Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2004
ECLI:EU:C:2004:803
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordonnance de la [OSCURATO:PERSONA]1/04 SA
[OSCURATO:PERSONA]-Terminais de Portugal SA
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
«Domanda di autorizzazione a procedere ad un sequestro conservativo presso la [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee»
Privilegi e immunità delle [OSCURATO:PERSONA] europee — Domanda di autorizzazione a procedere ad un sequestro conservativo presso un’istituzione
— Necessità di un’autorizzazione della Corte — Diniego di autorizzazione — Ingerenza illegittima e sproporzionata nell’esercizio
dei diritti dell’uomo — Insussistenza
(Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle [OSCURATO:PERSONA] europee, art. 1)
L’art. 1 del Protocollo sui principi e sulle immunità delle [OSCURATO:PERSONA] europee, a tenore del quale i beni e gli averi delle
[OSCURATO:PERSONA] non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione
della Corte, ha lo scopo di evitare che vengano frapposti ostacoli al funzionamento e all’indipendenza delle [OSCURATO:PERSONA]. Questa
interpretazione è conforme alle vigenti norme di diritto internazionale generale nel settore delle immunità degli Stati e
delle organizzazioni internazionali.
Ne consegue che una decisione della Corte che neghi l’autorizzazione a procedere ad un provvedimento coercitivo e che sia
stata emanata conformemente a tale interpretazione non può essere considerata quale ingerenza illegittima e sproporzionata
nell’esercizio dei diritti dell’uomo tutelati dai vari trattati internazionali e, in particolare, del diritto al rispetto
della proprietà o del diritto all’accesso ad un giudice, quale parte integrante del diritto ad un equo processo.
(v. punti 10, 12-13)
ORDINANZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
14 dicembre 2004
(1)
«Domanda di autorizzazione a procedere ad un sequestro conservativo presso la [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee»
Nel procedimento C‑1/04 SA,avente ad oggetto una domanda di autorizzazione a procedere ad un sequestro conservativo presso la [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA]
europee, presentata il 15 marzo 2004,
[OSCURATO:PERSONA]
‑
Terminais de Portugal SA
, con sede in Terminal do Freixieiro (Portogallo), rappresentata dai sigg. G. Vandersanden, C. Houssa e L. Levi, avocats,
nonché dal sig. F. [OSCURATO:PERSONA], advogado, con domicilio eletto in Bruxelles (Belgio),
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
, rappresentata dalle sig.re I. Martinez del [OSCURATO:PERSONA] e F. Clotuche-Duvieusart, in qualità di agenti, con domicilio eletto
in Lussemburgo,
convenuta,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. A. [OSCURATO:PERSONA], S. von Bahr (relatore), J. Malenovský e A. Ó Caoimh,
giudici,
avvocato generale: sig. D. Ruiz‑[OSCURATO:PERSONA]
cancelliere: sig. R. Grass
sentito l'avvocato generale,
ha emesso la presente
Ordinanza
1
Con il ricorso in oggetto la società per azioni di diritto portoghese [OSCURATO:PERSONA]‑Terminais de Portugal SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]‑Terminais»)
chiede alla Corte l’autorizzazione a procedere ad un sequestro conservativo presso la [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee delle
somme dovute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea alla Repubblica di Guinea‑Bissau a titolo di contropartita finanziaria ai sensi del regolamento (CE)
del Consiglio 21 gennaio 2002, n. 249, relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita
finanziaria previste dall’accordo tra la [OSCURATO:PERSONA] economica europea e il governo della Repubblica di Guinea‑Bissau sulla pesca
al largo della costa della Guinea‑Bissau, per il periodo dal 16 giugno 2001 al 15 giugno 2006 (GU L 40, pag. 1).
Fatti all’origine della controversia
2
[OSCURATO:PERSONA]‑Terminais deduce nel suo ricorso di aver concluso un contratto con la Repubblica di Guinea‑Bissau avente ad oggetto
i diritti di sfruttamento del porto di Bissau nell’ambito di una concessione di servizi pubblici.
3
L’esecuzione di tale contratto sarebbe stata fonte di controversia tra le parti. La controversia sarebbe stata deferita ad
un tribunale arbitrale che avrebbe condannato la Repubblica di Guinea‑Bissau a versare alla [OSCURATO:PERSONA]‑Terminais varie somme per
un importo complessivo, in conto capitale, di EUR 6 000 000. Tale sentenza sarebbe stata pronunciata in Francia.
4
[OSCURATO:PERSONA]‑Terminais ha notificato alla [OSCURATO:PERSONA] domanda di sequestro conservativo sulle somme dovute dalla [OSCURATO:PERSONA] alla
Repubblica di Guinea‑Bissau in base al regolamento n. 249/2002.
5
[OSCURATO:PERSONA] ha informato la [OSCURATO:PERSONA]‑Terminais di non poter dar corso al detto sequestro conservativo, atteso che l’esecuzione
del medesimo costituirebbe un ostacolo all’indipendenza e al buon funzionamento delle [OSCURATO:PERSONA], che è quanto l’art. 1 del
Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle [OSCURATO:PERSONA] europee (in prosieguo: il «protocollo») si propone di evitare.
La domanda proposta dinanzi alla Corte
6
[OSCURATO:PERSONA]‑Terminais chiede alla Corte di autorizzarla a procedere, ai sensi dell’art. 1 del protocollo, a un sequestro conservativo
presso la [OSCURATO:PERSONA] delle somme dovute dalla [OSCURATO:PERSONA] alla Repubblica di Guinea‑Bissau a titolo di contropartita finanziaria
ai sensi del regolamento n. 249/2002.
7
[OSCURATO:PERSONA]‑Terminais sostiene, in via principale, che l’interpretazione dell’art. 1 del protocollo finora accolta dalla Corte
va oltre l’immunità di esecuzione riconosciuta dal diritto internazionale e pregiudica il diritto fondamentale ad un equo
processo, sancito dall’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,
conclusa a Roma il 4 novembre 1950, nonché il diritto al rispetto del diritto di proprietà, sancito dall’art. 1 del protocollo
addizionale alla detta convenzione.
8
In subordine, la [OSCURATO:PERSONA]‑Terminais deduce che il sequestro di cui trattasi non è tale da ostacolare né il funzionamento né
l’indipendenza delle [OSCURATO:PERSONA]. A suo parere, la contropartita finanziaria prevista dal regolamento n. 249/2002 non costituirebbe
altro che il corrispettivo di un servizio, vale a dire le possibilità di pesca consentite dalla Repubblica di Guinea‑Bissau.
Anche ammesso che tale contropartita finanziaria ricadesse in una politica comunitaria, il sequestro conservativo de quo non
potrebbe costituire ostacolo al funzionamento e all’indipendenza delle [OSCURATO:PERSONA].
9
[OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di respingere la domanda della [OSCURATO:PERSONA]‑Terminais.
Giudizio della Corte
10
Si deve ricordare, in limine, che l’art. 1 del protocollo prevede che i «beni e gli averi della [OSCURATO:PERSONA] non possono essere
oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di giustizia».
Tale disposizione è stata interpretata dalla Corte nel senso che essa è intesa ad evitare che vengano frapposti ostacoli al
funzionamento e all’indipendenza delle [OSCURATO:PERSONA] (ordinanze 11 aprile 1989, causa 1/88 SA, Générale de Banque/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. 857, punto 2; 29 maggio 2001, causa C‑1/00 SA, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4219, punto 9, e 27 marzo
2003, causa C‑1/02 SA, Antippas/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2893, punto 12).
11
Da tale interpretazione dell’art. 1 del protocollo emerge che l’immunità di cui beneficiano le [OSCURATO:PERSONA] non è assoluta e che
un provvedimento coercitivo quale un sequestro conservativo può essere autorizzato quando non rischi di ostacolare il funzionamento
delle [OSCURATO:PERSONA] (v., ad esempio, il pignoramento autorizzato nella menzionata ordinanza Générale de Banque).
12
Tale interpretazione è conforme alle vigenti norme di diritto internazionale generale nel settore delle immunità degli Stati
e delle organizzazioni internazionali.
13
Ne consegue che una decisione della Corte che neghi l’autorizzazione a procedere ad un provvedimento coercitivo e che sia
stata emanata conformemente a tale interpretazione non può essere considerata quale ingerenza illegittima e sproporzionata
nell’esercizio dei diritti dell’uomo tutelati dai vari trattati internazionali e, in particolare, del diritto al rispetto
della proprietà o del diritto all’accesso ad un giudice, quale parte integrante del diritto ad un equo processo.
14
Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, il funzionamento delle [OSCURATO:PERSONA] può essere ostacolato da provvedimenti coercitivi
che incidano sul finanziamento delle politiche comuni o sull’attuazione di programmi d’azione stabiliti dalle [OSCURATO:PERSONA] (v.
le menzionate ordinanze Générale de Banque/[OSCURATO:PERSONA], punti 9 e 13, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 12, e Antippas/[OSCURATO:PERSONA],
punto 15).
15
Ai termini dell’art. 3, lett. e), CE, l’azione della [OSCURATO:PERSONA] implica una politica comune nel settore della pesca, i cui obiettivi
sono definiti agli artt. 32 CE ‑ 38 CE.
16
[OSCURATO:PERSONA] ha concluso con paesi terzi numerosi accordi in materia di pesca, segnatamente sulla base dell’art. 37 CE, che
prevedono, a fronte di contropartite finanziarie, possibilità di pesca per gli Stati della [OSCURATO:PERSONA] nelle acque territoriali
dei detti paesi.
17
Uno di questi accordi, concluso tra la [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica di Guinea‑Bissau il 27 febbraio 1980 e relativo alla pesca
al largo della costa del detto Stato, è stato approvato con il regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1980, n. 2213 (GU L 226,
pag. 33).
18
Con il regolamento n. 249/2002 il Consiglio ha approvato la conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e
la relativa contropartita finanziaria per il periodo intercorrente dal 16 giugno 2001 al 15 giugno 2006.
19
La domanda della [OSCURATO:PERSONA]‑Terminais riguarda i fondi della [OSCURATO:PERSONA] europea destinati ad essere versati alla Repubblica di Guinea‑Bissau
a titolo di contropartita finanziaria ai sensi di quest’ultimo regolamento.
20
Si deve rilevare che un sequestro, ancorché conservativo, sarebbe idoneo ad incidere sul funzionamento della politica comune
della pesca.
21
Da un lato, una siffatta misura coercitiva potrebbe condurre alla sospensione dell’accordo di pesca con la Repubblica di Guinea‑Bissau.
Infatti, ai termini dell’art. 6 del protocollo approvato con il regolamento n. 249/2002, quest’ultima potrebbe legittimamente
sospendere l’applicazione del protocollo nel caso in cui la [OSCURATO:PERSONA] omettesse di effettuare i versamenti previsti a titolo
di contropartita per le possibilità di pesca.
22
Dall’altro, un sequestro conservativo rischierebbe di produrre conseguenze negative sulle relazioni esistenti tra la [OSCURATO:PERSONA]
europea ed i paesi terzi nel settore della pesca, segnatamente per quanto attiene alla possibilità per la [OSCURATO:PERSONA] di concludere
accordi di pesca con tali Stati.
23
Ciò premesso, si deve ritenere che l’autorizzazione a procedere al sequestro conservativo presso la [OSCURATO:PERSONA] possa creare
ostacoli al buon funzionamento e all’indipendenza delle [OSCURATO:PERSONA] europee.
24
Ne consegue che la domanda della [OSCURATO:PERSONA]‑Terminais deve essere respinta.
Sulle spese
25
Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, la [OSCURATO:PERSONA]‑Terminais, rimasta soccombente, va condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) così dispone:
1)
La domanda è respinta.
2)
[OSCURATO:PERSONA]‑Terminais de Portugal SA è condannata alle spese.
Firme
1
–
Lingua processuale: il francese.