CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 08997/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso(iscritto al n. 4451 /20 19 R.G. ) proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (NA) il 4settembre 1947 ed iviresidente, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 833/a ( C odice F iscale: [OSCURATO:PERSONA] 47P44 L845N ) , elettivamente domiciliata in Poggiomarino (NA) , al la [OSCURATO:PERSONA]. 96, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che , congiuntamente e disgiuntamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], la rappresenta e difende giusta procura speciale allegata , rispettivamente, alla memoria di costituzione di nuovo difensore depositata telematicamente in data 3 settembre 2024,e al ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità (indirizz i p.e.c. de i difensor i : “[OSCURATO:EMAIL]” e “[OSCURATO:EMAIL]”); -ricorrente - contro D’ANIELLO avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (NA) il 12 marzo 1966 e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (NA), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 840, iscritto all’albo di [OSCURATO:PERSONA] (NA),difensore di sé stesso ex art. 8 6 c.p.c. in quanto abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio professionale sito in [OSCURATO:PERSONA] (NA), n. 4451/2019R.G. Cron. Rep. C.C.19 settembre 2 02 4 Oggetto:Contratto di patrocinio forense - Liquidazione compensi di avvocato.alla [OSCURATO:PERSONA] n. 840 (indirizz o p.e.c.: “[OSCURATO:EMAIL]”); -controricorrente - avversol’ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (NA) pronunciata nel procedimenton. 6250/2017 R.G., pubblicata il 26 novembre 2018; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 19 settembre2024, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lette lememorie illustrative depositate nell’interesse della ricorrente e del controricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., l'avv. [OSCURATO:PERSONA]Aniello chiedeva al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA](NA), accertarsi e liquidarsi le competenze professionali maturate per la difesa e la rappresentanza in giudizio d i [OSCURATO:PERSONA],interventore, nel giudizio di cognizione ordinario di primo grado svoltosi davanti al la sezione distaccata di Sorrento (NA) del medesimo ufficio giudiziario,iscritto al n. R.G. 52/AC/SO/2001 e definito con la sentenza n. 61del 2012. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudizio, deducendo l’infondatezza della pretesa creditoria avanzata con il ricorso ex art. 702-bis c.p.c. sia relativamente al quantum, eccessivo ed ingiustificato, per il quale in ogni caso andavano applicate le tariffe del d.m. n. 127 del 20 04, sia con riguardo all’ an, atteso che, oltre ad aver già corrisposto i compensi professionali, l’avvocato aveva agito in assenza di mandato specifico per l’intervento. In particolare,la ricorrente, con la sua comparsa di risposta deduceva di essere la nipote dell’avv. D’Aniello il quale, trasferitosi nel [OSCURATO:PERSONA], dal 2000 al 2013 aveva ricoperto anche l’incarico di Amministratore ditale Condominio. Nell’anno 2001, il Condominio aveva conferi to mandato all’avv. D’Aniello al fine di convenire in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione distaccata di Sorrento, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Assunta, Genoveffa e Vincenzo, titolari del diritto di usufrutto e della nuda proprietà di un’unità immobiliare sita nel condominio stesso al fine di ottenere la loro condanna ad eliminare le opere illegittime da questi eseguite negli spazi condominiali, nonché vedersi accolta la domanda di reintegra nel possesso di una porzione di suolo di esigue dimensioni. In tale occasione, [OSCURATO:PERSONA] aveva conferi to , nella qualità di condomina, mandato all’avv. D’Aniello in quanto incaricato del patrocinio condominiale. Con il trascorrere del tempo, i rapporti tra l’avv. D’Aniello e la famiglia della Buonocoresi erano anda ti progressivamente deteriorando, a causa di questioni condominiali che inevitabilmente avevano condiziona to sia il rapporto professionale che quello familiare. Il deterioramento dei rapporti aveva porta to l’avv. D’Aniello a richiedere il pagamento della esorbitante somma a titolo di onorari pari ad €. 54.457,32 (euro cinquantaquattromilaquattrocentocinquantasette/32) per l’attività espletata; in seguito alla predetta richiesta, inoltrata con missiva dell’11 settembre 2015, con allegata la nota spese, e con la successiva notifica del ricorso introduttivo del giudizio conclusosi con il provvedimento qui impugnato, la ricorrente, convinta di aver affidato al patrocinio del difensore null’altro che la difesa condominiale, aveva acquisito conoscenza dell’esistenza di un suo intervento volontario nel rammentato giudizio instaurato innanzi al Tribunale di Sorrento, nel quale già agiva in qualità di condomina. Tale ultima circostanzaaveva lascia to a dir poco sorpresa la ricorrente, atteso che non aveva mai ricevuto informazioni sul punto da parte dell’avv. D’Aniello né tantomeno immaginava di aver conferito un mandato anche per spiegare intervento, soprattutto perché riteneva sufficiente agire come condomina,oltre che opportuno e conveniente in ragione della ripartizione delle spese legali. Ed infatti, come tutti gli altri condomini, nelle more del giudizio, versava all’avv. D’Aniello la sua quota a titolo di acconto sulle spettanze professionali. [OSCURATO:PERSONA], senza rinunciare alle proprie deduzioni, ai fini di addivenire ad una soluzione bonaria della controversia, offriva banco iudicis la somma di €. 1.528,25 (euro millecinquecentoventotto/25) , quantificazione desunta dal computo delle spettanze accertato nella suddetta sentenza pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio instaurato dall’avv. D’Aniello per il recupero degli onorari nei confronti di altri due Condomini interventori, Ruggiero e [OSCURATO:PERSONA]. Infine, l’odierna ricorrente chiedeva la conversione del giudizio nelle forme del rito ordinario, alla luce della complessità della questione e della necessità di verificare le pretese avverse attraverso un’istruttoria adeguata, atteso che il procedimento sommario avrebbe compromesso il proprio diritto di difesa. Con ordinanza pubblicata il 26 novembre 2018 , il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (NA), in composizione collegiale, accoglieva la domanda giudiziale e condannava l’odierna ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Aniello, della somma di €. 5.570,00 (euro cinquemilacinquecentosettanta/00) per onorari, nonché di €. 1.740,00 (euro millesettecentoquaranta/00) per diritti ed €. 21,40 (euro ventuno/40), oltre accessori come per legge. [OSCURATO:PERSONA] veniva condannata, inoltre, anche al pagamento delle spese di lite. A sostegno dell’adottata pronuncia il tribunale rilevava, per quanto di interesse in questa sede: a) che l’istanza di conversione del rito era inammissibile atteso che l’art. 3 del d.lgs. n. 150 del 2011 prevede espressamente l’inapplicabilità al presente giudizio dei commi 2 e 3 dell’art. 702-ter c.p.c. ; b) che , anche a non volersi condividere l ’ eccezione di decadenza formulata da parte ricorrente, per essersi la resistente [OSCURATO:PERSONA] tardivamente, in ogni caso i capi toli n. 5) e 6) della prova testimoniale articolati erano inammissibil i, avendo dovuto proporre la parte semmai querela di falso, mentre i restanti erano irrilevanti ed inammissibili ai fini del giudizio afferente unicamente alle competenze professionali; c) che la prestazione professionale riferita all’attività giudiziale, per la quale era richiesta la liquidazione risultava esaurita prima del 23 agosto 2012, cosicché non p oteva trovare applicazione il d.m. n. 140 del 2012, né il d.m. n. 55 del 2014, mentre quest’ultimo doveva trovare applicazione per la liquidazione delle competenze relative alle spese relative al presente giudizio che seguivano la soccombenza; d) che l’attività espletata dal difensore richiedente era evincibile dalla documentazione prodotta; e) che tutte le voci contenute nella nota spese e non espressamente contestate dovevano ritenersi dovute; f) che infatti non risulta vano dagli atti specifiche contestazioni svolte dallaresistente in ordine alla nota spese redatta dal ricorrente. 2.- Avverso tale ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a seimotivi. 3.-Ha resistito, con controricorso, l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Aniello . 4.- E ntrambe le parti hanno depositato memorie illustrative, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 702 - bis, commi 3 e 4, c.p.c. Sostiene, al riguardo, che il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere la tardività della sua costituzione in giudizio, poiché essa sarebbe avvenuta con la piena osservanza dei termini di legge e cioè nel termine di dieci giorni prima dell’udienza, così come stabilito dall’art. 702-bis, comma 3, c.p.c. L’errato convincimento sarebbe derivato dal fatto che il decreto di fissazione udienza prescriveva un diverso termine che però, oltre ad essere ininfluente ai fini della tempestività o meno della costituzione, avrebbe costituito, in rapporto alla data fissata per l’udienza di comparizione, un vero e proprio provvedimento abnorme, avendo avuto come effetto quello di fuorviare la parte resistente in ordine all’esercizio del proprio diritto di difesa. Ad ogni buon conto, il Giudice avrebbe dovuto ritenere tempestiva la costituzione della parte resistente la quale si era costituita nel rispetto dei termini di cui all’art. 702-bis, comma 3, c.p.c. Invero, in virtù della rammentata disposizione, il giudice fissa con decreto l’udienza di comparizione ed assegna al convenuto termine per la costituzione, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell’udienza. Sarebbechiaro quindi che la Buonocore, costituendosi in giudizio dieci giorni prima dell’udienza, avrebbe rispettato il termine previsto dalla legge. Peraltro,nel procedimento sommario di cognizione, né per l’attore, né per il convenuto sono previste preclusioni istruttorie e il momento ultimo per formulare nuovi mezzi istruttori è costituito dall’udienza di comparizione.Di conseguenza il tribunale avrebbe errato nel giudicare tardiva la costituzione della Buonocore, motivando il rigetto con argomentazioni senza dubbio censurabili in sede di legittimità, e avrebbe errato, incorrendo nella violazione o falsa applicazione dell’art. 702-bis, comma 3, c.p.c.,nel momento in cui ha respinto la domanda di ammissione dei mezzi istruttori proposta dall’odierna ricorrente. 2.- Con il secondo e terzo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 702-bis, commi 3 e 4, c.p.c., in relazione all’art. 152 c.p.c. Sostiene che, a fronte della chiarezza della richiamata previsione circa lafacoltà per il g iudice di disporre termini diversi da quelli stabiliti dalla legge, anche a pena di decadenza, è necessario che lacomminatoria della decadenzasia puntualmente e inequivocabilmente espressa. Nel caso di specie, il giudice di prime cure non avrebbe statuito la natura decadenziale del termine fissato per la costituzione del convenuto. Pertanto,alcuna tardività nella costituzione poteva essere accertata a fronte di un termine non definito nel decreto come fissato a pena di decadenza. Inoltre, il giudice di prime cure avrebbe violato il comma 3 dell’art. 702-bisc.p.c., in quanto non legittimato , da tale disposizione, a stabilire termini processuali diversi da quelli fissati dal legislatore. Detta disposizione processuale recherebbe infatti l’obbligo per il giudicante di assegnare alla parte resistente il termine indicato dalla stessa norma in diecigiorni prima dalla data di udienza, e non già di fissare autonomamente un termine diverso da quello prescritto. 3.-Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3)e n. 4), c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 183, comma 7,e 221 c.p.c. Il tribunale avrebbe errato nel ritenere inammissibili i capitoli di prova testimoniale5) e 6 ) della comparsa di risposta ritenendo che le circostanze ividedotte fossero suscettibili di querela di falso e non oggetto di verifica con istruttoria ordinaria. A tale riguardo,la ricorrente osserva che i punti innanzi citati recitano testualmente: «… 5. Successivamente, alla resistente veniva richiesto dall’odierno ricorrente di firmare altri documenti, senza tuttavia che alla stessa venisse chiarito di cosa si trattasse. 6. Ovviamente, trattandosi del nipote, la sig.ra Buonocore non chiedeva spiegazioni in ordine ai documenti firmati poiché si fidava del predetto…». Dal tenore letterale dei capitoli appar irebbe immediatamente chiaro che l’assunto del g iudice di prime cure è del tutto destituito di ogni fondamento poiché non si contesta la falsità di un documento fidefacienteovvero, a tutto voler concedere, la genuinità della firma apposta in calce alla procura alla lite, sottoscrizione non disconosciuta dalla Buonocore, masoltanto l’uso delle firme richieste dall’avv. D’Aniello alla Buonocoree dalla stessa apposte su documenti di cui il professionista non chiariva il contenuto né la finalità ed ignorati dalla stessa odierna ricorrenteche si era fidata del nipote. Tali fatti dovevano essere accertati nella fase istruttoria poiché riguardano la debenza stessa delle somme richieste dall’avv. D’Aniello, mentre il Giudice di prime cure negava lo svolgimento dell’istruttoria, comprimendo il diritto di difesa della resistente fino alla totale negazione dello stesso. Pertanto il tribunale avrebbe dovuto ammettere le richieste istruttorie e soprattutto la prova per testi così come articolata già in comparsa, ai fini di comprendere il reale andamento dei fatti di causa, essendo stato contestato non solo il quantum ma anche l’an della pretesa, e comunque non avrebbe dovuto sanzionare con la decadenza le richieste istruttorie, considerato che l’onere di indicare in comparsa di risposta i mezzi di prova non è sanzionato, appunto, a pena di decadenza e che è prevista la possibilità, nell’ambito del rito scelto da controparte, di precisare e articolare mezzi istruttori anche nelle successive difese. La criticata affermazione, contenuta in sentenza, che la signora Buonocore non abbia ritualmente avanzatola richiesta di ammissione dei mezzi istruttori o che lo abbia comunque fatto in maniera irrilevante ed inammissibile, evidenzia anche un’errata valutazione odomessa corretta lettura degli atti processuali da parte del tribunale, in particolare della richiamata comparsa di risposta. Da tanto emergerebbe che il t ribunale ha rigettato la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori assumendo che gli stessi sostanzialmente non fossero idonei a provare gli assunti della Buonocore, ritenendo che invece quest’ultima avrebbe dovuto proporre querela di falso.Detta statuizione, però, appare del tutto infondata e non trova alcun riscontro nei fatti per cui è causa, non avendola Buonocore mai negato di aver firmato il mandato, essendosi limitata a contestare l’uso della sua firma ai fini della proposizione dell’atto d’intervento, della cui utilità processuale nella vicenda sottoposta, per altro, è lecito dubitare. Invero, nel caso in esame, la Buonocore a vrebbe firmato la procura ritenendo di agire unicamente quale condomina, cosicchél’avv. D’Aniello avrebbeutilizzato taleprocura in modo difforme da quanto pattuito, dando vita ad un’ipotesi di riempimento " contra pacta " e, quindi, di inadempimento del mandato "ad scribendum" in ragione della non corrispondenza tra quanto scritto negli atti e ciò che si intendeva o si riteneva di aver autorizzato con la sottoscrizione del mandato. A fronte di ciò la Buonocore avrebberitenuto di non essere tenuta a corrispondere altro all’odierno resistente, essendo stata già corrisposta la somma stabilita per la difesa condominiale secondo il riparto su base millesimale. Anche gli altri capitoli di prova sono stati ritenuti irrilevanti ed inammissibili, ma la motivazione sottesa a tale decisione apparirebbe a dir poco oscura, essendosi limitato il Giudice ad affermare che erano da considerare tali perché il giudizio era relativo alle sole competenze professionali. Tale minima e generica motivazione appare comunque errata, poiché i capitolidi prova articolati dalla odierna ricorrente erano tesi proprio a dimostrare il reale andamento dei fatti e il reale intento dell’odierno resistente. Ne discende che sulla ammissibilità delle prove articolate in comparsa di risposta dalla Buonocore il t ribunale avrebbe dovuto esaminare concretamente i fatti posti alla base dellafattispecie in esame, prenderne atto, e quindi procedere all’esame della fondatezza o meno della domanda nel merito. 4.- L e predett e censur e, senz’altro suscettibili di essere esaminate congiuntamente, in quanto tutte dirette a censurare l ’affermazione relativa alla tardività della costituzione nel giudizio di primo grado ed alla conseguente non ammissione delle prove testimoniali richieste, sono inammissibilie, comunque, infondate.Anzitutto, deve evidenziarsi come, se è certamente vero che nel provvedimento impugnato si evidenzi la tardiva costituzione in giudizio della Buonocore, risulta nondimeno altrettanto innegabile come il giudice di prime cure non si sia limitato ad una declaratoria di decadenza con riguardo alle richieste istruttorie, ma abbia altresì esaminato queste ultime pervenendo ad una valutazione in termini di inammissibilità e/o irrilevanza delle stesse. Ne deriva che alcun pregiudizio processuale appare concretamente suscettibile di essere individuato a carico dell’odierna ricorrente [OSCURATO:PERSONA], a seguito della divisata tardiva costituzione nel giudizio di primo grado. Peraltro, come chiarito da questa Corte regolatrice, «Il provvedimento reso sulle richieste istruttorie è censurabile con ricorso per cassazione per violazione del diritto alla prova, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. allorquando il giudice di merito rilevi preclusioni o decadenze insussistenti ovvero affermi l'inammissibilità del mezzo di prova per motivi che prescindano da una valutazione della sua rilevanza in rapporto al tema controverso ed al compendio delle altre prove richieste o già acquisite, nonché per vizio di motivazione in ordine all'attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini della decisione, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso che non illustri la decisività del mezzo di prova di cui si lamenta la mancata ammissione.» (Cass. civ., Sez. 3, ordinanza n. 30810 del 6 novembre 2023, Rv. 669452-01). Nella specie, la ricorrente, con specifico riguardo ai capitoli di prova testimoniale diversi da quelli contrassegnati dai numeri “5)” e “6)”, ha omessonon soltanto di riportarne il contenuto , ma altresì - e a fortiori - dichiarire la loro decisività, onde permettere, a questa Corte , di esercitare il propriosindacato circa la sussistenza di tale requisito. Con specifico riferimento, invece, ai capitoli di prova testimoniale contrassegnati dai numeri “5)” e “6)”, le censure sollevate dalla ricorrente con i primi quattro motivi si infrangonocontro il consolidato orientamento secondo cui la denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto «absque pactis » , non anche nell'ipotesi in cui il riempimento abbia avuto luogo «contra pacta» (cfr., in tal senso, Cass. civ., Sez. 2, ordinanza n. 21587 del 22 agosto 2019, Rv. 654901 - 01, la quale ha altresì precisato che, ai fini della querela, ciò che assume rilevanza è che il riempitore non sia stato autorizzato al riempimento, mentre non ha alcuna importanza il fatto che egli miri a far apparire il documento come collegato ad un'operazione economica diversa da quella cui si riferisce l'autorizzazione ricevuta). Orbene, con espresso riguardo alla fattispecie in esame, non è chi non veda come dai capitoli di prova di cui si tratta non fosse possibile desumere la sussistenza di alcun “mandatum ad scribendum”,nemmeno di contenuto negativo,intercorso tra la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Aniello con riguardo agli « altri documenti » che la prima ha sostenuto di aver sottoscritto, cosicché il loro riempimento abusivo non potrebbe essere avvenuto se non in assenza di qualsivoglia pattuizione al riguardo. Pertanto, la valutazione del giudice di merito circa l’inammissibilità di tali capitoli di provatestimoniale in ragione dell’omessa proposizione della querela di falso si sottrae senz’altro alle censure della ricorrente. 5.-Con il quinto motivo, la ricorrente denuncia , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3), 4) e 5 ), c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., nonché «Motivazione omessa, insufficiente o comunque contraddittoria su un punto controverso e decisivo della controversia ed in particolare sulla contestazione della nota spese perché ritenuta non proposta o non validamente proposta.». Sostiene, al riguardo, che il tribunale avrebbeerrato nel ritenere che non vi fosserocontestazioni relative alle somme richieste, le quali, invece, avevano formato tutteoggetto d’impugnazione in quanto non dovute nella loro totalità, avendo richiesto la Buonocore di accertare che nulla era dovuto e, conseguentemente, rigettare le domande proposte dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Aniello. Ribadisce, infatti, di aver denunciato,nella sua comparsa di risposta depositata in primo grado, l’infondatezza dell ’ avversa pretesa, contestandone sia il quantum, poiché palesemente eccessivo ed ingiustificato, sia l’an. Evidenzia, inoltre, di aver inequivocabilmente manifestato la sua precisa volontà di contestare sia il quantum che l’an (essendo palese tale intento già nella volontà di costituirsi in giudizio per opporsi alla richiesta avversa di pagamento), risultanoevidente che un soggetto che asserisce di aver firmato il mandato al suo avvocato per un incarico diverso da quello per cui è stata usata la firma, contesti in toto la sua attività. L’ordinanza impugnata, pertanto, merit erebbe, secondo la prospettazione della ricorrente,di essere cassata anche sotto il dedotto profilo della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. nonché per omessa, insufficiente o comunque contraddittoria motivazione sul punto in commento in quanto «il Tribunale non ha dato alcuna valida spiegazione delle ragioni che l’hanno indotto a ritenere non proposta (o comunque non validamente proposta) la contestazione degli importi richiesti dall’avv. D’Aniello, limitando, appunto, la motivazione alla mera (ed errata), generica ed ingiustificata asserzione che non sarebbe stata proposta alcuna contestazione della nota spese redatta dall’avv. D’Aniello e allegata al ricorso, dimostrando, anche su tale punto, di non aver analizzato correttamente gli scritti difensivi dai quali si evince chiaramente la contestazione dell’intera attività.». 6.- Anche tale censura presenta profili sia d’inammissibilità che di infondatezza. In primo luogo, ci si trova di fronte ad un motivo cd. “misto” - deducendosi sia l’omesso esame di fatto decisivo sia la violazione o falsa applicazione di legge -con conseguente applicazione del principio per cui è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3) e n. 5 ) , c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, e ciò in quanto una simile formulazione mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo,inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cass.civ., Sez. 1, o rdinanza n. 26874 del 23 ottobre 2018 , Rv. 651324 - 01 ; Cass. civ., Sez. L, ordinanza n. 3397del 6 febbraio 2024, Rv. 670129- 01) .In secondo luogo, quanto al profilo attinente alla motivazioneex art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., con esso la ricorrente si duole della motivazione dell’ordinanza impugnata, sostanzialmente lamentandone l’insufficienza. Nondimeno, come chiarito da questa Corte regolatrice, «In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.» [Cass.civ., Sez. 1, ordinanza n. 7090 del 3 marzo 2022, Rv.664120-01; cfr., altresì, in senso sostanzialmente conforme Cass. civ. , Sez. 6 - 3, ordinanza n. 22598 del 25 settembre 2018, Rv.650880-01, secondo cui «In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c..»]. In particolare, giova rammentare che questa Corte, a sezioni unite, ha chiarito che, dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., operata dalla l. n. 134 del 2012, il sindacato sulla motivazione da parte della cassazione è consentito solo quando l'anomalia motivazionale si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; in tale prospettiva detta anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass.civ., Sez. U., sentenza n. 8053 del 7 aprile 2014, Rv.629830-01). Nel caso di specie, la grave anomalia motivazionale non esiste, perché il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (NA)ha senz’altro motivato - sia pure in maniera sintetica -in relazione alla non contestazione, evidenziando come i compensi indicati nella nota spesa prodotta dal professionista forense ricorrente in primo grado e concernenti attività che non avevano formato oggetto di specifica contestazione ad opera della difesa dell’odierna ricorrente, dovevano ritenersidovuti. Peraltro, sempre con riguardo alla non contestazione, è appena il caso di evidenziare comela censur a , in quanto si concentra sull’accertamento degli elementi valevoli a far ritenere sussistente, nel caso di specie, una contestazione delle attività per le quali il professionista forense aveva domandato la liquidazione dei compensi, si risolva, con tutta evidenza, nella richiesta di una nuova valutazione preclusa in sede di giudizio di legittimità, stante il principio - affermato da questa Corte regolatrice – secondo cui «Nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., a mente del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della "relevatio ad onere probandi", spetta al giudice delmerito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al mede simo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta dinon contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte.» (Cass. civ., Sez. 6-1, ordinanza n. 3680 del 7 febbraio 2019, Rv. 653130-01). Da ultimo, sempre con specifico riguardoalla violazione dell’art. 115 c.p.c., ulteriore profilo di inammissibilità del motivo è senz’altro da rinvenirsi nell’inosservanza del principio di autosufficienza, atteso che, come chiarito da questa Corte, in forza di tale principio, «il ricorso per cassazione con cui si deduca l'erronea applicazione del principio di non contestazione non può prescindere dalla trascrizione degli atti sulla cui base il giudice di merito ha ritenuto integrata la non contestazione che il ricorrente pretende di negare, atteso che l'onere di specifica contestazione, ad opera della parte costituita, presuppone, a monte, un'allegazione altrettanto puntuale a carico della parte onerata della prova.» (Cass. civ., Sez. 3, sentenza n. 20637 del 13 ottobre 2016, Rv. 642919-01). Nella specie, infatti, la ricorrente, al di là di un generico riferimento alla comparsa di risposta depositata nell’ambito del processo di primo grado, non risulta essersi minimamente premurata di procedere ad una specifica indicazione e trascrizione dei passaggi in cui risultavano essersi sviluppate, secondo la sua prospettazione, le sue contestazioni. 7.- Con il sesto (e ultimo) motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) e n. 5) , c.p.c., la violazione o falsa applicazione delle norme di dirittodi cui agli artt. 15 c.p.c., 5 e 6 d.m. n. 127 del 2004, nonché «Motivazione omessa, insufficiente o comunque contraddittoria su un punto controverso e decisivo della controversia relativamente al valore della stessa, considerato indeterminabile ai fini del calcolo dei compensi. Assoluta incongruità dei compensi richiesti. Violazione del principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata. Determinazione giudiziale del compenso.». In particolare, la ricorrente evidenzia che i l giudizio richiamato nel ricorso ex art. 702-bis c.p.c. dall’avv. D’Aniello, aveva ad oggetto un’azione possessoria, che il predetto avrebbe erroneamente dichiarava di valore indeterminabile, per l’effetto falsando la corretta individuazione dei parametri di quantificazione degli onorari professionali. Evidenzia altresì che il giudicedi prime cure, nel valutare l’applicabilità alla vicenda in esame dei criteri di computo proposti dal ricorrente, avrebbe dovuto calcolare il valore della controversia applicando l’art. 15 c.p.c. e cioè la disposizione dettata proprio per pervenire alla giusta quantificazione del valore delle cause relative ad immobili, quantificazione pedissequamente incidente, ai sensi degli artt. 5 e 6 del d.m.n. 127 del 2004, sulla corretta definizione degli onorari dovuti dal cliente al proprio legale. Ebbene, la diversità tra valore effettivo della controversia ed il suo valore dichiarato sarebbemanifesta (in quanto facilmente desumibile già dall’atto introduttivo in cui si parla, appunto, una striscia di terreno sul lato nord adiacente al Condominio) e, quindi, rilevante ai fini della determinazione “a ribasso” dello scaglione da applicare nella determinazione degli onorari da porre a carico del cliente. Si tratterebbe, nel caso di specie , di una situazione caratterizzata dall’evidente sproporzione tra pretese economiche del ricorrente manifestamente esorbitanti ed il valore effettivo del bene controverso. In merito alla quantificazione concernente il valore di cui all’azione possessoria, la ricorrente richiama l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini della liquidazione dell'onorario dell'avvocato nelle controversiepossessorie, la causa non è e non può essere intesa di valore indeterminabile, sicché il compenso deve essere parametrato alle regole per la valutazione dei giudizi relativi al diritto il cui contenuto risponde al potere di fatto sulla cosa. Sostiene altresì come risulti palesela violazione del principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari dell’avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata, principio la cui applicazione avrebbe dovuto indurre il giudice di primo grado ad adeguare la misura dell'onorario all'effettiva importanza della prestazione resa, in relazione alla concreta valenza economica della controversia. 8.-Anche tale censura risulta inammissibile in ragione del consolidato principio secondo cui «In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l'omessa motivazione, che richiede l'assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d'ufficio, e l'insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d'appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse.» (Cass. civ., Sez. 1, ordinanza n. 26874 del23 ottobre 2018, Rv. 651324-01). Aggiungasi, peraltro e quale ulteriore profilo d’inammissibilità , l’inosservanza del principio secondo cui«Le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente all’applicazionedella norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità.» (Cass., Sez. 1, ordinanza n. 640 del 14 gennaio 2019, Rv.652398-01; conf. Cass., Sez. 3, sentenza n. 7187 del 4 marzo 2022, Rv.664394-01). Nella specie, infatti, nonè chi non veda come il motivo in esame, in quanto si concentra sulla necessità di adeguare la misura dei compensi professionali all’effettiva importanza della prestazione fornita dall’odierno controricorrentee tenendo conto della «diversità tra valore effettivo della controversia ed il suo valore dichiarato», finisce con il risolversi nella prospettazione di una ricostruzione alternativa della vicenda fattuale e, dunque, nella richiesta di una nuova valutazione del compendio istruttorio (in termini di accertamento del valore della causa in cui l’avv. D’Aniello ebbe a prestare la propria opera professionale), notoriamente preclusa in sede di giudizio di legittimità (cfr., al riguardo, Cass., Sez. 2, ordinanza n. 10927 del 23 aprile 2024, Rv. 670888-01, secondo cui «In tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio dilegittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme.»). 9.-In conclusione, alla stregua delle considerazioni finora sviluppate, il ricorsodev’essere senz’altro respinto. 10.- L e spese relative al presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 11.-Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da partedella ricorrent e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione Rigetta il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi €. 2.500,00 (e