CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2023
Cassazione n. 08281/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 10/6/2022 la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia emessa l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione il condannato, chiedendo l'annullamento della decisione. Premesso che la responsabilità sarebbe stata affermata per un fatto - oggetto di nuova contestazione - diverso da quello originariamente in rubrica, si contesta che la destinazione allo spaccio della sostanza sarebbe stata riconosciuta con motivazione viziata ed in assenza di elementi positivi. Ancora, si lamenta il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. ed il carattere eccessivo della pena. 3. Considerato che il ricorso - che reitera le stesse censure del gravame - è inammissibile, perché non si confronta affatto con la motivazione stesa dalla Corte di appello, che ha rigettato le varie doglianze con argomento del tutto logico, aderente agli esiti di indagine e congruo, quindi non censurabile. 4. Considerato, in particolare, che nessuna violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. è stata correttamente ravvisata, dato che: a) il Pubblico Ministero ha modificato l'imputazione (ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]) con il solo inserimento del comma 5 del citato art. 73, quindi in senso favorevole all'imputato, rispetto alla precedente contestazione di cui al comma 1; b) la richiesta di rito abbreviato - accolta - è stata formulata successivamente a tale modifica; c) non è stato indicato dall'imputato alcun vulnus patito. 5. Considerato, poi, quanto all'affermazione di responsabilità, che la destinazione della sostanza allo spaccio è stata logicamente desunta da vari elementi (riportati alla pag. 8 della sentenza), che il ricorso neppure menziona: 1) l'osservazione diretta da parte degli operanti; 2) i 9 involucri già confezionati e pronti alla cessione, oltre che occultati in un borsello e in un calzino; 3) la condotta dell'imputato, che si era avvicinato ad un gruppo di sconosciuti, in discoteca, al verosimile fine di offrire la sostanze. La sentenza di appello, peraltro, ha evidenziato che il Simeoli aveva reso piena confessione; quel che, ancora, il ricorso trascura del tutto. 6. Rilevato, ancora, che la motivazione sul diniego dell'art. 131-bis cod. pen. risulta particolarmente ampia ed articolata (pagg. 8-12), evidenziando - tra l'altro - l'intensità del dolo, la personalità dell'imputato (con doppia pendenza per condotte analoghe) ed il modus operandi non inedito né occasionale (avvicinare giovani in una discoteca, invitandoli all'uso di droga), espressione di condotta subdola e particolarmente insidiosa. 7. Considerato, infine, che il trattamento sanzionatorio è stato confermato ancora con argomento più che diffuso, che ha tenuto conto della gravità del fatto, della qualità della sostanza (MDMA) e dell'intensità del dolo. 8. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 27 gennaio 2023 I Cø sig