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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 marzo 2021

Cassazione n. 37664/2022

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to la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 26603 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica (PEC) avvrosa riovisalli@puntopec. it -ricorrente - Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore - intimata - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 2311/10/2021, depositata in data 10 marzo 2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 ottobre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia aveva rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 2274/04/2017 della [OSCURATO:PERSONA] di Messina di accoglimento del ricorso del contribuente avverso l'avviso di accertamento n.

TYX01D300765 emesso, ex art. 62-bis del d.l. n. 331 del 1993, ai fini Irpef, Irap e Iva, per il 2011, sulla base dell'applicazione degli studi di settore; -l'Agenzia delle entrate è rimasta intimata; -sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. [OSCURATO:PERSONA] -con l'unico motivo si deduce, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. per avere la CTR, rigettando l'appello dell'Agenzia, compensato le spese del doppio grado di giudizio, in assenza dei presupposti per la compensazione di cui all'art. 92 c.p.c., nella versione vigente ratione temporis, (oltre che della soccombenza reciproca) delle "altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate in motivazione" non rinvenibili, ad avviso della ricorrente, nell'asserito consolidamento della giurisprudenza di legittimità successivamente all'anno di imposta in contestazione (2011) "con riferimento all'esercizio del potere di delega e al contraddittorio endoprocedimentale", essendosi la giurisprudenza di legittimità circa l'obbligatorietà del contraddittorio preventivo in tema di accertamenti basati sugli studi di settore (ragione fondante, nella specie, il rigetto dell'appello dell'Ufficio) già consolidata con l'intervento delle Sezioni Unite del 2009 (sentenze n. 26635, 26636,26637 e 26638); -il motivo è fondato; -nella specie, trova applicazione l'art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, nella formulazione vigente ratione temporis, secondo cui "La commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile".

L'art. 92 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis (dopo la modifica disposta dalla legge n. 69/2009, dovendosi avere riguardo per la individuazione della disciplina applicabile ratione temporis all'atto introduttivo del giudizio di primo grado notificato, come si evince dal ricorso, in data 28.09.2015) prevedeva, infatti, il potere discrezionale del giudice di compensazione delle spese nei casi di «soccombenza reciproca» o di concorso di « altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione»; -mette conto per completezza rammentare che alla norma è stata apportata successivamente una nuova modifica — di tenore ulteriormente restrittivo — dall'art. 13, comma 1, d.l. 1 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, applicabile ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione (e dunque non al presente), nel senso che la compensazione è limitata alle ipotesi di soccombenza reciproca «ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti».

Tale norma, come noto, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano «altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni» (in tal modo segnando un tendenziale ripristino della previgente disciplina, limitato tuttavia dalla considerazione che le altre gravi ed eccezionali ragioni valorizzate ai fini della compensazione delle spese dovranno essere «analoghe» — ossia di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità — a quelle testualmente previste della «assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti»); -nei giudizi instaurati anteriormente all'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, la compensazione delle spese poteva essere disposta, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., per «giusti motivi esplicitamente indicati dal giudice nella motivazione della sentenza» (v. in argomento Cass. n. 11284 del 2015), mentre il testo della norma applicabile ratione temporis alla fattispecie — ossia, ripetesi, la versione introdotta dall'art. 45, comma 11, della legge 18 giugno 2009, n. 69 — è più rigoroso e consente, come pure s'è già detto, la compensazione solo in presenza di soccombenza o nel concorso di «altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione»; - la locuzione «gravi ed eccezionali ragioni» è stata ricondotta — nell'interpretazione offerta dalle Sezioni Unite di questa Corte — nell'alveo delle c.d.

«norme elastiche», quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico- sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (Cass. Sez.

U. 22/02/2012, n. 2572).

Ne consegue la necessità di una giustificazione che, per essere ricondotta al parametro normativo, deve essere fondata su di una motivazione specifica ed eziologicamente ricollegabile in modo effettivo e non astratto alla controversia in oggetto; - in particolare, il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n.157 del 2014), in una verifica "in negativo" in ragione della "elasticità" costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, "non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese" in favore della parte vittoriosa (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21400 del 26/07/2021); -nel processo tributario le "gravi ed eccezionali ragioni" indicate esplicitamente dal giudice nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Sez. 5, n. 2206 del 25/01/2019); in particolare, in tema di spese giudiziali, ai sensi dell'art 92 c.p.c., nella formulazione vigente "ratione temporis", le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (nella specie, "la natura della controversia e le alterne vicende dell'iter processuale") inidonea a consentire il necessario controllo (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22310 del 25/09/2017; Cass., sez. 6-3, n. 41742 del 2021); -nel caso di specie la giustificazione offerta dai giudici a quibus non risponde pienamente a detti requisiti, in quanto, nel rigettare l'appello dell'Ufficio, per il motivo assorbente - dopo avere disatteso (a differenza del giudice di primo grado) l'eccezione di difetto della delega in capo al sottoscrittore dell'avviso di accertamento- del mancato espletamento del contraddittorio endoprocedimentale prima dell'emissione dell'atto impositivo basato sugli studi di settore, ha compensato le spese del doppio grado di giudizio in quanto "con riferimento all'esercizio del potere di delega e al contraddittorio endoprocedimentale gli approdi cui [era] pervenuta la giurisprudenza di legittimità si [erano] progressivamente e complessivamente consolidati anche in epoca successiva all'anno di imposta in contestazione"( 2011); invero, trattasi di una formula generica che, con riferimento all'esercizio del potere di delega non risulta supportata da alcun riferimento giurisprudenziale (tanto più che il rigetto dell'eccezione di difetto di delega in capo al sottoscrittore dell'avviso di accertamento è fondato su un accertamento di fatto da parte del giudice di appello nel documento prodotto dall'Ufficio di tutti gli elementi necessari per configurarlo quale esercizio legittimo del potere di delega) e con riferimento al contraddittorio endoprocedimentale in tema di studi di settore risulta smentita dal richiamo contenuto nella stessa sentenza impugnata agli arresti, sul tema, delle Sezioni Unite, di cui alle sentenze n. 26635, 26636,26637 e 26638 del 2009, costituenti diritto vivente formatosi già anteriormente all'anno di imposta oggetto di verifica (2011);-in conclusione, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione.

P.Q.

M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 26603 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica (PEC) avvrosa riovisalli@puntopec. it -ricorrente - Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore - intimata - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 2311/10/2021, depositata in data 10 marzo 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 ottobre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia aveva rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 2274/04/2017 della [OSCURATO:PERSONA] di Messina di accoglimento del ricorso del contribuente avverso l'avviso di accertamento n. TYX01D300765 emesso, ex art. 62-bis del d.l. n. 331 del 1993, ai fini Irpef, Irap e Iva, per il 2011, sulla base dell'applicazione degli studi di settore; -l'Agenzia delle entrate è rimasta intimata; -sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. [OSCURATO:PERSONA] -con l'unico motivo si deduce, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. per avere la CTR, rigettando l'appello dell'Agenzia, compensato le spese del doppio grado di giudizio, in assenza dei presupposti per la compensazione di cui all'art. 92 c.p.c., nella versione vigente ratione temporis, (oltre che della soccombenza reciproca) delle "altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate in motivazione" non rinvenibili, ad avviso della ricorrente, nell'asserito consolidamento della giurisprudenza di legittimità successivamente all'anno di imposta in contestazione (2011) "con riferimento all'esercizio del potere di delega e al contraddittorio endoprocedimentale", essendosi la giurisprudenza di legittimità circa l'obbligatorietà del contraddittorio preventivo in tema di accertamenti basati sugli studi di settore (ragione fondante, nella specie, il rigetto dell'appello dell'Ufficio) già consolidata con l'intervento delle Sezioni Unite del 2009 (sentenze n. 26635, 26636,26637 e 26638); -il motivo è fondato; -nella specie, trova applicazione l'art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, nella formulazione vigente ratione temporis, secondo cui "La commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile". L'art. 92 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis (dopo la modifica disposta dalla legge n. 69/2009, dovendosi avere riguardo per la individuazione della disciplina applicabile ratione temporis all'atto introduttivo del giudizio di primo grado notificato, come si evince dal ricorso, in data 28.09.2015) prevedeva, infatti, il potere discrezionale del giudice di compensazione delle spese nei casi di «soccombenza reciproca» o di concorso di « altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione»; -mette conto per completezza rammentare che alla norma è stata apportata successivamente una nuova modifica — di tenore ulteriormente restrittivo — dall'art. 13, comma 1, d.l. 1 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, applicabile ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione (e dunque non al presente), nel senso che la compensazione è limitata alle ipotesi di soccombenza reciproca «ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti». Tale norma, come noto, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano «altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni» (in tal modo segnando un tendenziale ripristino della previgente disciplina, limitato tuttavia dalla considerazione che le altre gravi ed eccezionali ragioni valorizzate ai fini della compensazione delle spese dovranno essere «analoghe» — ossia di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità — a quelle testualmente previste della «assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti»); -nei giudizi instaurati anteriormente all'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, la compensazione delle spese poteva essere disposta, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., per «giusti motivi esplicitamente indicati dal giudice nella motivazione della sentenza» (v. in argomento Cass. n. 11284 del 2015), mentre il testo della norma applicabile ratione temporis alla fattispecie — ossia, ripetesi, la versione introdotta dall'art. 45, comma 11, della legge 18 giugno 2009, n. 69 — è più rigoroso e consente, come pure s'è già detto, la compensazione solo in presenza di soccombenza o nel concorso di «altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione»; - la locuzione «gravi ed eccezionali ragioni» è stata ricondotta — nell'interpretazione offerta dalle Sezioni Unite di questa Corte — nell'alveo delle c.d. «norme elastiche», quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico- sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (Cass. Sez. U. 22/02/2012, n. 2572). Ne consegue la necessità di una giustificazione che, per essere ricondotta al parametro normativo, deve essere fondata su di una motivazione specifica ed eziologicamente ricollegabile in modo effettivo e non astratto alla controversia in oggetto; - in particolare, il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n.157 del 2014), in una verifica "in negativo" in ragione della "elasticità" costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, "non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese" in favore della parte vittoriosa (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21400 del 26/07/2021); -nel processo tributario le "gravi ed eccezionali ragioni" indicate esplicitamente dal giudice nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Sez. 5, n. 2206 del 25/01/2019); in particolare, in tema di spese giudiziali, ai sensi dell'art 92 c.p.c., nella formulazione vigente "ratione temporis", le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (nella specie, "la natura della controversia e le alterne vicende dell'iter processuale") inidonea a consentire il necessario controllo (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22310 del 25/09/2017; Cass., sez. 6-3, n. 41742 del 2021); -nel caso di specie la giustificazione offerta dai giudici a quibus non risponde pienamente a detti requisiti, in quanto, nel rigettare l'appello dell'Ufficio, per il motivo assorbente - dopo avere disatteso (a differenza del giudice di primo grado) l'eccezione di difetto della delega in capo al sottoscrittore dell'avviso di accertamento- del mancato espletamento del contraddittorio endoprocedimentale prima dell'emissione dell'atto impositivo basato sugli studi di settore, ha compensato le spese del doppio grado di giudizio in quanto "con riferimento all'esercizio del potere di delega e al contraddittorio endoprocedimentale gli approdi cui [era] pervenuta la giurisprudenza di legittimità si [erano] progressivamente e complessivamente consolidati anche in epoca successiva all'anno di imposta in contestazione"( 2011); invero, trattasi di una formula generica che, con riferimento all'esercizio del potere di delega non risulta supportata da alcun riferimento giurisprudenziale (tanto più che il rigetto dell'eccezione di difetto di delega in capo al sottoscrittore dell'avviso di accertamento è fondato su un accertamento di fatto da parte del giudice di appello nel documento prodotto dall'Ufficio di tutti gli elementi necessari per configurarlo quale esercizio legittimo del potere di delega) e con riferimento al contraddittorio endoprocedimentale in tema di studi di settore risulta smentita dal richiamo contenuto nella stessa sentenza impugnata agli arresti, sul tema, delle Sezioni Unite, di cui alle sentenze n. 26635, 26636,26637 e 26638 del 2009, costituenti diritto vivente formatosi già anteriormente all'anno di imposta oggetto di verifica (2011);-in conclusione, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione. P.Q. M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio
Sentenza Cassazione n. 37664/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris