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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48592/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i primi due motivi di ricorso, che contestano la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale del ricorrente per i reati contestati ed in relazione alla mancata riqualificazione del fatto di cui al capo A) nella più lieve ipotesi di cui all'art. 624 cod. pen., sono indeducibili poiché fondati su profili che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 4 e ss. della sentenza impugnata sul compendio probatorio gravante sul prevenuto e pag. 6 della sentenza impugnata sulle ragioni della mancata derubricazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 624 cod. pen.); considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonché all'eccessivo aumento della pena determinato ex artt. 81 cpv. e 61 n. 11 cod. pen. e alla susseguente mancata riduzione della stessa, è manifestamente infondato poiché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena - anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base - rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; osservato che nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto tanto in primo che in secondo grado attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 7 della sentenza impugnata e pg. 7 della sentenza di primo grado); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co deciso in Roma, il 12/09/2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i primi due motivi di ricorso, che contestano la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale del ricorrente per i reati contestati ed in relazione alla mancata riqualificazione del fatto di cui al capo A) nella più lieve ipotesi di cui all'art. 624 cod. pen., sono indeducibili poiché fondati su profili che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 4 e ss. della sentenza impugnata sul compendio probatorio gravante sul prevenuto e pag. 6 della sentenza impugnata sulle ragioni della mancata derubricazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 624 cod. pen.); considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonché all'eccessivo aumento della pena determinato ex artt. 81 cpv. e 61 n. 11 cod. pen. e alla susseguente mancata riduzione della stessa, è manifestamente infondato poiché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena - anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base - rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; osservato che nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto tanto in primo che in secondo grado attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 7 della sentenza impugnata e pg. 7 della sentenza di primo grado); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co deciso in Roma, il 12/09/2
Sentenza Cassazione n. 48592/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris