CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 novembre 1986
Cassazione n. 45957/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 20/05/2021 del Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Messina, in sede di riesame, confermava l'ordinanza del 4 maggio 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare carceraria per i reati di detenzione e di porto in luogo pubblico di una pistola, commessi 1'8 giugno 2018. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273, 274, 275 cod. proc. pen. Il Tribunale con motivazione censurabile ha ritenuto di mantenere ferma la misura cautelare più gravosa, nonostante si fosse in presenza di fatti datati (segnatamente, commessi a circa tre anni dalla data di emissione della misura cautelare). In modo apodittico e incoerente, il Tribunale ha ritenuto attuale il pericolo di reiterazione e più idonea la misura carceraria, non considerando la datazione dei fatti e delle stesse dichiarazioni dei collaboratori, la mancanza di riscontri al loro narrato (nessun'arma è stata trovata presso l'indagato), mentre ha valorizzato riflessioni congetturali e suggestive quanto ai rapporti con soggetti di caratura criminale e sulla destinazione dell'arma. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. Il ricorrente, pur attaccando la valutazione sulle esigenze cautelari e la scelta della misura cautelare carceraria, ha finito per criticare anche la ritenuta gravità indiziaria in ordine ai reati, oggetto di provvisoria incolpazione. Peraltro, le censure su tale punto si presentano generiche rispetto alla motivazione della ordinanza impugnata che ha spiegato il senso della captazione del 6 giugno 2018 alla luce dei riscontri costituiti da altre captazioni e dalle convergenti dichiarazioni dei collaboratori Selvaggio e Barbera in ordine alla disponibilità in quel periodo di armi da parte del ricorrente. Lo stesso ricorrente in sede di interrogatorio aveva confermato di aver fatto riferimento ad un'arma (se pur a salve). La tesi alternativa era smentita dal Tribunale sulla base della suddetta captazione in cui esplicitamente si fa riferimento all'uso di un'arma e al fatto che la stessa doveva essere "carica". Il fatto che nessun'arma sia stata rinvenuta nella disponibilità del ricorrente è un dato che non incrina la tenuta logica della motivazione. 3. Sul piano delle esigenze cautelari, le censure reiterano questioni che il Tribunale ha affrontato con motivazione immune da vizi scrutinabili in questa sede. Il Tribunale nel suo giudizio sulla pericolosità del ricorrente non ha valorizzato dati congetturali, come dedotto nel ricorso, bensì circostanze concrete ed ' obiettive, sintomatiche della elevata pericolosità del ricorrente (l'arma veniva maneggiata dal ricorrente in pieno giorno; era in contatto stretto con personaggi di particolare calibro criminale ed era intraneo a circuiti criminali allarmanti, come dimostravano le captazioni e anche le dichiarazioni di Barbera; l'arma non era stata rinvenuta). Proprio la circostanza che l'arma non era stata rinvenuta (e quindi la permanenza dei relativi reati) unitamente alla contiguità con personaggi di particolare spicco criminale (il 6 giugno 2018 [OSCURATO:PERSONA] lo aveva messo al corrente del suo progetto omicidiario in danno di [OSCURATO:PERSONA], chiedendogli a tal fine di "portarglielo davanti" per spararlo) consentiva di ritenere attuali le esigenze cautelari connesse al pericolo di recidiva. Quanto poi alla scelta della misura, il Tribunale ha congruamente motivato, al riguardo, evidenziando come dalle convergenti dichiarazioni dei collaboratori era emersa la disponibilità nel proprio domicilio di armi. Pertanto, era da ritenersi inidonea la misura domiciliare, anche assistita da presidio elettronico, a tutelare il pericolo di reiterazione criminosa. 3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] provvederà alle comunicazioni di rito. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. Così deciso il,..1"8/11/2021. [OSCURATO:PERSONA]Olglier estensore [OSCURATO:PERSONA] alV