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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 48588/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 21 giugno 2021 dalla Corte di appello di L'Aquila; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. letta la memoria di replica del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L'Aquila, in riforma della sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli artt. 348 e 640 cod. pen., ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputata per estinzione dei reati per prescrizione.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di ricorso: 2.1 Violazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. risultando sia dalla motivazione del primo giudice che dagli atti la prova evidente dell'innocenza dell'imputata.

La ricorrente, infatti, premettendo di non rinunciare, comunque, alla prescrizione, richiama quanto dedotto con l'atto di appello in merito alla insussistenza dei reati ascritti.

Quanto alla truffa deduce: la carenza di un ingiusto profitto, risultando dagli atti un solo assegno emesso in favore dell'imputata, dell'importo di 2.000 euro e non di 4.000 come indicato nel capo di imputazione, emesso circa tre mesi prima dell'inizio della causa civile nella quale la persona offesa ha conferito mandato all'avv. [OSCURATO:PERSONA]; l'assenza di un'induzione in inganno del Turilli in merito alle prestazioni professionali che l'imputata poteva offrire; l'assenza di un danno per il Turilli.

Quanto al reato di cui all'art. 348 cod. pen. si deduce che l'assegno era stato riscosso in relazione all'attività professionale regolarmente svolta dall'imputata per conto della persona offesa. 2.2 Violazione di legge e nullità assoluta della sentenza, pronunciata in fase predibattimentale e senza contraddittorio.

Si richiama, a tal fine la sentenza della Corte costituzionale n. 111 del 2022 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen Il difensore ha depositato motivi nuovi illustrando ulteriormente i motivi posti a fondamento del ricorso.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 e dell'art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria con la quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso rilevando che, non avendo l'imputata rinunciato alla prescrizione e non emergendo con evidenza la prova dell'innocenza dell'imputata, la causa di estinzione del reato prevale sulla causa di nullità dedotta.

Ha inoltre, dedotto che, in tal caso, / la causa estintiva del reato prevale anche sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza d'appello che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiari, "de plano" in violazione del contradditorio tra le parti, l'estinzione del reato per prescrizione (si richiama, a tal fine, tra le altre, Sez. 2, n. 46776 del 26/09/2018, Vitolo, Rv. 274465).

Il difensore ha depositato memoria di replica, insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La questione processuale dedotta con il secondo motivo di ricorso è fondata e ciò ha una valenza assorbente rispetto all'esame del primo motivo.

Va, innanzitutto, premesso che con la sentenza delle Sezioni Unite n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269809-10, è stato ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui nel giudizio d'appello non è consentito pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen.

Ciò sulla base di due ordini di ragioni: i) il combinato disposto degli artt.598, 599 e 601 cod. proc. pen. non effettua alcun rinvio, esplicito o implicito, a tale disciplina, cosicché deve ritenersi che la disciplina di cui all'art. 469 cod. proc. pen. trova applicazione solo nel giudizio di primo grado; li) l'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità, di cui all'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., non ammette pronunce de plano, atteso che il richiamo di tale norma ad «ogni stato e grado del processo» presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio.

Sulla base di tale premessa si è, pertanto, affermato che la sentenza predibattimentale di appello che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiari de plano l'estinzione del reato per prescrizione, in violazione del contradditorio tra le parti, è viziata da nullità assoluta e insanabile, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lettere b) e c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., in quanto concreta la «massima violazione del contraddittorio», rappresentando quest'ultimo garanzia di valore costituzionale e «postulato indefettibile di ogni pronuncia terminativa del processo».

Tuttavia, le Sezioni Unite, nell'affrontare la questione relativa all'eventuale rapporto di pregiudizialità della causa di nullità rispetto a quella di estinzione del reato, hanno affermato che solo un interesse concreto dell'imputato alla rinnovazione del giudizio di merito, viziato da nullità assoluta per violazione del contraddittorio, può giustificare la declaratoria di nullità e l'annullamento del provvedimento impugnato; diversamente, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza (Sez.

U., n. 28954 del 27/4/2017, Iannelli, Rv. 269809 -269810).

Si è, inoltre, ribadito che anche in tal caso, qualora dalla motivazione della sentenza e dagli atti del processo risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, la Corte di cassazione ben può pronunciare, anche d'ufficio, la sentenza di proscioglimento nel merito di cui al comma 2 dell'art. 129 cod. proc. pen. , secondo lo schema decisorio dell'annullamento senza rinvio, ex art. 620 comma 1, lett.

I), cod. proc. pen. (cfr. Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274).

In applicazione di tale principio di diritto, è stato, pertanto, dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione proposto senza l'allegazione di alcun elemento specifico che consentisse, "ictu ocuii", il proscioglimento dell'imputato nel merito (cfr. Sez. 2, n. 46776 del 26/09/2018, Vitolo, Rv. 274465) ovvero da un imputato che, non aveva contestualmente rinunciato alla prescrizione (Sez. 3, n. 52834 del 31/5/2018, Caputi, Rv. 274562).

Si è, invece, affermata la prevalenza della causa di nullità della sentenza d'appello pronunciata "de plano" nell'ipotesi in cui l'imputato rinunci alla prescrizione allegando, così, un interesse concreto ed attuale alla celebrazione del giudizio di appello da lui promosso (Sez. 3, n. 15758 del 30/01/2020 Rv. 279272).

2. Va, tuttavia, considerato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 111 del 2022, superando il diritto vivente sopra esaminato e cristallizzato nella sentenza delle Sezioni Unite n. 28954 del 2017, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. per violazione degli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato.

Afferma, infatti, la Corte costituzionale che l'interesse ad impugnare per conseguire la declaratoria di nullità di una sentenza di appello di proscioglimento dell'imputato per intervenuta prescrizione emessa de plano, senza alcuna attivazione del contraddittorio tra le parti, e, dunque, al di fuori di un «giusto processo» ex art.111 Cost., non è bilanciabile con le esigenze di ragionevole durata sottese all'operatività della disciplina della immediata declaratoria delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. Né il conclamato sacrificio del contraddittorio e del diritto di difesa può giustificarsi, nella prospettiva dell'utilità concreta dell'impugnazione, in base ad una prognosi di superfluità del dispiegamento di ulteriori attività processuali in sede di rinvio, volte a pervenire al proscioglimento con formula di merito.

3. Pertanto, a seguito di tale pronuncia della Corte costituzionale, anche nell'ipotesi in cui, come nel caso in esame, l'imputato non rinunci alla prescrizione, deve riconoscersi un interesse concreto ed attuale all'impugnazione della sentenza predibattimentale di appello che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, abbia dichiarato "de plano" l'estinzione per prescrizione del reato.

4. Alla luce di quanto sopra esposto, la sentenza impugnata, in quanto emessa senza il contraddittorio delle parti ed in violazione del diritto di difesa, va annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Perugia.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio all

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 21 giugno 2021 dalla Corte di appello di L'Aquila; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. letta la memoria di replica del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L'Aquila, in riforma della sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli artt. 348 e 640 cod. pen., ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputata per estinzione dei reati per prescrizione. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di ricorso: 2.1 Violazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. risultando sia dalla motivazione del primo giudice che dagli atti la prova evidente dell'innocenza dell'imputata. La ricorrente, infatti, premettendo di non rinunciare, comunque, alla prescrizione, richiama quanto dedotto con l'atto di appello in merito alla insussistenza dei reati ascritti. Quanto alla truffa deduce: la carenza di un ingiusto profitto, risultando dagli atti un solo assegno emesso in favore dell'imputata, dell'importo di 2.000 euro e non di 4.000 come indicato nel capo di imputazione, emesso circa tre mesi prima dell'inizio della causa civile nella quale la persona offesa ha conferito mandato all'avv. [OSCURATO:PERSONA]; l'assenza di un'induzione in inganno del Turilli in merito alle prestazioni professionali che l'imputata poteva offrire; l'assenza di un danno per il Turilli. Quanto al reato di cui all'art. 348 cod. pen. si deduce che l'assegno era stato riscosso in relazione all'attività professionale regolarmente svolta dall'imputata per conto della persona offesa. 2.2 Violazione di legge e nullità assoluta della sentenza, pronunciata in fase predibattimentale e senza contraddittorio. Si richiama, a tal fine la sentenza della Corte costituzionale n. 111 del 2022 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen Il difensore ha depositato motivi nuovi illustrando ulteriormente i motivi posti a fondamento del ricorso. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 e dell'art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria con la quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso rilevando che, non avendo l'imputata rinunciato alla prescrizione e non emergendo con evidenza la prova dell'innocenza dell'imputata, la causa di estinzione del reato prevale sulla causa di nullità dedotta. Ha inoltre, dedotto che, in tal caso, / la causa estintiva del reato prevale anche sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza d'appello che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiari, "de plano" in violazione del contradditorio tra le parti, l'estinzione del reato per prescrizione (si richiama, a tal fine, tra le altre, Sez. 2, n. 46776 del 26/09/2018, Vitolo, Rv. 274465). Il difensore ha depositato memoria di replica, insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La questione processuale dedotta con il secondo motivo di ricorso è fondata e ciò ha una valenza assorbente rispetto all'esame del primo motivo. Va, innanzitutto, premesso che con la sentenza delle Sezioni Unite n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269809-10, è stato ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui nel giudizio d'appello non è consentito pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen. Ciò sulla base di due ordini di ragioni: i) il combinato disposto degli artt.598, 599 e 601 cod. proc. pen. non effettua alcun rinvio, esplicito o implicito, a tale disciplina, cosicché deve ritenersi che la disciplina di cui all'art. 469 cod. proc. pen. trova applicazione solo nel giudizio di primo grado; li) l'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità, di cui all'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., non ammette pronunce de plano, atteso che il richiamo di tale norma ad «ogni stato e grado del processo» presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio. Sulla base di tale premessa si è, pertanto, affermato che la sentenza predibattimentale di appello che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiari de plano l'estinzione del reato per prescrizione, in violazione del contradditorio tra le parti, è viziata da nullità assoluta e insanabile, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lettere b) e c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., in quanto concreta la «massima violazione del contraddittorio», rappresentando quest'ultimo garanzia di valore costituzionale e «postulato indefettibile di ogni pronuncia terminativa del processo». Tuttavia, le Sezioni Unite, nell'affrontare la questione relativa all'eventuale rapporto di pregiudizialità della causa di nullità rispetto a quella di estinzione del reato, hanno affermato che solo un interesse concreto dell'imputato alla rinnovazione del giudizio di merito, viziato da nullità assoluta per violazione del contraddittorio, può giustificare la declaratoria di nullità e l'annullamento del provvedimento impugnato; diversamente, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza (Sez. U., n. 28954 del 27/4/2017, Iannelli, Rv. 269809 -269810). Si è, inoltre, ribadito che anche in tal caso, qualora dalla motivazione della sentenza e dagli atti del processo risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, la Corte di cassazione ben può pronunciare, anche d'ufficio, la sentenza di proscioglimento nel merito di cui al comma 2 dell'art. 129 cod. proc. pen. , secondo lo schema decisorio dell'annullamento senza rinvio, ex art. 620 comma 1, lett. I), cod. proc. pen. (cfr. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). In applicazione di tale principio di diritto, è stato, pertanto, dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione proposto senza l'allegazione di alcun elemento specifico che consentisse, "ictu ocuii", il proscioglimento dell'imputato nel merito (cfr. Sez. 2, n. 46776 del 26/09/2018, Vitolo, Rv. 274465) ovvero da un imputato che, non aveva contestualmente rinunciato alla prescrizione (Sez. 3, n. 52834 del 31/5/2018, Caputi, Rv. 274562). Si è, invece, affermata la prevalenza della causa di nullità della sentenza d'appello pronunciata "de plano" nell'ipotesi in cui l'imputato rinunci alla prescrizione allegando, così, un interesse concreto ed attuale alla celebrazione del giudizio di appello da lui promosso (Sez. 3, n. 15758 del 30/01/2020 Rv. 279272). 2. Va, tuttavia, considerato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 111 del 2022, superando il diritto vivente sopra esaminato e cristallizzato nella sentenza delle Sezioni Unite n. 28954 del 2017, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. per violazione degli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. Afferma, infatti, la Corte costituzionale che l'interesse ad impugnare per conseguire la declaratoria di nullità di una sentenza di appello di proscioglimento dell'imputato per intervenuta prescrizione emessa de plano, senza alcuna attivazione del contraddittorio tra le parti, e, dunque, al di fuori di un «giusto processo» ex art.111 Cost., non è bilanciabile con le esigenze di ragionevole durata sottese all'operatività della disciplina della immediata declaratoria delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. Né il conclamato sacrificio del contraddittorio e del diritto di difesa può giustificarsi, nella prospettiva dell'utilità concreta dell'impugnazione, in base ad una prognosi di superfluità del dispiegamento di ulteriori attività processuali in sede di rinvio, volte a pervenire al proscioglimento con formula di merito. 3. Pertanto, a seguito di tale pronuncia della Corte costituzionale, anche nell'ipotesi in cui, come nel caso in esame, l'imputato non rinunci alla prescrizione, deve riconoscersi un interesse concreto ed attuale all'impugnazione della sentenza predibattimentale di appello che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, abbia dichiarato "de plano" l'estinzione per prescrizione del reato. 4. Alla luce di quanto sopra esposto, la sentenza impugnata, in quanto emessa senza il contraddittorio delle parti ed in violazione del diritto di difesa, va annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Perugia. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio all
Sentenza Cassazione n. 48588/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris