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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18128/2023

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onunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 15381-2014, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rapp. e dif., in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 15, presso lo studio dell’AVV. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) ; -controricorrente - avverso la sentenza n. 114/16/2013 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, sez. st. di SIRACUSA, depositata il 16/04/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò ad [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento cui ha l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.V.A., I.R.P.E.F. ed I.R.A.P. relativamente all’anno di imposta 2005, conseguente al maggior reddito ascritto al contribuente rispetto a quello dichiarato, a seguito di accertamento induttivo condotto nei confronti dello stesso; che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Siracusa che, con sentenza n. 68/1/11, accolse parzialmente il ricorso; che tanto [OSCURATO:PERSONA] , quanto l’ AGENZIA DELLE ENTRATE proposero appello, rispettivamente in via principale ed incidentale, innanzi alla C.T.R. della Sicilia, sez. st. di Siracusa, la quale, con sentenza n. 114/16/13, depositata il 16/04/2013 accolse il primo e rigettò il secondo osservando - per quanto in questa sede ancora rileva – come (a) il reddito di impresa rideterminato dalla C.T.P., sulla base di una percentuale di redditività (pari al 10%) indicata dalla stessa AGENZIA , dovesse ritenersi congruo, mentre (b) dovessero espungersi dalla maggiore base imponibile (presunta) ai fini I.V.A. i costi presunti alla stessa correlati; che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; si è costituito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevato che va disattesa, in via preliminare, l’eccezione di inammissibilità del ricorso per inesistenza della relativa notifica, quale conseguenza della mancanza di procura in favore dell’Avvocato dello Stato che ebbe a richiederla: ed infatti è sufficiente osservare in proposito che, per effetto di quanto previsto dall’art. 9, comma 1, della l. n. 103 del 1979, l'Avvocatura generaledello Stato provvede alla rappresentanza e difesa delle amministrazioni nei giudizi davanti, tra l’altro, alla Corte di cassazione e che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del r.d. n. 1611 del 1993, gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non hanno bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando che consti della loro qualità.

Sicché, in ultima analisi, l'iniziativa giudiziaria dell'Avvocatura dello Stato richiede –sì - il consenso dell'amministrazione interessata, ma l'esistenza di esso rileva esclusivamente nel rapporto interno, mentre non condiziona la validità dell'atto processuale, dato che lo jus postulandi dell'Avvocatura medesima non abbisogna di conferimento di procura (Cass., Sez. 2, 22.4.2008, n. 10374, Rv. 602924-01); che tale principio, specificamente ribadito da questa Corte in ambito tributario, a proposito del rapporto esistente tra agenzie fiscali ed Avvocatura dello Stato (Cass., Sez. 5, 11.6.2014, n. 13156, Rv. 631168-01; Cass., Sez. 5, 29.10.2020, n. 23865, Rv. 659619-01; Cass., Sez. 5, 30.5.2018, n. 13627, Rv. 648677-01), trova, peraltro, ulteriore specificazione nella materia di notificazioni degli atti processuali, essendosi chiarito che (a) non solo è legittima la notifica del ricorso per cassazione effettuata da un avvocato dello Stato diverso da quello che (per quanto detto, pur senza necessità di procura speciale alle liti) ha sottoscritto il ricorso, atteso che la ripartizione del lavoro tra avvocati e procuratori dello Stato, i quali non necessitano di mandato e sono tra di loro fungibili e sostituibili in caso d'impedimento, è attività meramente interna (Cass., Sez. 5, 28.10.2015, n. 21985, Rv. 637200-01), ma (b) è altresì legittima finanche la notificazione del ricorso per cassazione la cui relata sia stata sottoscritta da un Procuratore dello Stato e non da un Avvocato dello Stato, ancorché il primo sia soggetto non abilitato ad assumere difese in sede di legittimità, perché la notificazione è atto dell'ufficiale giudiziario eseguibile ad istanza del procuratore (Cass., Sez. 5, 24.10.2019, n. 27269, Rv. 655804-01); che nelle more del presente giudizio parte controricorrente ha notificato (in data 18.3.2021) nei confronti dell’ AGENZIA e, quindi, depositato in Cancelleria, un “atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c.”, corredato di allegati, con cui ha dato atto di avere presentato istanza di definizione della presente lite, ai sensi del d.l. n. 148 del 2017, instando per la declaratoria di estinzione del presente giudizio; che occorre invitare le parti a rendere chiarimenti circa la riferibilità, alla cartella di pagamento oggetto di definizione agevolata ai sensi della richiamata normativa (cd. rottamazione cartelle bis), dell’avviso di accertamento impugnato; P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che le parti rendano chiarimenti circa la riferibilità, alla cartella di pagamento oggetto di definizione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 15381-2014, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rapp. e dif., in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 15, presso lo studio dell’AVV. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) ; -controricorrente - avverso la sentenza n. 114/16/2013 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, sez. st. di SIRACUSA, depositata il 16/04/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò ad [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento cui ha l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.V.A., I.R.P.E.F. ed I.R.A.P. relativamente all’anno di imposta 2005, conseguente al maggior reddito ascritto al contribuente rispetto a quello dichiarato, a seguito di accertamento induttivo condotto nei confronti dello stesso; che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Siracusa che, con sentenza n. 68/1/11, accolse parzialmente il ricorso; che tanto [OSCURATO:PERSONA] , quanto l’ AGENZIA DELLE ENTRATE proposero appello, rispettivamente in via principale ed incidentale, innanzi alla C.T.R. della Sicilia, sez. st. di Siracusa, la quale, con sentenza n. 114/16/13, depositata il 16/04/2013 accolse il primo e rigettò il secondo osservando - per quanto in questa sede ancora rileva – come (a) il reddito di impresa rideterminato dalla C.T.P., sulla base di una percentuale di redditività (pari al 10%) indicata dalla stessa AGENZIA , dovesse ritenersi congruo, mentre (b) dovessero espungersi dalla maggiore base imponibile (presunta) ai fini I.V.A. i costi presunti alla stessa correlati; che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; si è costituito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevato che va disattesa, in via preliminare, l’eccezione di inammissibilità del ricorso per inesistenza della relativa notifica, quale conseguenza della mancanza di procura in favore dell’Avvocato dello Stato che ebbe a richiederla: ed infatti è sufficiente osservare in proposito che, per effetto di quanto previsto dall’art. 9, comma 1, della l. n. 103 del 1979, l'Avvocatura generaledello Stato provvede alla rappresentanza e difesa delle amministrazioni nei giudizi davanti, tra l’altro, alla Corte di cassazione e che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del r.d. n. 1611 del 1993, gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non hanno bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando che consti della loro qualità. Sicché, in ultima analisi, l'iniziativa giudiziaria dell'Avvocatura dello Stato richiede –sì - il consenso dell'amministrazione interessata, ma l'esistenza di esso rileva esclusivamente nel rapporto interno, mentre non condiziona la validità dell'atto processuale, dato che lo jus postulandi dell'Avvocatura medesima non abbisogna di conferimento di procura (Cass., Sez. 2, 22.4.2008, n. 10374, Rv. 602924-01); che tale principio, specificamente ribadito da questa Corte in ambito tributario, a proposito del rapporto esistente tra agenzie fiscali ed Avvocatura dello Stato (Cass., Sez. 5, 11.6.2014, n. 13156, Rv. 631168-01; Cass., Sez. 5, 29.10.2020, n. 23865, Rv. 659619-01; Cass., Sez. 5, 30.5.2018, n. 13627, Rv. 648677-01), trova, peraltro, ulteriore specificazione nella materia di notificazioni degli atti processuali, essendosi chiarito che (a) non solo è legittima la notifica del ricorso per cassazione effettuata da un avvocato dello Stato diverso da quello che (per quanto detto, pur senza necessità di procura speciale alle liti) ha sottoscritto il ricorso, atteso che la ripartizione del lavoro tra avvocati e procuratori dello Stato, i quali non necessitano di mandato e sono tra di loro fungibili e sostituibili in caso d'impedimento, è attività meramente interna (Cass., Sez. 5, 28.10.2015, n. 21985, Rv. 637200-01), ma (b) è altresì legittima finanche la notificazione del ricorso per cassazione la cui relata sia stata sottoscritta da un Procuratore dello Stato e non da un Avvocato dello Stato, ancorché il primo sia soggetto non abilitato ad assumere difese in sede di legittimità, perché la notificazione è atto dell'ufficiale giudiziario eseguibile ad istanza del procuratore (Cass., Sez. 5, 24.10.2019, n. 27269, Rv. 655804-01); che nelle more del presente giudizio parte controricorrente ha notificato (in data 18.3.2021) nei confronti dell’ AGENZIA e, quindi, depositato in Cancelleria, un “atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c.”, corredato di allegati, con cui ha dato atto di avere presentato istanza di definizione della presente lite, ai sensi del d.l. n. 148 del 2017, instando per la declaratoria di estinzione del presente giudizio; che occorre invitare le parti a rendere chiarimenti circa la riferibilità, alla cartella di pagamento oggetto di definizione agevolata ai sensi della richiamata normativa (cd. rottamazione cartelle bis), dell’avviso di accertamento impugnato; P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che le parti rendano chiarimenti circa la riferibilità, alla cartella di pagamento oggetto di definizione
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