CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 aprile 2021
Cassazione n. 38224/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 19695-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]a [OSCURATO:PERSONA] & C SA , elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 45, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 152/2016 della Corte d'appello di Trento, depositata il 01/06/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2021 dalla [OSCURATO:PERSONA]; -rilevato che: -la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C. (d'ora in poi solo Povinelli) ricorre per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello che accogliendo il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ha accertato e dichiarato che gli appellanti non sono debitori della società odierna ricorrente; -il contenzioso era insorto a seguito di domanda di accertamento negativo proposta con citazione del 2013 dai sigg.ri Bodini al fine di sentir accertare che nulla dovevano alla società Povinelli per lavori edili che quest'ultima asseriva, invece, di avere effettuato su loro incarico; - gli attori premettevano di avere stipulato un contratto di appalto con l'impresa [OSCURATO:PERSONA] di Dario e Sergio per il prezzo complessivo di euro 300.000,00; -gli attori precisavano di avere corrisposto all'impresa Consolini un importo ulteriore per opere originariamente non previste ma di non avere mai incaricato l'impresa Povinelli che nondimeno, aveva recapitato quattro fatture per il complessivo importo di euro 51.936,84, per asserita assistenza muraria per gli impianti elettrico ed idraulico, restituite al mittente stante l'insussistenza di alcun rapporto negoziale; -nel giudizio di primo grado si costituiva l'impresa Povinelli che articolava domanda riconvenzionale per la condanna degli attori al pagamento della somma di euro 42.923,03; -il giudice di prime cure, sulla scorta della documentazione e previo rigetto di tutte le istanze istruttorie, accoglieva la domanda riconvenzionale ritenendo che le opere svolte dall'impresa Povinelli erano state richieste dal direttore dei lavori su incarico di [OSCURATO:PERSONA], genitore e mandatario degli attori; Ric. 2016 n. 19695 sez. 52 - ud. 29-04-2021 -2- -la corte d'appello a seguito del gravame proposto dagli attori soccombenti ha, invece, ritenuto il mancato adempimento dell'onere probatorio in capo all'impresa Povinelli in relazione alla domanda riconvenzionale e, all'esito dell'assunzione delle prove testimoniali e della ctu, ha accertato che le opere oggetto della richiesta di pagamento erano state commissionate alla Povinelli dall'impresa Consolini e che, quindi, i Bodini non avevano alcun debito con l'impresa Povinelli; -la cassazione della sentenza d'appello è chiesta dall'impresa Povinelli con ricorso affidato a tre motivi, cui resistono con controricorso Mario e [OSCURATO:PERSONA]; -entrambe le parti hanno depositato memorie; considerato che: -con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 2697 cod. civ. e degli artt.116,244, 254 e 257 cod. proc. civ. per omessa, illogica e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e, in particolare, errata valutazione delle prove testimoniali non avendo la corte coerentemente motivato la decisione di non ritenere attendibili i testi di parte appellata geom. [OSCURATO:PERSONA] e sig. [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla sussistenza del contratto oggetto di causa; -la censura è inammissibile; - con riguardo al profilo di censura fondato sull'art. 360, n.5, cod.proc. civ. la Corte ha chiarito che la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in Ric. 2016 n. 19695 sez. 52 - ud. 29-04-2021 -3- cassazione, sicchè rimane estranea al vizio previsto dall'art.360, comma 1, n. 5 c.p.c. qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito; (cfr. Cass. 20553/2021); -con specifico riferimento alla dedotta violazione dell'art. 2697 cod. , va ricordato che essa si configura nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poichè in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. (Cass. 17313/2020); -richiamata la cornice interpretativa entro la quale si inscrive la censura in esame, la valutazione sull'attendibilità dei testimoni svolta dal giudice del merito a pag. 14 della sentenza , come ogni valutazione di attendibilità, sufficienza e congruenza delle testimonianze, si colloca interamente nell'ambito della valutazione delle prove, ed è, conseguentemente, estranea al giudizio di legittimità (cfr. Cass. 25166/2019; id.16056/2016); - con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.5, cod. proc. civ., l'omesso esame circa un fatto o(4, Ric. 2016 n. 19695 sez. 52 - ud. 29-04-2021 -4- decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti nonché l'omessa, illogica e contraddittoria motivazione, in particolare, in ordine alla circostanza che l'impresa ricorrente eseguì in favore di [OSCURATO:PERSONA] e Alberto, assistenza muraria per impianto elettrico e idraulico anche dopo il 14/09/2012, nonché altre e diverse opere che mai erano state commissionate all'impresa Consolini; -la censura appare inammissibile per difetto di decisività della circostanza dedotta; -la circostanza non è, infatti, idonea ad inficiare l'elemento valorizzato dalla corte territoriale (e derivante dalla deposizione dai testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) che l'impresa Povinelli lasciò il cantiere prima della conclusione dei lavori perché non pagati dalla Consolini, con ciò ritenendo confermato che era stata quest'ultima e non i Bodini ad assegnare l'incarico alla Povinelli; -la conclusione, in difetto di elementi di prova dell'affidamento di un diverso incarico, è stata ritenuta valida per tutte le opere svolte dall'impresa Povinelli; -con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 244 cod. proc. civ. per avere illegittimamente ammesso i capitoli di prova avversari nonostante l'assenza di specificità dei medesimi; -la censura è inammissibile; -infatti, il ricorrente non deduce dove e quando ha svolto la tempestiva eccezione di nullità - in applicazione del principio secondo cui con il ricorso per cassazione per nullità della assunzione della prova testimoniale per mancata specificazione dei fatti oggetto della prova mediante formulazione di appositi capitoli (art. 244 cod. proc. civ.), il ricorrente, a pena di inammissibilità, deve integrare la critica alla sentenza con Ric. 2016 n. 19695 sez. 52 - ud. 29-04-2021 -5- l'indicazione dell'atto processuale con il quale fece opposizione all'assunzione della prova o ne dedusse tempestivamente la nullità (cfr. Cass.12577/1999); -inoltre, è principio consolidato che il giudizio sulla idoneità della specificazione dei fatti dedotti nei capitoli di prova - che va comunque condotto non solo alla stregua della letterale formulazione dei capitoli medesimi, ma anche ponendo il loro contenuto in relazione agli altri atti di causa ed alle deduzioni dei contendenti - costituisce apprezzamento di merito non suscettibile di sindacato in sede di giudizio di cassazione se correttamente motivato (cfr. Cass. 2201/2007; 1513/1997; 5354/1980); ); -l'inammissibilità di tutti i motivi comporta l'inammissibilità del ricorso e, in applicazione del principio di soccombenza, la ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore dei controricorrenti, liquidate come in dispositivo; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore dei controricorrenti e liquidate in euro 5500,00 per compensi per euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a Ric. 2016 n. 19695 sez. 52 - ud. 29-04-2021 -6- titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ric