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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 03774/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4730/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ORSI ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’amministratore delegato, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] ZADRUGA - [OSCURATO:PERSONA] E GORIZIA, già [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante in carica, ADRIANO KOVAČIČ, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 2 INT. 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore speciale, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 72, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA].; -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di TRIESTE n. 750/2019 depositata il 19/11/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., titolare del credito oggetto del decreto ingiuntivo n. 651/2012, dell’importo di euro 457.856,96, conveniva, dinanzi al Tribunale di Trieste, la Banca di [OSCURATO:PERSONA] del Carso, la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nonché [OSCURATO:PERSONA] e le [OSCURATO:SOCIETA], chiedendo: i) in via principale, la condanna dei convenuti al risarcimento del danno, pari all’ammontare del credito vantato nei confronti dell’ingiunto, [OSCURATO:PERSONA], per concessione abusiva di credito; ii) in via subordinata, la declaratoria di inefficacia, ex art. 2901 cod.civ, e di nullità - per difetto di legittimazione alla vendita e per illiceità dell’oggetto – del contratto con cui il 15 gennaio 2008 il debitore aveva trasferito, per il prezzo di euro 3.300.000,00, l’unico bene della [OSCURATO:SOCIETA]., costituito da un immobile costruito per uso alberghiero che contestualmente era stato concesso in locazione finanziaria alla [OSCURATO:SOCIETA].; il Tribunale di Trieste, con la sentenza n. 807/2015, rigettava tutte le domande: a) quella di concessione abusiva di credito per difetto di allegazione e prova, al momento dell’erogazione del finanziamento, della condizione di insolvenza dell’impresa, del carattere abusivo del finanziamento e del nesso causale tra la concessione di finanziamento e il danno lamentato; b) quanto alla domanda ex art. 2901 cod.civ., perché non era stata chiamata in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]. , il cui patrimonio era distinto da quello del suo socio ed amministratore; c) quanto alla domanda di nullità dei contratti, per la mancata citazione in giudizio della [OSCURATO:SOCIETA]., l’irrilevanza dei vizi delle delibere del 15 gennaio 2008 e del 14 marzo 2008 in quanto non impugnate e perché non vi erano i presupposti per ritenere che fosse stato stipulato un contratto di sale and lease back in contrasto con il divieto del patto commissorio, osservando che il contratto di sale and lease backpresuppone l’identità tra venditore ed utilizzatore e comunque la sussistenza di un rapporto obbligatorio tra le parti della compravendita; la Corte d’Appello di Trieste, con la sentenza n. 750/2019, pubblicata in data 19 novembre 2019, ha accolto l’eccezione di inammissibilità del gravame, sollevata dalla Banca di credito cooperativo del Carso, da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e da [OSCURATO:SOCIETA]., per omessa indicazione dei motivi di impugnazione ex art. 342 cod.proc.civ. e per non aver svolto l’appellante specifiche censure né replicato alle puntuali argomentazioni del Tribunale addotte a giustificazione del rigetto delle domande attoree e, quindi, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta; la società [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre, formulando un unico motivo, articolato in più submotivi, per la cassazione di detta sentenza; resistono con separati controricorsi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ( già [OSCURATO:SOCIETA]. ) , [OSCURATO:SOCIETA]., Zkb Zadružuna Kraška [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] di Trieste e [OSCURATO:PERSONA]. coop., già Banca di credito cooperativo del Carso; non hanno svolto attività difensiva in questa sede [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., rimasti intimati; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ.; [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con l’unico motivo viene dedotta la violazione dell’art. 342 cod.proc.civ., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.; la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto non indicate, da parte della società [OSCURATO:SOCIETA], le ragioni di impugnazione in modo da consentire l’identificazione delle censure di fatto e di diritto sulla scorta delle quali chiedeva la riforma della sentenza di primo grado; ex adverso, la società ricorrente sostiene di avere criticato in maniera specifica la pronuncia del Tribunale, lamentando: - che il giudice di prime cure non avesse attribuito adeguata rilevanza alla mancata convocazione di tutti i soci e al fatto che l’alienazione dell’immobile avesse determinato un mutamento dell’oggetto sociale, con ciò criticando la sentenza del Tribunale per aver ritenuto irrilevante la nullità del verbale dell’assemblea ai fini della configurabilità della nullità dell’atto di compravendita, in quanto l’amministratore aveva il potere di compiere in autonomia l’atto dispositivo; - l’omesso esame dell’identità di fatto della società [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA], ex art, 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ., perché il Tribunale si sarebbe concentrato esclusivamente sull’aspetto formale della vicenda, cioè sul fatto che le “banche e leasing non hanno concesso alcun credito al signor Daneu, ma al limite alla [OSCURATO:SOCIETA]. alla [OSCURATO:SOCIETA]. e alla [OSCURATO:SOCIETA].”, omettendo di considerare che il debitore cercava di ripagare i debiti con la Banca del Carso e che aveva utilizzato lo schermo delle società per trovare il modo di reperire i fondi necessari, che [OSCURATO:SOCIETA] e la Banca del Carso si erano interfacciate consapevolmente con società prive di struttura e potenzialità utilizzate come schermi fittizi da [OSCURATO:PERSONA]; - l’errata interpretazione dell’art. 2901 cod.civ. quanto alla domanda di revocatoria, perché non era stata accertata la sostanziale identità tra i soggetti debitori, omettendo di considerare che la [OSCURATO:SOCIETA]. era stata utilizzata come mero strumento da [OSCURATO:PERSONA] e che erano sussistenti tanto l’eventus damni quanto la scientia damni; - l’errata interpretazione dell’art. 2480 e dell’art. 2744 cod.civ., in relazione alla nullità della vendita impugnata, perché la Corte d’Appello avrebbe omesso di considerare l’inesistenza della delibera assembleare, in quanto la convocazione era irregolare, l’assemblea ordinaria non poteva deliberare la vendita dell’immobile in cui si svolgeva l’attività sociale, l’aggiramento del divieto del patto commissorio, stante l’impossibilità di adempiere da parte della neocostituita [OSCURATO:SOCIETA]., che avrebbe dovuto indurre a ritenere che l’accordo delle parti era volto ad assicurarsi la proprietà dell’immobile, “consentendo così al leasing di entrare in possesso di un bene che aveva già pagato un 30% in meno del valore a bilancio”; - l’omessa valutazione di elementi di prova, perché i documenti prodotti in appello, con nota del 16 ottobre 2018, avrebbero dovuto considerarsi ammissibili, in quanto solo il 14 agosto 2018 aveva avuto accesso al fascicolo riguardante il processo penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] per reati connessi alla gestione della [OSCURATO:SOCIETA]., da cui era emerso che nel 2007 [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato come gestore effettivo della società per l’omesso pagamento di contributi ai dipendenti, che la contabilità della [OSCURATO:SOCIETA]. era ferma al 2006, pertanto, sia per il lessor che per le banche era stato impossibile effettuare verifiche, che [OSCURATO:SOCIETA] aveva nascosto alla Guardia di finanza il deposito di euro 1.035.000,00 intestato a [OSCURATO:PERSONA] posto a garanzia del debito di Laris verso Locat. 2) Il ricorso è sotto plurimi profili inammissibile. 3) Va anzitutto osservato che il ricorso risulta basarsi sostanzialmente su un solo motivo introdotto al punto

3.2.1. (p. 11), seguito, ai punti 3.2.3-3.2.5, dall’illustrazione delle doglianze formulate in appello, volte a dimostrare (ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.) la violazione dell’art. 342 cod.proc.civ. da parte della Corte territoriale.

Le doglianze vengono espressamente riproposte “in forma di motivi di impugnazione” (così a p. 14), ricondotti alla categoria giuridica dei vizi ex art. 360 cod.proc.civ.; le censure sono peraltro rivolte in parte avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale (punto 3.2.2.: violazione dell’art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ.; punto 3.3.3 : violazione dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.) e in parte avverso la sentenza della Corte d’Appello (punto 3.2.4 : violazione dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.; 3.2.5: violazione dell’art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ.); 4) il vizio denunziato dall’odierna ricorrente implica che questa Corte prenda cognizione del fatto processuale, sempre però che la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità "alle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall'estensione ai profili di fatto del potere cognitivo della corte" (Cass., Sez. un., 22/05/2012, n. 8077) e, quindi, anche nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, consacrato dall’art. 366, 1° comma, n. 6, cod.proc.civ.; 4.1) nel caso di specie non può farsi a meno di rilevare che il ricorso non risulta formulato in violazione del requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co., c.p.c.., il quale può considerarsi rispettato ove il ricorrente dimostr i che le censure alla pronuncia di prime cure erano state articolate in modo da contrapporsi, in virtù di compiute argomentazioni, alla motivazione della sentenza impugnata, mirando ad incrinarne il fondamento logico-giuridico, secondo un principio di simmetria nel raffronto tra la motivazione del provvedimento appellato e la formulazione dell'atto di gravame.

Il motivo di ricorso, invece, in tutte le sue articolazioni, non consente di verificare e valutare la rispondenza al modello paradigmatico prefigurato dall’ art. 342 cod.proc.civ. dell'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale.

La ricorrente richiama le pp. 8-10 dell’atto di appello sostenendo di aver ivi a p. 8 indicato “le motivazioni per il rigetto da parte del Tribunale”, e di avere quindianalizzato le omissioni del Tribunale in relazione alle difese; sostiene di avere a p. 11 contestato la decisione sui mezzi istruttori, e a p. 13 denunciato il carente esame dei fatti, deducendone la conseguenza che “l’atto di appello si pone in relazione critica con la sentenza che va a impugnare, evidenziandone le lacune e – soprattutto – le omissioni, specificamente indicando quali siano le problematiche sottese al ragionamento del giudice di prime cure” (punto 3.2.1.); alloquando passa ad esaminare ai punti successivi le critiche alla sentenza del Tribunale (punti 3.2.2 e punto 3.2.3) formula il motivo di ricorso come se a dover essere cassata debba essere la decisione del Tribunale, senza indicare come ha nell’atto di appello censurato la sentenza del giudice di prime cure; anche considerando solo il punto 3.2.1 non può ritenersi che la violazione dell’art. 342 cod.proc.civ. ivi argomentata sia idonea, in quanto con detta doglianza la ricorrente si limita ad affermare, mediante una soggettiva valutazione, che l'appello era specifico, contrariamente a quanto sostenuto dalla c orte territoriale, senza individuare e indicare l’errore alla medesima ascrivibile (Cass. 07/06/2023, n.16028); 4.2) anche ad ammettere che i punti 3.2.4 e 3.2.5 siano autonomi motivi di ricorso avverso la sentenza d’appello (piuttosto che sottoarticolazioni di un unico motivo) il ricorrente non ha interesse a dedurre la violazione dell’art. 2480 e dell’art. 2744 cod.civ. (3.2.4) e l’omessa valutazione dei mezzi di prova (3.2.5); il giudice a quo, infatti, ha dichiarato inammissibile l’appello per violazione dell’art. 342 cod.proc.civ., e con tale statuizione si è spogliato della potestas iudicandi; trova, pertanto, applicazione il principio secondo cui,se il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità con la quale si spogli della "potestasiudicandi" in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha interesse né l’onere di impugnare le ragioni di merito, ragion per cui mentre rimane ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale, cioè quella di inammissibilità, è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svoltaad abundantiamnella sentenza gravata (ex multis cfr. Cass.10/02/2023, n. 4249); 5) le spese del giudizio di cassazione, liquidate come indispositivo in favore di ciascuna delle controricorrenti, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 10.200, di cui euro 10.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori di legge, in favore della controricorrente società [OSCURATO:SOCIETA]. ; in complessivi e uro 8.200, di cui euro 8.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori di legge, in favore della controricorrente società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ( già [OSCURATO:SOCIETA]. ) ; in complessivi e uro 8 . 2 00, di cui euro 8.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori di legge, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA]žuna Kraška [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] di Trieste e [OSCURATO:PERSONA]. coop.( già Banca di credito cooperativo del Carso ).

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4730/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ORSI ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’amministratore delegato, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] ZADRUGA - [OSCURATO:PERSONA] E GORIZIA, già [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante in carica, ADRIANO KOVAČIČ, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 2 INT. 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore speciale, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 72, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA].; -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di TRIESTE n. 750/2019 depositata il 19/11/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., titolare del credito oggetto del decreto ingiuntivo n. 651/2012, dell’importo di euro 457.856,96, conveniva, dinanzi al Tribunale di Trieste, la Banca di [OSCURATO:PERSONA] del Carso, la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nonché [OSCURATO:PERSONA] e le [OSCURATO:SOCIETA], chiedendo: i) in via principale, la condanna dei convenuti al risarcimento del danno, pari all’ammontare del credito vantato nei confronti dell’ingiunto, [OSCURATO:PERSONA], per concessione abusiva di credito; ii) in via subordinata, la declaratoria di inefficacia, ex art. 2901 cod.civ, e di nullità - per difetto di legittimazione alla vendita e per illiceità dell’oggetto – del contratto con cui il 15 gennaio 2008 il debitore aveva trasferito, per il prezzo di euro 3.300.000,00, l’unico bene della [OSCURATO:SOCIETA]., costituito da un immobile costruito per uso alberghiero che contestualmente era stato concesso in locazione finanziaria alla [OSCURATO:SOCIETA].; il Tribunale di Trieste, con la sentenza n. 807/2015, rigettava tutte le domande: a) quella di concessione abusiva di credito per difetto di allegazione e prova, al momento dell’erogazione del finanziamento, della condizione di insolvenza dell’impresa, del carattere abusivo del finanziamento e del nesso causale tra la concessione di finanziamento e il danno lamentato; b) quanto alla domanda ex art. 2901 cod.civ., perché non era stata chiamata in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]. , il cui patrimonio era distinto da quello del suo socio ed amministratore; c) quanto alla domanda di nullità dei contratti, per la mancata citazione in giudizio della [OSCURATO:SOCIETA]., l’irrilevanza dei vizi delle delibere del 15 gennaio 2008 e del 14 marzo 2008 in quanto non impugnate e perché non vi erano i presupposti per ritenere che fosse stato stipulato un contratto di sale and lease back in contrasto con il divieto del patto commissorio, osservando che il contratto di sale and lease backpresuppone l’identità tra venditore ed utilizzatore e comunque la sussistenza di un rapporto obbligatorio tra le parti della compravendita; la Corte d’Appello di Trieste, con la sentenza n. 750/2019, pubblicata in data 19 novembre 2019, ha accolto l’eccezione di inammissibilità del gravame, sollevata dalla Banca di credito cooperativo del Carso, da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e da [OSCURATO:SOCIETA]., per omessa indicazione dei motivi di impugnazione ex art. 342 cod.proc.civ. e per non aver svolto l’appellante specifiche censure né replicato alle puntuali argomentazioni del Tribunale addotte a giustificazione del rigetto delle domande attoree e, quindi, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta; la società [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre, formulando un unico motivo, articolato in più submotivi, per la cassazione di detta sentenza; resistono con separati controricorsi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ( già [OSCURATO:SOCIETA]. ) , [OSCURATO:SOCIETA]., Zkb Zadružuna Kraška [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] di Trieste e [OSCURATO:PERSONA]. coop., già Banca di credito cooperativo del Carso; non hanno svolto attività difensiva in questa sede [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., rimasti intimati; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ.; [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con l’unico motivo viene dedotta la violazione dell’art. 342 cod.proc.civ., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.; la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto non indicate, da parte della società [OSCURATO:SOCIETA], le ragioni di impugnazione in modo da consentire l’identificazione delle censure di fatto e di diritto sulla scorta delle quali chiedeva la riforma della sentenza di primo grado; ex adverso, la società ricorrente sostiene di avere criticato in maniera specifica la pronuncia del Tribunale, lamentando: - che il giudice di prime cure non avesse attribuito adeguata rilevanza alla mancata convocazione di tutti i soci e al fatto che l’alienazione dell’immobile avesse determinato un mutamento dell’oggetto sociale, con ciò criticando la sentenza del Tribunale per aver ritenuto irrilevante la nullità del verbale dell’assemblea ai fini della configurabilità della nullità dell’atto di compravendita, in quanto l’amministratore aveva il potere di compiere in autonomia l’atto dispositivo; - l’omesso esame dell’identità di fatto della società [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA], ex art, 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ., perché il Tribunale si sarebbe concentrato esclusivamente sull’aspetto formale della vicenda, cioè sul fatto che le “banche e leasing non hanno concesso alcun credito al signor Daneu, ma al limite alla [OSCURATO:SOCIETA]. alla [OSCURATO:SOCIETA]. e alla [OSCURATO:SOCIETA].”, omettendo di considerare che il debitore cercava di ripagare i debiti con la Banca del Carso e che aveva utilizzato lo schermo delle società per trovare il modo di reperire i fondi necessari, che [OSCURATO:SOCIETA] e la Banca del Carso si erano interfacciate consapevolmente con società prive di struttura e potenzialità utilizzate come schermi fittizi da [OSCURATO:PERSONA]; - l’errata interpretazione dell’art. 2901 cod.civ. quanto alla domanda di revocatoria, perché non era stata accertata la sostanziale identità tra i soggetti debitori, omettendo di considerare che la [OSCURATO:SOCIETA]. era stata utilizzata come mero strumento da [OSCURATO:PERSONA] e che erano sussistenti tanto l’eventus damni quanto la scientia damni; - l’errata interpretazione dell’art. 2480 e dell’art. 2744 cod.civ., in relazione alla nullità della vendita impugnata, perché la Corte d’Appello avrebbe omesso di considerare l’inesistenza della delibera assembleare, in quanto la convocazione era irregolare, l’assemblea ordinaria non poteva deliberare la vendita dell’immobile in cui si svolgeva l’attività sociale, l’aggiramento del divieto del patto commissorio, stante l’impossibilità di adempiere da parte della neocostituita [OSCURATO:SOCIETA]., che avrebbe dovuto indurre a ritenere che l’accordo delle parti era volto ad assicurarsi la proprietà dell’immobile, “consentendo così al leasing di entrare in possesso di un bene che aveva già pagato un 30% in meno del valore a bilancio”; - l’omessa valutazione di elementi di prova, perché i documenti prodotti in appello, con nota del 16 ottobre 2018, avrebbero dovuto considerarsi ammissibili, in quanto solo il 14 agosto 2018 aveva avuto accesso al fascicolo riguardante il processo penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] per reati connessi alla gestione della [OSCURATO:SOCIETA]., da cui era emerso che nel 2007 [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato come gestore effettivo della società per l’omesso pagamento di contributi ai dipendenti, che la contabilità della [OSCURATO:SOCIETA]. era ferma al 2006, pertanto, sia per il lessor che per le banche era stato impossibile effettuare verifiche, che [OSCURATO:SOCIETA] aveva nascosto alla Guardia di finanza il deposito di euro 1.035.000,00 intestato a [OSCURATO:PERSONA] posto a garanzia del debito di Laris verso Locat. 2) Il ricorso è sotto plurimi profili inammissibile. 3) Va anzitutto osservato che il ricorso risulta basarsi sostanzialmente su un solo motivo introdotto al punto 3.2.1. (p. 11), seguito, ai punti 3.2.3-3.2.5, dall’illustrazione delle doglianze formulate in appello, volte a dimostrare (ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.) la violazione dell’art. 342 cod.proc.civ. da parte della Corte territoriale. Le doglianze vengono espressamente riproposte “in forma di motivi di impugnazione” (così a p. 14), ricondotti alla categoria giuridica dei vizi ex art. 360 cod.proc.civ.; le censure sono peraltro rivolte in parte avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale (punto 3.2.2.: violazione dell’art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ.; punto 3.3.3 : violazione dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.) e in parte avverso la sentenza della Corte d’Appello (punto 3.2.4 : violazione dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.; 3.2.5: violazione dell’art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ.); 4) il vizio denunziato dall’odierna ricorrente implica che questa Corte prenda cognizione del fatto processuale, sempre però che la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità "alle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall'estensione ai profili di fatto del potere cognitivo della corte" (Cass., Sez. un., 22/05/2012, n. 8077) e, quindi, anche nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, consacrato dall’art. 366, 1° comma, n. 6, cod.proc.civ.; 4.1) nel caso di specie non può farsi a meno di rilevare che il ricorso non risulta formulato in violazione del requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co., c.p.c.., il quale può considerarsi rispettato ove il ricorrente dimostr i che le censure alla pronuncia di prime cure erano state articolate in modo da contrapporsi, in virtù di compiute argomentazioni, alla motivazione della sentenza impugnata, mirando ad incrinarne il fondamento logico-giuridico, secondo un principio di simmetria nel raffronto tra la motivazione del provvedimento appellato e la formulazione dell'atto di gravame. Il motivo di ricorso, invece, in tutte le sue articolazioni, non consente di verificare e valutare la rispondenza al modello paradigmatico prefigurato dall’ art. 342 cod.proc.civ. dell'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale. La ricorrente richiama le pp. 8-10 dell’atto di appello sostenendo di aver ivi a p. 8 indicato “le motivazioni per il rigetto da parte del Tribunale”, e di avere quindianalizzato le omissioni del Tribunale in relazione alle difese; sostiene di avere a p. 11 contestato la decisione sui mezzi istruttori, e a p. 13 denunciato il carente esame dei fatti, deducendone la conseguenza che “l’atto di appello si pone in relazione critica con la sentenza che va a impugnare, evidenziandone le lacune e – soprattutto – le omissioni, specificamente indicando quali siano le problematiche sottese al ragionamento del giudice di prime cure” (punto 3.2.1.); alloquando passa ad esaminare ai punti successivi le critiche alla sentenza del Tribunale (punti 3.2.2 e punto 3.2.3) formula il motivo di ricorso come se a dover essere cassata debba essere la decisione del Tribunale, senza indicare come ha nell’atto di appello censurato la sentenza del giudice di prime cure; anche considerando solo il punto 3.2.1 non può ritenersi che la violazione dell’art. 342 cod.proc.civ. ivi argomentata sia idonea, in quanto con detta doglianza la ricorrente si limita ad affermare, mediante una soggettiva valutazione, che l'appello era specifico, contrariamente a quanto sostenuto dalla c orte territoriale, senza individuare e indicare l’errore alla medesima ascrivibile (Cass. 07/06/2023, n.16028); 4.2) anche ad ammettere che i punti 3.2.4 e 3.2.5 siano autonomi motivi di ricorso avverso la sentenza d’appello (piuttosto che sottoarticolazioni di un unico motivo) il ricorrente non ha interesse a dedurre la violazione dell’art. 2480 e dell’art. 2744 cod.civ. (3.2.4) e l’omessa valutazione dei mezzi di prova (3.2.5); il giudice a quo, infatti, ha dichiarato inammissibile l’appello per violazione dell’art. 342 cod.proc.civ., e con tale statuizione si è spogliato della potestas iudicandi; trova, pertanto, applicazione il principio secondo cui,se il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità con la quale si spogli della "potestasiudicandi" in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha interesse né l’onere di impugnare le ragioni di merito, ragion per cui mentre rimane ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale, cioè quella di inammissibilità, è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svoltaad abundantiamnella sentenza gravata (ex multis cfr. Cass.10/02/2023, n. 4249); 5) le spese del giudizio di cassazione, liquidate come indispositivo in favore di ciascuna delle controricorrenti, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 10.200, di cui euro 10.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori di legge, in favore della controricorrente società [OSCURATO:SOCIETA]. ; in complessivi e uro 8.200, di cui euro 8.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori di legge, in favore della controricorrente società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ( già [OSCURATO:SOCIETA]. ) ; in complessivi e uro 8 . 2 00, di cui euro 8.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori di legge, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA]žuna Kraška [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] di Trieste e [OSCURATO:PERSONA]. coop.( già Banca di credito cooperativo del Carso ). Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, de
Sentenza Cassazione n. 03774/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris