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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05055/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 21/5/2021, la Corte di appello di Ancona, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la rideterminazione della pena inflitta con la sentenza della stessa Corte in data 4/12/2017, irrevocabile 18/9/2019, rilevando che la dedotta violazione dell'art. 63, quarto comma, cod. pen., avrebbe dovuto essere fatta valere mediante il ricorso ai tipici mezzi di impugnazione previsti dalla legge.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Traversi, per mezzo del Difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 666 cod. proc. pen. in relazione all'art. 63, quarto comnna, cod. pen., nonché la manifesta illogicità della motivazione.

Nel dettaglio, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, connma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che secondo la Corte di appello di Ancona la richiesta originaria non rientrerebbe nelle competenze del Giudice dell'esecuzione, benché la stessa fosse stata chiamata a correggere un errore materiale in sede di quantificazione della penai per violazione dell'art. 63, quarto comma, cod. pen. e che ciò non avrebbe inciso sul giudicato formatosi sulla responsabilità penale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il rimedio previsto dall'art. 130 cod. proc. pen. in materia di correzione di errori materiali non può trovare applicazione quando la correzione richiesta abbia per oggetto non già un errore o un'omissione materiale, ma un errore concettuale che attiene alla formazione della decisione giudiziale e alla quantificazione della pena, come tale emendabile solo attraverso i normali mezzi di impugnazione (Sez. 6, n. 2024 del 2/5/1994, Cioffi, Rv. 199135 - 01, relativa a una fattispecie nella quale il ricorrente chiedeva correzione del computo della pena, stabilita con sentenza passata in giudicato, per essere stata calcolata - malgrado la riconosciuta prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti - una sola diminuzione della pena base anziché due, quante, cioè, erano le attenuanti ravvisate).

Coerentemente con questa impostazione è stato stabilito che in sede di incidente di esecuzione, il giudice deve limitare il proprio accertamento alla regolarità formale e sostanziale del titolo su cui si fonda l'esecuzione, non potendo attribuire rilievo alle nullità eventualmente verificatesi nel corso del processo di cognizione in epoca precedente al passaggio in giudicato della sentenza, che devono essere fatti valere con i mezzi di impugnazione (Sez. 1, n. 16958 del 23/2/2018, Esposito, Rv. 272604 - 01).

E ancora, che non rientra nei poteri del giudice dell'esecuzione nemmeno la dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato oggetto della sentenza definitiva di condanna, pur se la prescrizione sia maturata prima del passaggio in giudicato della sentenza, in ragione della immodificabilità, in sede esecutiva, del giudicato (Sez. 3, n. 20567 del 28/4/2010, Ventroni, Rv. 247188-01).

Ne consegue, pertanto, la manifesta infondatezza del ricorso per difetto delle condizioni di legge, in ragione della non deducibilità, in sede esecutiva, di profili attinenti ad asseriti errori nella quantificazione della pena, i quali devono ritenersi coperti dal giudicato.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese dei procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 21/5/2021, la Corte di appello di Ancona, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la rideterminazione della pena inflitta con la sentenza della stessa Corte in data 4/12/2017, irrevocabile 18/9/2019, rilevando che la dedotta violazione dell'art. 63, quarto comma, cod. pen., avrebbe dovuto essere fatta valere mediante il ricorso ai tipici mezzi di impugnazione previsti dalla legge. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Traversi, per mezzo del Difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 666 cod. proc. pen. in relazione all'art. 63, quarto comnna, cod. pen., nonché la manifesta illogicità della motivazione. Nel dettaglio, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, connma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che secondo la Corte di appello di Ancona la richiesta originaria non rientrerebbe nelle competenze del Giudice dell'esecuzione, benché la stessa fosse stata chiamata a correggere un errore materiale in sede di quantificazione della penai per violazione dell'art. 63, quarto comma, cod. pen. e che ciò non avrebbe inciso sul giudicato formatosi sulla responsabilità penale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il rimedio previsto dall'art. 130 cod. proc. pen. in materia di correzione di errori materiali non può trovare applicazione quando la correzione richiesta abbia per oggetto non già un errore o un'omissione materiale, ma un errore concettuale che attiene alla formazione della decisione giudiziale e alla quantificazione della pena, come tale emendabile solo attraverso i normali mezzi di impugnazione (Sez. 6, n. 2024 del 2/5/1994, Cioffi, Rv. 199135 - 01, relativa a una fattispecie nella quale il ricorrente chiedeva correzione del computo della pena, stabilita con sentenza passata in giudicato, per essere stata calcolata - malgrado la riconosciuta prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti - una sola diminuzione della pena base anziché due, quante, cioè, erano le attenuanti ravvisate). Coerentemente con questa impostazione è stato stabilito che in sede di incidente di esecuzione, il giudice deve limitare il proprio accertamento alla regolarità formale e sostanziale del titolo su cui si fonda l'esecuzione, non potendo attribuire rilievo alle nullità eventualmente verificatesi nel corso del processo di cognizione in epoca precedente al passaggio in giudicato della sentenza, che devono essere fatti valere con i mezzi di impugnazione (Sez. 1, n. 16958 del 23/2/2018, Esposito, Rv. 272604 - 01). E ancora, che non rientra nei poteri del giudice dell'esecuzione nemmeno la dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato oggetto della sentenza definitiva di condanna, pur se la prescrizione sia maturata prima del passaggio in giudicato della sentenza, in ragione della immodificabilità, in sede esecutiva, del giudicato (Sez. 3, n. 20567 del 28/4/2010, Ventroni, Rv. 247188-01). Ne consegue, pertanto, la manifesta infondatezza del ricorso per difetto delle condizioni di legge, in ragione della non deducibilità, in sede esecutiva, di profili attinenti ad asseriti errori nella quantificazione della pena, i quali devono ritenersi coperti dal giudicato. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese dei procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle amme
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