CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 19139/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado con trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 12.09.2023, con la quale era stata confermata la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art.642 cod. pen.. 1.1 Al riguardo, il difensore premette che all'udienza del giudizio di primo grado del 30 marzo 2022 l'imputato aveva nominato di fiducia l'avv. [OSCURATO:PERSONA], revocando il precedente difensore; l'avv. [OSCURATO:PERSONA], presente in aula a mezzo del sostituto processuale Avv. [OSCURATO:PERSONA], aveva formalizzato richiesta di termine a difesa ai sensi dell'art. 108 cod. proc. pen., ma il giudice aveva nominato ex art.97 comma 4 cod. proc. pen. il nuovo difensore fiduciario; si era proceduto poi alla audizione di due testimoni del Pubblico Ministero, era stata chiusa la fase istruttoria e discusso il processo. Ciò premesso, il difensore rileva che la nomina effettuata ex art. 97 comma 4 cod. proc. pen. in relazione all'art. 107 comma 3 cod. proc. pen. non poteva ritenersi legittima, visto che non garantiva una difesa tecnica effettiva ed efficace; inoltre, alla data del 30 marzo 2022, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] non risultava iscritto nell'elenco unico nazionale dei difensori di ufficio, per cui non poteva essere nominato difensore ai sensi dell'art. 97 comma 4 cod. proc. pen.; la motivazione della Corte di appello sulla eccezione proposta era errata, visto che il difensore nominato, per usare le parole della stessa Corte, non poteva essere pienamente edotto della vicenda processuale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1 Nel caso in esame, questa Corte ha constatato, potendo esaminare direttamente gli atti per verificare l'integrazione della violazione denunziata, quale giudice del fatto processuale (Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304) che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], sostituto dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato difensore di fiducia all'udienza del 30 marzo 2022, aveva richiesto termine a difesa ai sensi dell'art. 108 cod. proc. pen.; ciò premesso, l'art. 107 cod. proc. pen. ai commi 3 e 4, prevede che "La rinuncia non ha effetto finché la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o da un difensore di ufficio e non sia decorso il termine eventualmente concesso a norma dell'articolo 108" e che "la disposizione del comma 3 si applica anche nel caso di revoca". 2 C i m Pertanto, una volta concesso il termine dal giudice, l'avere iniziato e concluso l'istruttoria dibattimentale nella stessa udienza, con pronuncia della sentenza, ha comportato che di fatto la difesa non ha avuto alcun termine, non essendo neppure stata accolta la richiesta del difensore di rinvio per la discussione del processo, formulata all'esito dell'istruttoria; evidente è, pertanto, la sussistenza di una nullità prevista dall'art. 178 lett. c) cod. proc.pen., (tempestivamente eccepita con l'atto di appello), posto che il termine a difesa di cui all'art. 108 cod. proc. pen. è funzionale ad assicurare una difesa effettiva dell'imputato; né si può sostenere che la concessione del termine dovesse essere bilanciato con il principio della ragionevole durata del processo, conclusosi in una sola udienza. Debbono, dunque, essere annullate senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna, per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado (Tribunale di Bologna 30.3.2022) e dispone trasmettersi gli atti al Tribun