CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 26785/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] I [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi i ricorsi; udito, per le intervenute parti civili, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è associata alle conclusioni del Pubblico ministero e ha chiesto la condanna degli imputati al pagamento delle spese di lite; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli confermava la decisione di primo grado, emessa in rito abbreviato, nella parte in cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati giudicati colpevoli di estorsioneln concorso ai danni dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] (capo A della rubrica), e il solo [OSCURATO:PERSONA] colpevole altresì di estorsione, in concorso con terzi, ai danni di [OSCURATO:PERSONA], socio accomandante e gestore della [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] (capo C); con le aggravanti dell'essere stati i fatti commessi da persone appartenenti ad associazione di tipo mafioso, dell'essersi gli imputati avvalsi del relativo metodo e di avere essi agito al fine di agevolare la consorteria criminale (sodalizio camorristico Orlando). La Corte territoriale riduceva la pena principale inflitta agli imputati, rideterminandola nella misura complessiva, risultante dalla continuazione dei reati, di sette anni e quattro mesi di reclusione e 8.600 euro di multa, quanto a [OSCURATO:PERSONA]; e nella misura di sei anni di reclusione e 6.000 euro di multa, quanto a Baia no. 2. Lenta era titolare, in Marano di Napoli, di un'attività di cali center e, secondo l'impostazione accusatoria, giudizialmente recepita, gli imputati nell'aprile 2018 gli avevano ingiunto, mediante violenza e minaccia, di consegnare loro, per le esigenze di sostentamento dei detenuti del clan e delle loro famiglie, la somma di 3.000 euro, ricevendone poi concretamente la metà. Il compendio probatorio era integrato dalla testimonianza della persona offesa, del suo collaboratore [OSCURATO:PERSONA] (che aveva preso parte agli incontri) e dell'intermediario [OSCURATO:PERSONA]. La [OSCURATO:SOCIETA] si era resa aggiudicataria, nel luglio 2.017, dei lavori di ristrutturazione del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in Marano di Napoli, e [OSCURATO:PERSONA] aveva preteso da [OSCURATO:PERSONA] una «tangente» proporzionata all'importo dei lavori appaltati, consegnata alla presenza dell'amministratore del Parco, [OSCURATO:PERSONA]. La piattaforma probatoria si basava sulla diretta osservazione, da parte di un appuntato dell'Arma dei Carabinieri, della consegna delle banconote; sulle fotografie da lui scattate; su esiti di intercettazioni, anche a carico di [OSCURATO:PERSONA]; sulle dichiarazioni confermative di Napolano; su ulteriori esiti investigativi riguardanti celle telefoniche e autovetture. 3. Entrambi gli imputati ricorrono per cassazione, mediante comune atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA]. L'atto di impugnazione sviluppa tre motivi, che si passa ad illustrare.3.1. Primo motivo. Vizio di motivazione in relazione al capo A) della rubrica. La sentenza impugnata non avrebbe dato adeguata risposta alle censure mosse negli atti di appello e presenterebbe una struttura motivazionale incompleta e disordinata, oltre che meramente assertiva e ripiegata su quella di primo grado. La condanna sarebbe basata sulle mere dichiarazioni della persona offesa, solo parzialmente apprezzate e non convenientemente vagliate nella loro attendibilità. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe incontrato Lenza una sola volta, e in quell'occasione non gli avrebbe affatto chiesto denaro. La sua condotta sarebbe causalmente inefficiente, avendo egli volontariamente desistito dall'azione. 3.2. Secondo motivo. Vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione al capo C) della rubrica. Gli elementi di prova, richiamati dalla sentenza impugnata, dimostrerebbero l'innocenza di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato testimone dell'incontro avvenuto al Parco, ma non anche della consegna effettiva di denaro, solo congetturale. Napolano avrebbe confermato solo di essere stato interrogato in ordine al valore dell'appalto. Le intercettazioni sarebbero state valutate in maniera parziale e sarebbero state totalmente equivocate. Né il rnonitoraggio delle utenze cellulari, né gli ulteriori esiti investigativi, anche posteriori all'arresto di [OSCURATO:PERSONA], metterebbero in luce contatti successivi tra la vittima e l'imputato, o pagamenti in favore di lui. Sarebbe dunque configurabile l'ipotesi della desistenza volontaria. 3.3. Terzo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla mancata concessione dell'attenuante della speciale tenuità del danno, al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena. 4. [OSCURATO:PERSONA] ricorre ulteriormente, con il ministero dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. L'atto di impugnazione sviluppa due motivi, che si passa ad illustrare. 4.1. Primo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alle ritenute aggravanti. Dal processo non emergerebbe l'appartenenza dell'imputato al sodalizio camorristico Orlando, né emergerebbe un'estorsione inquadrabile nel programma delinquenziale del sodalizio in discorso, che neppure eserciterebbe l'effettivo monopolio del territorio. Gli indizi, asseritamente deponenti in senso contrario, sarebbero labili. Ogni riferimento dell'imputato al clan Orlando sarebbe pura millanteria. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], solo genericamente richiamate, sarebbero inattendibili. La condotta di [OSCURATO:PERSONA], che lasciò a Lenta di decidere che somma dovesse essergli versata, e che desistette da un'ulteriore condotta estorsiva (quella sub capo B della rubrica, per cui è stata pronunciata l'assoluzione), sarebbe «anomala, irrituale e inconferente» per un soggetto realmente intraneo a contesti di stampo mafioso. 4.2. Secondo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla mancata concessione dell'attenuante della speciale tenuità del danno, in rapporto all'esiguità della somma e del danno complessivamente cagionato. 5. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato rituale memoria, ad illustrazione ulteriore dell'atto di impugnazione da lui proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono entrambi inammissibili. 2. L'atto di impugnazione, sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], è incentrato - quanto al primo e al secondo motivo, volti a censurare l'affermazione di penale responsabilità degli imputati ricorrenti, invero con specifico (e quasi esclusivo) riferimento, anche per il reato sub A), alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] - su doglianze di puro merito, tramite le quali questa Corte è sollecitata, senza però averne il compito, a procedere alla diretta rilettura in fatto di risultanze probatorie che la sentenza impugnata appare avere, per contro, convenientemente apprezzato. Gli elementi a carico, risultanti dalla precedente esposizione in fatto, orientano in modo solido e univoco il convincimento sfociato nella pronuncia, conforme in entrambi i gradi, di accertata colpevolezza, mentre i rilievi al riguardo mossi, frammentari e atomistici, sono inidonei a scalfire la tenuta logica complessiva del ragionamento giudiziale. Occorre in proposito rammentare che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argonnentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice e recependo sostanzialmente i passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 2, n« 5606 del 10/01/2007, Conversa, Rv. 236181-01); il che è esattamente quanto accaduto nel presente processo. 3. La concorde motivazione spesa dai giudici di merito è perfettamente aderente al quadro di legale di riferimento, posto che, quanto al capo A), le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art.192, comma 3, cod. proc. pen. - potevano essere legittimamenl:e poste, anche da sole, a fondamento della decisione all'esito dell'accurato riscontro, nella specie avutosi, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (da ultimo, Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312-01). Appare allora senz'altro immune da censure la pronuncia impugnata che, all'esito di appropriata valutazione, ha ritenuto veritiere le dichiarazioni della vittima, nella specie peraltro adeguatamente corroborate dalle testimonianze ulteriori di cui in narrativa. Quanto al capo C), alla prova testimoniale, fornita da plurimi osservatori diretti, si aggiungono risultanze documentali inequivoche (fotografie, dati del traffico telefonico) e precisi esiti di intercettazioni. L'interpretazione di queste ultime - per consolidato orientamento (tra le molte, Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 26838901) - costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta irragionevolezza della motivazione, qui non emergente (e neppure denunciata con la necessaria specificità e precisione). 4. In entrambe le vicende estorsive, i pagamenti indebiti furono effettuati e i reati, come agli imputati rispettivamente ascritti, debbono intendersi ritualmente consumati. Tale conclusione vale anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. E' noto, infatti, che nel reato concorsuale il correo (e quindi anche [OSCURATO:PERSONA]), per eventualmente beneficiare della desistenza volontaria non può limitarsi ad interrompere la propria azione criminosa, occorrendo invece un quid pluris, consistente nell'annullamento del contributo dato alla realizzazione collettiva e nella eliminazione delle conseguenze dell'azione che fino a quel momento si sono prodotte (Sez. 2, n. 22503 del 24/04/2019, Calabrò, Rv. 275421-01; Sez. 1, n. 9284 del 10/01/2014, Losurdo, Rv. 259250-01; Sez. 1, n. 9775 del 01/02/2008, Rosmini, Rv. 239175-01). 5. Il primo motivo dell'atto di impugnazione, sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato. A carico di [OSCURATO:PERSONA], così come del correo, è stata ritenuta anzitutto l'aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 3), cod. pen., in relazione all'art. 629, secondo comma, stesso codice. L'affiliazione mafiosa dell'imputato ricorrente (che può essere, ai fini in esame, incidentalmente accertata: Sez. 2, n. 33775 del 04/05/2016, Bianco, Rv. 267850-01) è stata riferita dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], le cui indicazioni si saldano ad elementi ulteriori (da cui trovano conferma): il riferimento alla propria collocazione criminale, da [OSCURATO:PERSONA] operato a sostegno e maggiore forza della richiesta estorsiva ai danni di Lenta, nonché le modalità e caratteristiche della sottostante intimidazione. I giudici di merito, con ineccepibile illustrazione, ne hanno infatti evidenziato la sicura riferibilità a contesti mafiosi. Ciò rende ragione, altresì, dell'aggravante dell'avvalimento del relativo metodo e della finalità di corrispondente agevolazione, che è stata - del pari - inappuntabilmente ritenuta, in tale duplice declinazione, dalla sentenza impugnata. Questa seconda aggravante, che era stata ritualmente contestata, è anche pienamente compatibile con la precedente (Sez. 1, n. 4088 del 06/02/2018, dep. 2019, Poerio, Rv. 275131-02). 6. Restano da esaminare le censure concernenti il mancato riconoscimento di attenuanti e la dosimetria della pena, che formano oggetto dei motivi terzo e secondo degli atti di impugnazione rispettivamente in scrutinio. 6.1. Le censure, in punto di asserita speciale tenuità del danno, sono manifestamente infondate, solo che si consideri che l'attenuanl:e in parola non è configurabile in riferimento al delitto di estorsione, di natura plurioffensiva, quando, indipendentemente dall'entità del pregiudizio economico cagionato, lo stesso sia però accompagnato da rilevanti conseguenze sulla libertà fisica o morale delle vittime, indotte dalla peculiare natura delle azioni violente o minacciose poste in atto (Sez. 2, n. 46504 del 13/09/2018, B., Rv. 274080-01; Sez. 2, n. 45985 del 23/10/2013, Donati, Rv. 257755-01). Tale natura, specialmente intimidatoria e condizionante, è stata opportunamente sottolineata dalla sentenza impugnata e, a riprova, valga quanto dal Collegio osservato in chiusura del paragrafo che precede. 6.2. Nel resto basti rilevare che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826-01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899-01). A tale principio la Corte di merito risulta essersi attenuta, avendo negato il beneficio in relazione ad indici, tanto di natura oggettiva (la rilevanza della condotta) che soggettiva (la personalità degli imputati), non illogicamente valutati nella loro valenza preclusiva. Quanto infine alla pena, la Corte di secondo grado l'ha rideterminata in melius, così in sostanza avvicinandola ai minimi edittali. Nessun vizio affligge la relativa statuizione, posto che, in casi del genere, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. anche ove adoperi, come fatto dalla Corte territoriale, espressioni che facciano comunque riferimento all'equità e congruità della pena stessa (tra le molte, Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). 7. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità delle impugnazioni (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. Gli imputati debbono essere poi condannati alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle costituite parti civili, che, tenuto conto dell'impegno defensionale profuso, si liquidano come da dispositivo, P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA]