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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 novembre 2021

Cassazione n. 02095/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 29863-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 194/2020 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 29863 sez.

M3 - ud. 30-11-2021 -2- ( Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] si opponeva a un precetto a lui notificato, in rinnovazione, da [OSCURATO:PERSONA], deducendo l'omessa previa notifica del correlativo titolo esecutivo; il Tribunale respingeva l'opposizione osservando che nel corso del giudizio era emersa la notifica del primo precetto, in uno al titolo esecutivo, a un indirizzo presso cui l'opponente non ancora risiedeva, con conseguente nullità sanata, però, per raggiungimento dello scopo, con la medesima opposizione; avverso questa decisione ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando tre motivi; non ha svolto difese la parte intimata; Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 101, secondo comma, cod. proc. civ., poiché il Tribunale non avrebbe previamente sottoposto a contraddittorio la questione della sanatoria; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 137, 140, 156, 479, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che l'opposizione al precetto notificato senza titolo non avrebbe potuto mai sanare il difetto ovvero l'invalidità della previa notifica di quest'ultimo; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 96, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare l'insussistenza sia dell'oggettivo abuso del processo sia dell'elemento soggettivo della colpa; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che preliminarmente, deve rimarcarsi l'ammissibilità del ricorso: lo stesso infatti è tempestivo tenuto conto della sospensione dei termini prevista in funzione della pandemia COVID19 (artt. 83, del decreto-legge n. 18 del 2020, e 36, del decreto-legge n. 23 del 2020, quali convertiti, dal 9 marzo all'il maggio 2020); nel merito cassatorio, il primo motivo è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.; l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art. 101, secondo comma, cod. proc. civ., non riguarda le questioni di solo diritto, ma quelle di fatto ovvero quelle miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero un'attività assertiva in punto di fatto e non già mere difese (Cass., 05/05/2021, n. 11724, Cass., 18/06/2018, n. 16049); il secondo motivo di ricorso, viceversa, è fondato, con assorbimento del terzo; questa Corte ha chiarito che l'opposizione sana l'eventuale nullità della notificazione del titolo esecutivo - e dunque non la sua inesistenza ovvero omissione (Cass., 21/12/2012, n. 23894) - ma quando quella, che ne dimostra la conoscenza legale, sia rivolta almeno anche nei confronti dello stesso, e non, come nel caso, quando l'opposizione è stata invece rivolta al precetto notificato, in rinnovazione, senza il titolo medesimo; l'affermazione de Tribunale per cui si tratterebbe di un «titolo del quale» l'opponente avrebbe «avuto senz'altro conoscenza», risulta, quindi, errata ovvero apodittica; spese al giudice del rinvio; P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo, accoglie il secondo, assorbito il terzo, e rinvia al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] perché pronunci, in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il giorno 30 novembre 2021.

Il P esidente DE)7-,[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] o Sooditti 2 5 GEN 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 29863-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 194/2020 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 29863 sez. M3 - ud. 30-11-2021 -2- ( Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] si opponeva a un precetto a lui notificato, in rinnovazione, da [OSCURATO:PERSONA], deducendo l'omessa previa notifica del correlativo titolo esecutivo; il Tribunale respingeva l'opposizione osservando che nel corso del giudizio era emersa la notifica del primo precetto, in uno al titolo esecutivo, a un indirizzo presso cui l'opponente non ancora risiedeva, con conseguente nullità sanata, però, per raggiungimento dello scopo, con la medesima opposizione; avverso questa decisione ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando tre motivi; non ha svolto difese la parte intimata; Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 101, secondo comma, cod. proc. civ., poiché il Tribunale non avrebbe previamente sottoposto a contraddittorio la questione della sanatoria; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 137, 140, 156, 479, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che l'opposizione al precetto notificato senza titolo non avrebbe potuto mai sanare il difetto ovvero l'invalidità della previa notifica di quest'ultimo; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 96, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare l'insussistenza sia dell'oggettivo abuso del processo sia dell'elemento soggettivo della colpa; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che preliminarmente, deve rimarcarsi l'ammissibilità del ricorso: lo stesso infatti è tempestivo tenuto conto della sospensione dei termini prevista in funzione della pandemia COVID19 (artt. 83, del decreto-legge n. 18 del 2020, e 36, del decreto-legge n. 23 del 2020, quali convertiti, dal 9 marzo all'il maggio 2020); nel merito cassatorio, il primo motivo è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.; l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art. 101, secondo comma, cod. proc. civ., non riguarda le questioni di solo diritto, ma quelle di fatto ovvero quelle miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero un'attività assertiva in punto di fatto e non già mere difese (Cass., 05/05/2021, n. 11724, Cass., 18/06/2018, n. 16049); il secondo motivo di ricorso, viceversa, è fondato, con assorbimento del terzo; questa Corte ha chiarito che l'opposizione sana l'eventuale nullità della notificazione del titolo esecutivo - e dunque non la sua inesistenza ovvero omissione (Cass., 21/12/2012, n. 23894) - ma quando quella, che ne dimostra la conoscenza legale, sia rivolta almeno anche nei confronti dello stesso, e non, come nel caso, quando l'opposizione è stata invece rivolta al precetto notificato, in rinnovazione, senza il titolo medesimo; l'affermazione de Tribunale per cui si tratterebbe di un «titolo del quale» l'opponente avrebbe «avuto senz'altro conoscenza», risulta, quindi, errata ovvero apodittica; spese al giudice del rinvio; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il primo motivo, accoglie il secondo, assorbito il terzo, e rinvia al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] perché pronunci, in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il giorno 30 novembre 2021. Il P esidente DE)7-,[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] o Sooditti 2 5 GEN 202