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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 13032/2026

Testo disponibile della fonte

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ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che sia dichiarata la perdita di efficacia del decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] o, in subordine, che l'ordinanza impugnata sia annullata con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha emesso, ai sensi degli artt. 321 cod. proc. pen. e 322-ter cod. pen., un decreto di sequestro preventivo dei saldi attivi esistenti sui rapporti finanziari e bancari risultanti nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante della società "Nuoto A.C.S.I.

Pizzo", fino alla somma di euro ir(165.028,00, o, in caso di incapienza, dei beni mobili o immobili di proprietà o comunque nella sua disponibilità, nonché su titoli e valori alla stessa intestati o cointestati.

Il sequestro è stato disposto nell'ambito del procedimento pendente a carico di [OSCURATO:PERSONA] per due delitti di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter cod. pen.), per avere falsamente attestato la natura di associazione sportiva dilettantistica dell'ente di cui era legale rappresentante -ente che, secondo l'impostazione accusatoria, svolgeva invece attività di impresa commerciale- ed avere, così, indebitamente percepito erogazioni da enti pubblici.

Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l'istanza di riesame proposta avverso detto decreto.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale per il riesame ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], denunciando i motivi di annullamento di seguito sintetizzati.

2.1. Violazione dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen. per omessa motivazione in ordine al periculum in mora.

2.2. Violazione di legge in relazione all'art. 321, comma 3, cod. proc. pen. per mancata trasmissione, da parte del pubblico ministero, di atti posti a fondamento del sequestro e, segnatamente, dei verbali contenenti le dichiarazioni dei membri dell'associazione sportiva.

Nella prospettazione difensiva, il Tribunale per il riesame avrebbe erroneamente respinto la relativa eccezione di nullità, rilevando che la difesa non aveva indicato le ragioni per le quali tali atti sarebbero stati determinanti e adducendo che, comunque, il contenuto dei verbali era ricostruibile, essendo riportato nel processo verbale di constatazione della2 -uardia di finanza.

Sotto il primo profilo, si rileva che, poiché l'ipotesi accusatoria poggia sulla tesi che la "Nuoto A.C.S.I.

Pizzo" sia una impresa commerciale e non una associazione sportiva dilettantistica, le dichiarazioni dei soggetti qualificati come tesserati sono, per loro stessa natura, essenziali per confermare o smentire tale assunto.

Per altro verso, si deduce che la difesa deve poter accedere direttamente alla fonte di prova, tale non essendo la sintesi operata da una delle parti.

2.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 321 cod. proc. pen. e 316-ter cod. pen. per erronea valutazione del fumus commissi delicti e dell'elemento soggettivo del reato.

23. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e va accolto.

2. Va esaminata preliminarmente l'eccezione di rito proposta con il secondo motivo di ricorso.

2.1. L'art. 324, comma 3, cod. proc. pen. stabilisce che, dopo la presentazione dell'istanza di riesame da cancelleria dà immediato avviso all'autorità giudiziaria /procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale gli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto del riesame».

La mancata trasmissione degli atti, in virtù del rinvio operato dal successivo comma 7 all'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., determina la perdita di efficacia della misura.

Il tenore letterale della disposizione rende evidente che gli atti da trasmettere sono quelli posti a base della misura, ossia quelli che il giudice per le indagini preliminari ha ricevuto dal pubblico ministero e che sono stati acquisiti al procedimento cautelare.

Dal punto di vista sistematico, la norma mira a garantire la realizzazione di una piattaforma conoscitiva comune al giudice per le indagini preliminari, al Tribunale per il riesame e alla difesa, in modo da garantire un effettivo e pieno contraddittorio camerale, da un lato, e la garanzia del doppio grado di giurisdizione, dall'altro.

Questa Corte, con orientamento costante, ha, quindi, ritenuto che «l'omessa trasmissione al tribunale del riesame di parte degli atti acquisiti al procedimento cautelare determina la caducazione del provvedimento impugnato soltanto qualora gli atti non trasmessi siano stati ritenuti determinanti ai fini dell'applicazione della misura, spettando all'indagato l'onere di indicare le ragioni per le quali gli atti di cui lamenta la mancata trasmissione abbiano rivestito tale carattere» (Sez. 3, n. 25632 del 29/01/2018, B., Rv. 273348; Sez. 5, n. 21205 del 03/03/2017, Guglielmo, Rv. 270050; Sez. 2, n. 20191 del 04/02/2015, Virlan, Rv. 263522).

La violazione del diritto di difesa e l'inefficacia della misura si verificano, infatti, solo per la mancata trasmissione dell'atto o degli atti effettivamente ritenuti determinanti ai fini dell'applicazione della misura.

2.2. Dal provvedimento impugnato emerge che i verbali delle dichiarazioni dei soggetti tesserati non sono stati trasmessi al giudice per le indagini preliminari, che ha deciso sulla base di altre risultanze di indagine, e segnatamente della 3relazione della guardia di finanza e del processo verbale di constatazione dalla stessa redatto.

Gli atti della cui mancata trasmissione la difesa si duole, quindi, non sono stati determinanti per l'emissione della misura, non essendo stati nemmeno valutati dal giudice per le indagini preliminari.

Non si tratta, quindi, di atti rientranti nel perimetro di cui all'art. 324 cod. proc. pen., con la conseguenza che la loro omessa trasmissione non determina la perdita di efficacia della misura.

3. Va, poi, esaminato, in ordine logico, il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la sussistenza del fumus commissi delicti.

Il motivo è fondato.

Il giudice, nel valutare il fumus commissi delicti, presupposto del sequestro preventivo, non può limitarsi all'astratta verifica della sussumibilità del fatto in un'ipotesi di reato, ma è tenuto ad accertare l'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, indicativi della riconducibilità dell'evento alla condotta dell'indagato, pur se il compendio complessivo non deve necessariamente assurgere alla persuasività richiesta dall'art. 273 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali (ex plurimis: Sez. 4, n. 20341 del 03/04/2024, Balint, Rv. 286366 - 01).

Nella valutazione del fumus commissi delicti il giudice deve, dunque, verificare la sussistenza di un concreto quadro indiziario, non potendosi limitare alla semplice verifica astratta della corretta qualificazione giuridica dei fatti prospettati dall'accusa (Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, Polifroni, Rv. 272927).

Nel sindacato cautelare sulla consistenza indiziaria dell'ipotesi di accusa, il giudice deve, inoltre, esporre i motivi per i quali non sono ritenuti rilevanti gli elementi addotti dalla difesa (Sez. 6, n. 36874 del 13/06/2017, Romeo, Rv. 270815 - 01; Sez. 1, n. 4777 del 15/11/2011 (dep. 2012), Borgnis, Rv. 251848 - 01) e procedere, dunque, alla disamina delle specifiche allegazioni difensive oggettivamente contrastanti con gli elementi accusatori.

Il Tribunale per il riesame non ha fatto corretta applicazione di tali principi, in quanto non ha esaurientemente motivato in ordine agli elementi indiziari della fattispecie contestata.

A prescindere, infatti, dalle evidenziate carenze organizzative e gestionali dell'associazione -che non sono rilevanti ai fini dell'integrazione del reato-, gli indici utilizzati per ritenere che, dietro lo schermo formale di una associazione sportiva, si celi una impresa individuale con fini di lucro non hanno carattere di univocità.

Difetta, in altri termini, una adeguata motivazione in ordine al fumus della ipotizzata natura imprenditoriale dell'attività. 4Va poi aggiunto che, secondo il costante orientamento di questa Corte, in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, il giudice, benché gli sia precluso l'accertamento del merito dell'azione penale ed il sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa, deve operare il controllo, non meramente cartolare, sulla base fattuale nel singolo caso concreto, secondo il parametro del fumus del reato ipotizzato, con riferimento anche all'eventuale difetto dell'elemento soggettivo, purché di immediato rilievo (Sez. 6, n. 16153 del 06/02/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259337 - 01).

Anche tale valutazione è stata compiuta solo in maniera apparente, senza alcuna considerazione degli elementi addotti dalla difesa e alcuna verifica della destinazione dei contributi ricevuti (per attività personali dell'indagata anziché per la gestione dell'attività sportiva).

L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio per nuovo giudizio in ordine alla sussistenza del fumus comissi delicti, con assorbimento della censura relativa al periculum in mora.

P.Q.M.

Annul P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che sia dichiarata la perdita di efficacia del decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] o, in subordine, che l'ordinanza impugnata sia annullata con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha emesso, ai sensi degli artt. 321 cod. proc. pen. e 322-ter cod. pen., un decreto di sequestro preventivo dei saldi attivi esistenti sui rapporti finanziari e bancari risultanti nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante della società "Nuoto A.C.S.I. Pizzo", fino alla somma di euro ir(165.028,00, o, in caso di incapienza, dei beni mobili o immobili di proprietà o comunque nella sua disponibilità, nonché su titoli e valori alla stessa intestati o cointestati. Il sequestro è stato disposto nell'ambito del procedimento pendente a carico di [OSCURATO:PERSONA] per due delitti di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter cod. pen.), per avere falsamente attestato la natura di associazione sportiva dilettantistica dell'ente di cui era legale rappresentante -ente che, secondo l'impostazione accusatoria, svolgeva invece attività di impresa commerciale- ed avere, così, indebitamente percepito erogazioni da enti pubblici. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l'istanza di riesame proposta avverso detto decreto. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale per il riesame ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], denunciando i motivi di annullamento di seguito sintetizzati. 2.1. Violazione dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen. per omessa motivazione in ordine al periculum in mora. 2.2. Violazione di legge in relazione all'art. 321, comma 3, cod. proc. pen. per mancata trasmissione, da parte del pubblico ministero, di atti posti a fondamento del sequestro e, segnatamente, dei verbali contenenti le dichiarazioni dei membri dell'associazione sportiva. Nella prospettazione difensiva, il Tribunale per il riesame avrebbe erroneamente respinto la relativa eccezione di nullità, rilevando che la difesa non aveva indicato le ragioni per le quali tali atti sarebbero stati determinanti e adducendo che, comunque, il contenuto dei verbali era ricostruibile, essendo riportato nel processo verbale di constatazione della2 -uardia di finanza. Sotto il primo profilo, si rileva che, poiché l'ipotesi accusatoria poggia sulla tesi che la "Nuoto A.C.S.I. Pizzo" sia una impresa commerciale e non una associazione sportiva dilettantistica, le dichiarazioni dei soggetti qualificati come tesserati sono, per loro stessa natura, essenziali per confermare o smentire tale assunto. Per altro verso, si deduce che la difesa deve poter accedere direttamente alla fonte di prova, tale non essendo la sintesi operata da una delle parti. 2.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 321 cod. proc. pen. e 316-ter cod. pen. per erronea valutazione del fumus commissi delicti e dell'elemento soggettivo del reato. 23. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va accolto. 2. Va esaminata preliminarmente l'eccezione di rito proposta con il secondo motivo di ricorso. 2.1. L'art. 324, comma 3, cod. proc. pen. stabilisce che, dopo la presentazione dell'istanza di riesame da cancelleria dà immediato avviso all'autorità giudiziaria /procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale gli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto del riesame». La mancata trasmissione degli atti, in virtù del rinvio operato dal successivo comma 7 all'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., determina la perdita di efficacia della misura. Il tenore letterale della disposizione rende evidente che gli atti da trasmettere sono quelli posti a base della misura, ossia quelli che il giudice per le indagini preliminari ha ricevuto dal pubblico ministero e che sono stati acquisiti al procedimento cautelare. Dal punto di vista sistematico, la norma mira a garantire la realizzazione di una piattaforma conoscitiva comune al giudice per le indagini preliminari, al Tribunale per il riesame e alla difesa, in modo da garantire un effettivo e pieno contraddittorio camerale, da un lato, e la garanzia del doppio grado di giurisdizione, dall'altro. Questa Corte, con orientamento costante, ha, quindi, ritenuto che «l'omessa trasmissione al tribunale del riesame di parte degli atti acquisiti al procedimento cautelare determina la caducazione del provvedimento impugnato soltanto qualora gli atti non trasmessi siano stati ritenuti determinanti ai fini dell'applicazione della misura, spettando all'indagato l'onere di indicare le ragioni per le quali gli atti di cui lamenta la mancata trasmissione abbiano rivestito tale carattere» (Sez. 3, n. 25632 del 29/01/2018, B., Rv. 273348; Sez. 5, n. 21205 del 03/03/2017, Guglielmo, Rv. 270050; Sez. 2, n. 20191 del 04/02/2015, Virlan, Rv. 263522). La violazione del diritto di difesa e l'inefficacia della misura si verificano, infatti, solo per la mancata trasmissione dell'atto o degli atti effettivamente ritenuti determinanti ai fini dell'applicazione della misura. 2.2. Dal provvedimento impugnato emerge che i verbali delle dichiarazioni dei soggetti tesserati non sono stati trasmessi al giudice per le indagini preliminari, che ha deciso sulla base di altre risultanze di indagine, e segnatamente della 3relazione della guardia di finanza e del processo verbale di constatazione dalla stessa redatto. Gli atti della cui mancata trasmissione la difesa si duole, quindi, non sono stati determinanti per l'emissione della misura, non essendo stati nemmeno valutati dal giudice per le indagini preliminari. Non si tratta, quindi, di atti rientranti nel perimetro di cui all'art. 324 cod. proc. pen., con la conseguenza che la loro omessa trasmissione non determina la perdita di efficacia della misura. 3. Va, poi, esaminato, in ordine logico, il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la sussistenza del fumus commissi delicti. Il motivo è fondato. Il giudice, nel valutare il fumus commissi delicti, presupposto del sequestro preventivo, non può limitarsi all'astratta verifica della sussumibilità del fatto in un'ipotesi di reato, ma è tenuto ad accertare l'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, indicativi della riconducibilità dell'evento alla condotta dell'indagato, pur se il compendio complessivo non deve necessariamente assurgere alla persuasività richiesta dall'art. 273 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali (ex plurimis: Sez. 4, n. 20341 del 03/04/2024, Balint, Rv. 286366 - 01). Nella valutazione del fumus commissi delicti il giudice deve, dunque, verificare la sussistenza di un concreto quadro indiziario, non potendosi limitare alla semplice verifica astratta della corretta qualificazione giuridica dei fatti prospettati dall'accusa (Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, Polifroni, Rv. 272927). Nel sindacato cautelare sulla consistenza indiziaria dell'ipotesi di accusa, il giudice deve, inoltre, esporre i motivi per i quali non sono ritenuti rilevanti gli elementi addotti dalla difesa (Sez. 6, n. 36874 del 13/06/2017, Romeo, Rv. 270815 - 01; Sez. 1, n. 4777 del 15/11/2011 (dep. 2012), Borgnis, Rv. 251848 - 01) e procedere, dunque, alla disamina delle specifiche allegazioni difensive oggettivamente contrastanti con gli elementi accusatori. Il Tribunale per il riesame non ha fatto corretta applicazione di tali principi, in quanto non ha esaurientemente motivato in ordine agli elementi indiziari della fattispecie contestata. A prescindere, infatti, dalle evidenziate carenze organizzative e gestionali dell'associazione -che non sono rilevanti ai fini dell'integrazione del reato-, gli indici utilizzati per ritenere che, dietro lo schermo formale di una associazione sportiva, si celi una impresa individuale con fini di lucro non hanno carattere di univocità. Difetta, in altri termini, una adeguata motivazione in ordine al fumus della ipotizzata natura imprenditoriale dell'attività. 4Va poi aggiunto che, secondo il costante orientamento di questa Corte, in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, il giudice, benché gli sia precluso l'accertamento del merito dell'azione penale ed il sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa, deve operare il controllo, non meramente cartolare, sulla base fattuale nel singolo caso concreto, secondo il parametro del fumus del reato ipotizzato, con riferimento anche all'eventuale difetto dell'elemento soggettivo, purché di immediato rilievo (Sez. 6, n. 16153 del 06/02/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259337 - 01). Anche tale valutazione è stata compiuta solo in maniera apparente, senza alcuna considerazione degli elementi addotti dalla difesa e alcuna verifica della destinazione dei contributi ricevuti (per attività personali dell'indagata anziché per la gestione dell'attività sportiva). L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio per nuovo giudizio in ordine alla sussistenza del fumus comissi delicti, con assorbimento della censura relativa al periculum in mora. P.Q.M. Annul P.Q.M
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