CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 24 febbraio 1964
Cassazione n. 32400/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI SIENAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 07/04/2023 del GIP TRIBUNALE di SIENAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata ) [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 7 aprile 2023, il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Siena, a seguito di presentazione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] in stato di arresto per la convalida e il contestuale giudizio direttissimo in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, non ha convalidato l'arresto, ritenendo insussistenti i presupposti di cui all'art. 381 comma 4 cod. proc. pen. Zappalà è stato arrestato dalla polizia giudiziaria in flagranza di detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, in un quantitativo complessivo pari a 64,75 grammi, rinvenuta, in parte, nei pressi dell'auto a bordo della quale era stato fermato e, in parte, all'interno dell'abitazione da lui occupata. Il G.I.P. non ha convalidato l'arresto, rilevando che, alla luce del modesto quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuto, anche alla stregua della valutazione sommaria, quale è quella rimessa alla polizia, era configurabile la fattispecie di lieve entità, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n.309/90 e rilevando, altresì, che l'imputato aveva tenuto un atteggiamento collaborativo. In esito al giudizio di convalida, il G.I.P. ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] cumulativamente la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Siena con divieto di allontanarsi dall'abitazione dalle ore 19,00 di ogni giorno alle ore 6,00 del giorno successivo e la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. 2. Contro l'ordinanza, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Siena ha proposto ricorso formulando unico motivo con cui ha dedotto la erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente lamenta che il giudice travalicando i limiti del controllo affidatogli ex art. 391 cod. proc. pen., non avrebbe proceduto alla valutazione della sussistenza degli elementi che legittimavano l'arresto secondo una verifica ex ante, alla luce dei presupposti previsti dalla legge, ma avrebbe indebitamente sovrapposto le proprie autonome valutazioni a quelle effettuate dalla Polizia giudiziaria, senza prendere in considerazione gli elementi indicati nel verbale di arresto, pervenendo in tal modo ad esercitare un sindacato non di legittimità, ma di opportunità dell'arresto. La valutazione del giudice, per cui il quantitativo di sostanza stupefacente detenuto dall'arrestato (pari a gr. 64,75 di cocaina da cui erano ricavabili 130 dosi commerciali) dove ritenersi modesto, contrastava con il dato esperenziale e con gli approdi della giurisprudenza di legittimità che, in una recente sentenza (Sez. 6, n.45061 del 03/11/2022, Rv 284149), aveva riportato i dati dell'analisi delle vicende in materia di spaccio da cui era emersa, per la cocaina, la soglia di gr. 23,66 al di sopra della quale in prevalenza non viene riconosciuto il fatto lieve. Il giudice, inoltre, non aveva tenuto conto che nel verbale di arresto erano stati evidenziati elementi rivelatori di un'attività di smercio di stupefacente niente affatto marginale, quali il dato ponderale; le modalità di presentazione della sostanza; l'esistenza di una organizzazione, sia pure rudimentale, nello svolgimento della illecita attività, tale da comportare lo spostamento in altri centri e in particolare nella provincia di Perugia ai fini dell'approvvigionamento; il rinvenimento nella disponibilità dell'indagato, privo di lecita occupazione lavorativa, di somme di denaro contante suddiviso in banconote di piccolo taglio; il contestuale rinvenimento nella disponibilità dell'indagato di strumenti per la pesatura e il confezionamento della sostanza; la circostanza che la stessa Polizia giudiziaria avesse fermato il soggetto a seguito di vari servizi di osservazione e controllo attraverso l'ausilio di un GPS. L'arresto, dunque, avrebbe dovuto essere convalidato in quanto, ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90, doveva essere qualificato come obbligatorio; anche a voler concedere che la Polizia giudiziaria al momento dell'arresto avesse dovuto ravvisare la fattispecie attenuata di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, l'arresto avrebbe dovuto essere convalidato in quanto giustificato dalla gravità del fatto e dalla pericolosità del soggetto. Infine il Pubblico Ministero ricorrente evidenzia la contraddittorietà della ordinanza del G.I.P., che non aveva convalidato l'arresto, ma aveva ritenuto sussistente la gravità del fatto e la pericolosità del soggetto agente ai fini della disposta applicazione della misura cautelare, e il travisamento del fatto, avendo il giudice definito il comportamento dell'indagato come collaborativo in contrasto, con quanto riportato nel verbale di arresto, in cui si dava atto che egli aveva negato che la droga rinvenuta fuori dall'auto fosse nella sua disponibilità 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.2. Tutti gli argomenti utilizzati dal Pubblico Ministero ricorrente appaino fondati 2.1 Con orientamento consolidato, la Corte di Cassazione ha precisato che la valutazione della legittimità dell'arresto «va fatta con riferimento all'uso ragionevole dei poteri discrezionali utilizzati dalla polizia giudiziaria e solamente quando, in detta chiave di lettura, venga rilevato un eccesso di tale discrezionalità, il giudice può non convalidare l'arresto, fornendo in proposito adeguata motivazione» (Sez. 4, n. 17435 del 06/04/2006, Alessandroni, Rv. 233969; Sez. 5, n. .21577 del 27/03/2009, Celona, Rv. 243885). 2.2. Ai sensi dell'art. 381 comma 4 cod. proc. pen. la facoltà di procedere da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria all'arresto facoltativo in flagranza (in relazione a determinati categorie di reati individuate sulla base dei limiti edittali di pena, ovvero sulla base del titolo del reato) è subordinata a due requisiti previsti fra di loro in forma alternativa: la gravità del fatto, ovvero la pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto. In coerenza con il dato letterale, il giudice della convalida deve operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l'arresto, per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all'arresto rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi quindi ragionevole motivo nella gravità del fatto ovvero nella pericolosità del soggetto, senza estendere il predetto controllo alla verifica dei presupposti per l'affermazione di responsabilità (Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015, dep. 2016, Koraj, Rv. 265885). 2.3. Il G.I.P. del Tribunale di Siena, con il provvedimento impugnato, non ha fatto buon governo di detti principi ed ha omesso di operare un controllo di ragionevolezza sull'operato della polizia giudiziaria così come imposto dal codice di rito. Invero, la descrizione dei fatti come riportata nel verbale di arresto (nel quale si dà atto del rinvenimento, oltre che della sostanza stupefacente nel quantitativo indicato, anche del denaro contante e del materiale per il confezionamento; della trasferta operata dall'indagato in altro territorio per l'approvvigionamento; della pregressa attività di controllo volta a monitorare gli spostamenti dell'indagato) contrasta apertamente con l'apprezzamento del giudice per cui detti fatti, avrebbero dovuto, ex ante, essere considerati come di lieve entità. La valutazione del giudice nel momento in cui esclude che, anche nella prospettiva dell'arresto facoltativo, sussistessero i presupposti della gravità del fatto e della pericolosità del soggetto agente, è smentita dal contenuto del verbale, da cui emerge, fra l'altro, che Zappalà non era stato affatto 4 (f) collaborativo; soprattutto tale valutazione è contraddetta da quella operata dallo stesso giudice, nel corpo dello stesso provvedimento, a seguito della mancata convalida, in sede di applicazione cumulativa di due diverse misure cautelari non detentive, fondate sulla sussistenza del pericolo di reiterazione del reato, in ragione, appunto, della gravità concreta della condotta e della personalità del soggetto agente. 3.Va, da ultimo, ribadito, che l'annullamento da parte della Corte di Cassazione dell'ordinanza di non convalida dell'arresto in flagranza va disposto con la formula senza rinvio, poiché il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai definitivamente perenta, è finalizzato esclusivamente alla definizione della correttezza dell'operato degli agenti di [OSCURATO:PERSONA], mentre l'eventuale rinvio del provvedimento impugnato solleciterebbe soltanto una pronuncia meramente formale, senza alcuna ricaduta di effetti giuridici (Sez. 5, n. 21183 del 27/10/2016, deo. 2017, Vattimo, Rv. 270042; Sez. 6, n. 12291 del 01/03/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266868; Sez. 6, n. 13436 del 23/02/2016, Obien, Rv. 266734; Sez. 3, n. 26207 dell 2/05/2010, Camara, Rv. 247706). P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impuganto perché l'arresto è stato legioitt