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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 novembre 2021

Cassazione n. 01011/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 del TRIBUNALE di LA SPEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art.23 co.8 D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il GUP del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] applicava a LUCCHINI Claudio, su sua richiesta e.col consenso del P.M., la pena di giustizia concordata in relazione a due fattispecie del reato di appropriazione indebita, unificate per continuazione, commesse a SARZANA e a [OSCURATO:PERSONA] fra luglio e settembre 2018, col beneficio della sospensione della pena, subordinato alla corresponsione delle somme di euro 5.000 e di euro 6.000, a titolo di provvisionale sul risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, cui adempiere entro sei mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia.

LUCCHINI propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce la violazione degli art. 444 e 448 co. 2 bis cod. proc. peti. perché, mentre l'accordo intervenuto col P.M. includeva la sospensione della pena, alle condizioni di legge, la sentenza era andata oltre il confine del pattuito, con la subordinazione del beneficio alla provvisionale, come prima sintetizzato.

2. Il ricorso è fondato e va accolto.

Costituisce consolidato e condiviso orientamento di questa S.C. (cf.

Sez. 5 sentenza n. 35753 del 09/06/2015 dep. 26/08/2015 Rv. 265868 imputato B.) che sia "illegittima la sentenza di patteggiamento che subordini, in ratifica dell'accordo delle parti, la sospensione condizionale della pena all'obbligo del risarcimento del danno, trattandosi di obbligo incerto, perché indeterminato, e non determinabile in sede di patteggiamento".

Va infatti ricordato che il giudice, una volta ritenuta applicabile la sospensione della pena, la può condizionare soltanto a taluno degli obblighi specifici tra quelli citati nell'art. 165 cod. pen. tra cui vi è il pagamento della somma liquidata dal giudice penale a titolo di risarcimento del danno; a fronte di un elenco "chiuso" di obblighi a carico del condannato, non può, invece, subordinarsi la sospensione della pena alla effettuazione di un risarcimento incerto perché (non ancora) determinato dal giudice.

E se nella specie il Giudice ha subordinato la sospensione alla corresponsione della provvisionale in favore delle due parti civili, e quindi di importi certi nel loro ammontare, è decisivo per escludere questa clausola che il procedimento si sia svolto secondo le forme del patteggiannento: in tale procedimento al giudice non è consentito modificare unilateralmente i termini dell'accordo intervenuto fra le parti, in quanto verrebbe meno la base consensuale su cui questo si fonda; l'apposizione da parte del giudice di una condizione non prevista dalle parti si risolve proprio in una modifica di tal genere.

Poiché la condizione stabilita è estranea alla sostanza dell'accordo, è possibile rimuoverla, confermando nel resto la sentenza.

La sentenza va quindi annullata senza rinvio solo per la parte che subordinava la sospensione condizionale alla corresponsione della provvisionale.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla parte in cui subordina il beneficio della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno a titolo di provvisionale.

Così deciso a Roma il 26/11/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 del TRIBUNALE di LA SPEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art.23 co.8 D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il GUP del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] applicava a LUCCHINI Claudio, su sua richiesta e.col consenso del P.M., la pena di giustizia concordata in relazione a due fattispecie del reato di appropriazione indebita, unificate per continuazione, commesse a SARZANA e a [OSCURATO:PERSONA] fra luglio e settembre 2018, col beneficio della sospensione della pena, subordinato alla corresponsione delle somme di euro 5.000 e di euro 6.000, a titolo di provvisionale sul risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, cui adempiere entro sei mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia. LUCCHINI propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce la violazione degli art. 444 e 448 co. 2 bis cod. proc. peti. perché, mentre l'accordo intervenuto col P.M. includeva la sospensione della pena, alle condizioni di legge, la sentenza era andata oltre il confine del pattuito, con la subordinazione del beneficio alla provvisionale, come prima sintetizzato. 2. Il ricorso è fondato e va accolto. Costituisce consolidato e condiviso orientamento di questa S.C. (cf. Sez. 5 sentenza n. 35753 del 09/06/2015 dep. 26/08/2015 Rv. 265868 imputato B.) che sia "illegittima la sentenza di patteggiamento che subordini, in ratifica dell'accordo delle parti, la sospensione condizionale della pena all'obbligo del risarcimento del danno, trattandosi di obbligo incerto, perché indeterminato, e non determinabile in sede di patteggiamento". Va infatti ricordato che il giudice, una volta ritenuta applicabile la sospensione della pena, la può condizionare soltanto a taluno degli obblighi specifici tra quelli citati nell'art. 165 cod. pen. tra cui vi è il pagamento della somma liquidata dal giudice penale a titolo di risarcimento del danno; a fronte di un elenco "chiuso" di obblighi a carico del condannato, non può, invece, subordinarsi la sospensione della pena alla effettuazione di un risarcimento incerto perché (non ancora) determinato dal giudice. E se nella specie il Giudice ha subordinato la sospensione alla corresponsione della provvisionale in favore delle due parti civili, e quindi di importi certi nel loro ammontare, è decisivo per escludere questa clausola che il procedimento si sia svolto secondo le forme del patteggiannento: in tale procedimento al giudice non è consentito modificare unilateralmente i termini dell'accordo intervenuto fra le parti, in quanto verrebbe meno la base consensuale su cui questo si fonda; l'apposizione da parte del giudice di una condizione non prevista dalle parti si risolve proprio in una modifica di tal genere. Poiché la condizione stabilita è estranea alla sostanza dell'accordo, è possibile rimuoverla, confermando nel resto la sentenza. La sentenza va quindi annullata senza rinvio solo per la parte che subordinava la sospensione condizionale alla corresponsione della provvisionale. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla parte in cui subordina il beneficio della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno a titolo di provvisionale. Così deciso a Roma il 26/11/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 01011/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris