CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 2018
Cassazione n. 31972/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di carenza emanifesta illogicità della motivazione, in ordine alla determinazione della penabase, per eccessività della misura stabilita, censurando una valutazione cheappartiene alla discrezionalità giudiziale - e che peraltro trova ancoraggio in unamotivazione complessivamente coerente - si sottrae allo scrutinio di questaCorte, giacché è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazionedella congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio odi ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819,in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243);ritenuto che il secondo motivo, con cui si deduce il vizio di manifestaillogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al diniego dellecircostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed èmanifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidentiillogicità, come quella del giudice adito (si veda pag. 6 della sentenza impugnata,ove la corte d’appello rileva sinteticamente l’insussistenza di elementipositivamente valutabili ai fini della concessione delle generiche), il quale hafatto corretta applicazione del consolidato principio affermato da questa Corte,secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego dellaconcessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti glielementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma èsufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti(Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243), rimanendo disattesi osuperati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 50196 del 26/10/2018,Montuori, n. m.; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3,n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899);ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSANDRA [OSCURATO:PERSONA]