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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2024

Cassazione n. 07486/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 21-30193/2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la dichiarazione di inammissibilità della richiesta di rescissione del giudicato, è manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno correttamente applicato la disciplina normativa di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen., ampiamente argomentando sul punto (si veda, in partico are, pag. 2); che, inoltre, si prospettano enunciati e -meneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 33647 del 08/07/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283474; Sez. 4, n. 863 del D3/12/2021, dep. 2022, Okoro, Rv. 282566), secondo cui l'istanza di restituzione nel termine, proposta dall'imputato dichiarato assente ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. peri., non può essere riqualificata nella richiesta di rescissione del giudicato perché il principio di conservazione, di cui all'art. 568, comma 5,, cod. proc. pen., è applicabile ai soli rimedi qualificati come impugnazioni dal codice di rito, tra i quali non rientra la restituzione nel termine; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 21-30193/2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la dichiarazione di inammissibilità della richiesta di rescissione del giudicato, è manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno correttamente applicato la disciplina normativa di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen., ampiamente argomentando sul punto (si veda, in partico are, pag. 2); che, inoltre, si prospettano enunciati e -meneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 33647 del 08/07/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283474; Sez. 4, n. 863 del D3/12/2021, dep. 2022, Okoro, Rv. 282566), secondo cui l'istanza di restituzione nel termine, proposta dall'imputato dichiarato assente ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. peri., non può essere riqualificata nella richiesta di rescissione del giudicato perché il principio di conservazione, di cui all'art. 568, comma 5,, cod. proc. pen., è applicabile ai soli rimedi qualificati come impugnazioni dal codice di rito, tra i quali non rientra la restituzione nel termine; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.