. 99, quarto comma, cod. pen. il tempo necessario alla prescrizione sarebbe quello di anni cinque, tempo che, in considerazione della previsione di cui all'art.157 cod. pen. deve essere determinata in sei anni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e la sentenza deve essere annullata per intervenuta prescrizione, in quanto sono decorsi dalla decisione di primo grado sino alla emissione del decreto di citazione in appello, sei anni senza che vi sia stato alcun evento interruttivo. 2. Ed infatti, il termine ordinario di prescrizione va calcolato tenendo presente il massimo edittale di tre anni di reclusione del reato di evasione, termine che, ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod. pen., va aumentato di due terzi (due anni) per la ritenuta recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, circostanza aggravante ad effetto speciale (Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664; Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319; Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838). Il termine di cinque anni, in tal modo determinato, poiché inferiore ad anni sei, deve essere allineato secondo quanto previsto dal precedente primo comma dell'art. 157 cod. pen., che fissa per tutti i delitti il termine minimo di prescrizione di sei anni quando il massimo edittale risulti comunque inferiore ai sei anni di reclusione. Ed infatti, costituisce principio di diritto a cui il Collegio intende dare continuità, quello secondo cui, con riferimento ai reati puniti con pena edittale inferiore alla soglia di anni sei per i delitti e di anni quattro per le contravvenzioni, l'aumento per la recidiva reiterata deve essere calcolato sul massimo edittale previsto per il reato-base e non sul termine minimo di prescrizione fissato nelle predette soglie dall'art. 157, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 16581 del 28/03/2019, Stocola, Rv. 275724). 3. Nel caso oggetto di esame nessun atto interruttivo si è verificato successivamente alla sentenza di primo grado tale da dilatare ulteriormente il termine di prescrizione calcolato, secondo quanto sopra enunciato, in anni sei. 4. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso, il 08/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Pétruzzell