Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 novembre 1966

Cassazione n. 45944/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il 16/11/1966 avverso l'ordinanza del 02/07/2021 del Tribunale del riesame di Roma udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le richieste del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma ex art. 309 cod. proc. pen. che ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal G.i.p. distrettuale con provvedimento del 9 aprile 2021 in ordine ai delitti di partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico (capo A) ed ai reati fine di illecita cessione di consistenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo di eroina (capo T) ex artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

In particolare, secondo la contestazione provvisoria, [OSCURATO:PERSONA] è accusato di essere lo stabile fornitore di sostanza stupefacente del tipo eroina dell'associazione dedita al narcotraffico capeggiata dal [OSCURATO:PERSONA], con particolare riferimento alla sua territoriale articolazione nella "piazza di spaccio" in via dell'Archeologia; in Roma dal 2016 e tuttora in atto, quanto all'attività associativa, da ottobre 2017 a luglio 2018 quanto ai reati fine di cui al capo T. Secondo il Tribunale di Roma la contestazione in ordine al delitto associativo ed ai reati fini sarebbe fondata sulle dichiarazioni di collaboratori di giustizia riscontrate dall'accertata attività di spaccio monitorata attraverso impianto di videoripresa che registrava la continuativa attività con cui il sodalizio e i relativi componenti effettuavano le numerosissime cessioni di sostanze stupefacenti in favore degli avventori, ritenendo il Collegio riscontrate la parte della dichiarazione del Pinto che faceva riferimento al ricorrente quale colui che riforniva stabilmente il sodalizio di sostanza stupefacente del tipo eroina con cadenza settimanale; riscontri ottenuti dalle attività di polizia giudiziaria che avevano accertato che l'autovettura del ricorrente (intestata alla madre della moglie), che era stata monitorata mentre effettuava tragitti e fermate compatibili con quelli tesi alla cessione della sostanza, corrispondeva per modello e colore a quella indicata dal collaboratore di giustizia, nonché dal rinvenimento nel corso della perquisizione, dopo che alcuni mesi prima il Chukwu era stato visto effettuare in compagnia della moglie operazioni di trasbordo di una busta compatibile con la cessione di sostanza stupefacente, di una ingente somma di denaro in contante contenuta in una busta con all'interno scontrini rilasciati per acquisti alcuni giorni prima da un negozio alla madre di [OSCURATO:PERSONA].

2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], deduce i motivi di seguito indicati.

2.1. Vizi cumulativi di motivazione, travisamento della prova e violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria quanto al capo A) di partecipe all'associazione dedita al narcotraffico.

Censura la parte della motivazione che non avrebbe fornito adeguata motivazione ai dettagliati motivi di ricorso attraverso cui era stato fatto presente che, a fronte di un sodalizio criminale la cui fattispecie interesserebbe il periodo intercorrente tra la fine del 2016 all'aprile del 2021, le condotte di approvvigionamento che riguarderebbero il ricorrente sono state dalla stessa pubblica accusa limitate al periodo intercorrente tra ottobre 2017 e luglio 2018, sporadiche cessioni che non sono idonee a dimostrare quella stabile relazione idonea a fondare l'appartenenza associativa che la giurisprudenza di questa Corte ritiene sussistere nei rapporti tra acquirente e venditore di sostanza stupefacente; né è possibile, in assenza di ulteriori elementi, ritenere che dette forniture siano proseguite, evenienza che risulterebbe esclusa dalla stessa imputazione formulata al capo T); dato non preso in esame al Tribunale del riesame tanto più rilevante in quanto l'ultima delle forniture sarebbe intervenuta tre anni prima rispetto alla sua apprezzata perdurante partecipazione all'associazione che, proprio per il lungo lasso di tempo intercorrente, risulta illogicamente prospettata.

Il ricorrente ha inoltre messo in evidenza come le dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia non risultino per nulla riscontrate a vicenda avendo il Collegio della cautela errato nell'applicazione dei criteri di valutazione necessari ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen. fornendo sul punto una motivazione apparente.

Ed invero, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] raccolte nel primo interrogatorio, in cui aveva parlato di un "nero" in ordine al quale non sapeva riferire nulla, sarebbero divergenti da quelle del secondo, in cui affermava che il rifornimento di un chilo e mezzo o due di sostanza stupefacente del tipo eroina avveniva da un magrebino; [OSCURATO:PERSONA] avrebbe invece fatto riferimento a fornitore di una certa età, di colore, che vendeva lo stupefacente nei pressi di [OSCURATO:PERSONA], il Refrigeri aveva invece indicato un marocchino che abitava in Torpignattara.

La difesa poneva in evidenza anche le contraddizioni presenti nei due interrogatori del Pinto quanto al numero di volte in cui aveva accompagnato il Longo; dichiarazioni in correità che pertanto sarebbero prive del carattere individualizzante.

La difesa censura, inoltre, la mancata risposta alle critiche portate in sede di riesame agli apprezzati riscontri che, oltre che non determinanti in quanto relativi alla moglie e non al ricorrente, hanno ad oggetto osservazioni di polizia giudiziaria effettuate tra febbraio e aprile 2019, periodo in cui, sulla base della data relativa alla contestazione dei reati fine, si sarebbe interrotta ogni condotta afferente alla partecipazione al sodalizio.

Neppure rilevante risulterebbe la circostanza che la busta con all'interno i soldi rinvenuta nell'abitazione del ricorrente fosse proveniente dalla [OSCURATO:PERSONA] madre del Longo, posto che il Pinto aveva dichiarato che i rapporti con Wilson (nome poi ricondotto al ricorrente) erano tenuti direttamente dal Longo; l'attribuzione della busta - al cui interno sono stati rinvenuti i soldi - dal Longo a Chukwu presupporrebbe una serie di salti logici che il Tribunale non ha potuto adeguatamente motivare, né ha potuto escludere che il denaro rinvenuto fosse attribuibile alla coniuge del ricorrente ovvero conseguenza di una vincita al gioco. 2.2.

Vizi cumulativi di motivazione, travisamento della prova e violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria quanto ai delitti contestati al capo T. Il ricorrente si riporta a quanto già espresso in ordine al capo A.

2.3. Vizi cumulativi di motivazione e violazione di legge con riferimento all'art. 274 cod. proc. pen. tenuto conto che il provvedimento impugnato è fondato sulla permanenza dei rapporti del ricorrente con l'associazione sino all'attualità, a fronte della concreta contestazione che ha riguardato il circoscritto periodo intercorrente tra dicembre 2017 e dicembre 2018. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato

2. Il primo motivo di ricorso in cui vengono in forma eterogenea dedotte questioni anche involgenti il precluso merito è, nel suo complesso, infondato.

2.1. Deve essere ribadito il principio di diritto secondo cui, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare se la decisione impugnata abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto il collegio ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460), dovendo qualificarsi inammissibile il ricorso per cassazione quando i motivi censurano una differente interpretazione del quadro indiziario, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri (Sez. 5, n. 2459 del 17/04/2000, Garasto L, Rv. 216367) o una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884).

2.2. Ciò posto, si osserva che la difesa del ricorrente ponga a fondamento delle proprie censure la perimetrazione cronologica prevista per il capo T, e su tale dato sviluppi gran parte delle critiche avendo il Tribunale del riesame preso come riferimento il più esteso periodo riconnpreso nella contestazione della fattispecie associativa finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di cui al capo A. Generica si palesa pertanto la critica portata dalla difesa alla parte del provvedimento che ha invece fornito adeguata risposta (pag. 13) ritenendo la condotta associativa perdurante, dato evidente proprio in ragione delle condotte 4 <-7 che il ricorrente vorrebbe paradossalmente ed illogicamente escludere sulla base dell'erronea premessa che vorrebbe far arretrare la cessazione della condotta partecipativa (luglio 2018) rapportandola a quella cronologicamente determinata al capo T. Generico e versato in fatto risulta, inoltre, il ricorso nella parte in cui, pur deducendo l'omessa risposta in ordine ai rilievi posti in sede di riesame, logicamente confutati dal Collegio della cautela, di fatto ponga questa Corte al diretto cospetto delle propalazioni dei collaboratori di giustizia, riportandone alcuni brani estrapolati dagli atti di indagine, operazione preclusa in sede di legittimità.

È inammissibile, infatti, il motivo di ricorso per cassazione che censura l'erronea applicazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. se è fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e) , cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della decisione di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266924).

Logica invece risulta la motivazione che il Tribunale ha espresso in ordine alla ritenuta attendibilità dei collaboratori di giustizia, fondata proprio sulla riscontrata corrispondenza tra le dichiarazioni e quanto accertato a seguito delle riprese video effettuate nella "zona di spaccio", complessiva valutazione che aveva ad oggetto l'associazione dedita al narcotraffico retta da [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale della cautela ha ritenuto i collaboratori di giustizia, con particolare riferimento alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], più preciso sul punto, riscontrate là dove riguardavano la partecipazione del Chukwu al sodalizio in quanto individuato nella persona che riforniva il Longo con cadenza settimanale di sostanza stupefacente del tipo eroina per quantità di circa due chilogrammi per volta; parte della dichiarazione che il ricorrente, attraverso una non consentita parcellizzata analisi degli elementi complessivamente esaminati, afferma non sia stata riscontrata, nonostante il significativo rinvenimento, a seguito di perquisizione, della busta con all'interno la somma in contante di circa 13.000; busta che, sequestrata nell'abitazione occupata dal ricorrente, sulla base degli scontrini rinvenuti all'interno, si accertava fosse stata nella diretta disponibilità del nucleo della madre del Longo e del suo convivente [OSCURATO:PERSONA], persona, quest'ultima, indicata dal collaboratore come colui che teneva i contatti con Chukwu quando gli appuntamenti, che venivano decisi di volta in volta solo in occasione degli incontri finalizzati alla cessione ed il pagamento dello stupefacente, subivano imprevisti.

Ardito, in verità, risulta il tentativo del ricorrente di ritenere tale dato non significativo sia attraverso una irragionevole esclusione della vicenda in quanto asseritamente non ricompresa nel perimetro della contestazione di cui al capo T, sia attraverso un'apodittica quanto illogica richiesta di ricostruzione del percorso che avrebbe fatto la busta e del come sia pervenuta al ricorrente, non prendendo però in considerazione che il percorso della busta era corrispondente alle dichiarazioni del Pinto, sia quanto ad individuazione del fornitore, sia in ordine alle modalità di pagamento dello stupefacente del tipo eroina che riferiva avvenisse in contante, elementi idonei a costituire evidente riscontro alle dichiarazioni del collaboratore.

La qualità dei riscontri alle dichiarazioni, inoltre, è stata apprezzata anche in ordine alla corrispondenza dell'autovettura utilizzata dal ricorrente negli incontri (per la cessione e il pagamento dello stupefacente), e attraverso l'esame del monitoraggio degli spostamenti del mezzo in questione che risultavano compatibili, quanto a luoghi di incontro, con quelli che il collaboratore aveva riferito essere stati effettuati con il Longo.

Corretta verifica operata dal Tribunale della cautela conforme al principio di diritto di questa Suprema Corte secondo cui non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente" che altrimenti escluderebbero rilevanza alla chiamata in correità, in quanto la prova si fonderebbe solo su tali elementi esterni (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260607).

Non può, infatti, pretendersi una completa sovrapponibilità, tanto più nella attuale fase cautelare, degli elementi d'accusa forniti dai dichiaranti, dovendosi invece privilegiare l'aspetto sostanziale della loro concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere (Sez. 2, n. 13473 del 04/03/2008, Lucchese, Rv. 239744).

Né risulta fondata la pretesa del ricorrente di vedere delimitato il campo dei riscontri ai soli episodi di cessione della sostanza acquistata dal Longo in cui il collaboratore era personalmente presente (esplicita la parte del ricorso che ipotizza esserci state due sole cessioni): ciò che è oggetto del riscontro, infatti, non è l'attività di cessione in cui il collaboratore Pinto ha dichiarato di essere state presente, ma il contenuto della dichiarazione nella parte in cui fa riferimento alla continua e stabile cessione da parte del ricorrente di una consistente quantità di sostanza stupefacente del tipo eroina, stabile rifornimento che è stato apprezzato dal Tribunale quale elemento determinante per la ritenuta partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico anche in ragione della conoscenza e stretto legame esistente tra il capo della organizzazione ed il ricorrente a pieno titolo inserito nel sodalizio.

Sotto detto aspetto deve essere ribadito il consolidato principio di diritto secondo cui (Sez. 6, n. 47304 del 12/11/2015, Messina, Rv. 265355) allorché il chiamante in correità renda dichiarazioni che concernono una pluralità di fatti- reato commessi dallo stesso soggetto e ripetuti nel tempo, l'elemento di riscontro esterno per alcuni di essi fornisce sul piano logico la necessaria integrazione probatoria della chiamata anche in ordine agli altri, purché sussistano ragioni idonee a suffragare tale giudizio e ad imporre una valutazione unitaria delle dichiarazioni accusatorie, quali l'identica natura dei fatti in questione, l'identità dei protagonisti, o di alcuni di essi, e l'inserirsi dei fatti in un rapporto intersoggettivo unico e continuativo.

Situazioni corrispondente a quella in esame in cui il Tribunale ha adeguatamente apprezzato anche la compatibilità del tragitto monitorato dell'auto in uso a Chukwu rispetto al tragitto e luogo d'appuntamento indicato dal collaboratore di giustizia.

Proprio la conferma dello stabile contributo offerto dal ricorrente al sodalizio per mezzo di un continuativo approvvigionamento protrattosi nel tempo ed accertato essere avvenuto anche successivamente alla formale contestazione dei fatti di illecita cessione di cui al capo T, oltre che la diretta conoscenza del Longo da parte del Chukwu, portano a ritenere adeguata la spiegazione fornita dal Collegio della cautela che intravede in tale condotta la dimostrazione della partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (si veda ex multis, Sez. 5, n. 11899 del 05/11/1997, Saletta M, Rv. 209646; Sez. 5, n. 10077 del 23/09/1997, Bruciati, Rv. 208822; Sez. 1, n. 825 del 02/11/1995 - dep. 1996, Marino, Rv. 203489; Sez. 6, n. 4800 del 15/02/1993, Barlow, Rv. 194539; Sez. 4, n. 2759 del 09/12/1992 - dep. 1993, Giannoccaro, Rv. 194099) Quanto alla possibilità che condotte parallele poste in essere da persone accomunate dall'identico interesse di realizzazione del profitto mediante il commercio di droga integrino quel contributo necessario ai fini della partecipazione alla medesima associazione, rilevante risulta l'arresto di questa Corte secondo cui, in ipotesi di esistenza di un vincolo durevole che accomuna il fornitore di droga agli acquirenti, che in via continuativa la ricevono per immetterla nel mercato del consumo, né la diversità di scopo personale, né la diversità dell'utile, ovvero il contrasto tra gli interessi economici che i singoli partecipi si propongono di ottenere dallo svolgimento dell'intera attività criminale costituisce ostacolo alla costituzione del vincolo associativo e alla realizzazione del fine comune (Sez. 6, n. 3509 del 10/01/2012, Ambrosio, Rv. 251574).

Contributo del Chukwu al sodalizio individuato nello stabile e duraturo approvvigionamento che risulta solo genericamente confutato dal ricorrente proteso invece a smentire la valenza indiziaria dei riscontri che davano conto delle plurime e frequenti cessioni e la portata delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, senza però effettuare alcuna concreta critica alla parte della decisione che ha attribuito alla condotta simile valenza.3.

Le ragioni sopra sviluppate anche con riferimento alla contestazione dei reati fine nei termini della perimetrazione cronologica dell'imputazione contenuta nel capo T relativa a plurimi fatti di cessione di sostanza stupefacente del tipo eroina, portano a ritenere generico e manifestamente infondato il secondo motivo in cui il ricorrente rivolge censure alla citata parte del provvedimento.

4. Manifestamente infondato risulta l'ultimo motivo di ricorso quanto ad esigenze cautelari specie sotto il profilo della loro attualità.

Deve rilevarsi, rifacendosi a principio di diritto costituente ius receptum, che in tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la sussistenza delle esigenze cautelari, rispetto a condotte esecutive risalenti nel tempo, deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, in quanto tale fattispecie associativa è qualificata unicamente dai reati fine e non postula necessariamente l'esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazioni del vincolo associativo previste per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., di talché, risulta ad essa inapplicabile la regola di esperienza, elaborata per quest'ultimo delitto, circa la tendenziale stabilità del sodalizio in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale o lo scioglimento del gruppo (Sez. 6, n. 3096 del 28/12/2017, 2018, Busillo, Rv. 272153).

Deve, altresì, essere puntualizzato che in ordine al delitto di cui all'art. 74, cit., ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, per la cui prova contraria assume rilievo il fattore temporale, ove esso sia di notevole consistenza, cosicché è necessario che l'ordinanza cautelare motivi in ordine alla rilevanza del tempo trascorso, indicando specifici elementi di fatto idonei a dimostrare l'attualità delle esigenze cautelari (Sez. 6, n. 53028 del 06/11/2017, Battaglia, Rv. 271576).

Smentite le censure rivolte a circoscrivere la durata della condotta associativa contestata nel capo A nei limiti di cui ai reati fine di cui al capo T, corretta e completa, allora, risulta la motivazione contenuta nel provvedimento con riferimento alla posizione del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] della cautela ha provveduto ad evidenziare, conformemente ai principi di diritto sopra espressi, dopo aver ripercorso nel dettaglio la consistenza e gravità delle condotte di reato contestate, gli elementi significativi del pericolo, attuale e concreto, di recidiva, da un lato, ed adeguatezza della misura cautelare in carcere, medio tempore sostituita, dall'altro ha osservato come, contrariamente a quanto in quella sede prospettato dalla difesa del ricorrente, le condotte associative fossero state monitorate anche in occasione dei controlli rivolti all'autovettura in uso al ricorrente e della perquisizione che aveva portato al sequestro dell'ingente somma di denaro; fatti risalenti al giugno 2019 che sono stati correttamente valutati per nulla remoti.

Motivazione che il ricorrente confuta attraverso la pedissequa ripetizione della censura in ordine alla quale vi è stata una completa e logica risposta da parte del Tribunale che ha ritenuto non rilevante il fatto che il ricorrente fosse in Italia da circa dieci anni e che avesse nel frangente formato una famiglia.

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, secondo quanto previsto dall'art. 616, c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il 16/11/1966 avverso l'ordinanza del 02/07/2021 del Tribunale del riesame di Roma udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le richieste del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma ex art. 309 cod. proc. pen. che ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal G.i.p. distrettuale con provvedimento del 9 aprile 2021 in ordine ai delitti di partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico (capo A) ed ai reati fine di illecita cessione di consistenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo di eroina (capo T) ex artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. In particolare, secondo la contestazione provvisoria, [OSCURATO:PERSONA] è accusato di essere lo stabile fornitore di sostanza stupefacente del tipo eroina dell'associazione dedita al narcotraffico capeggiata dal [OSCURATO:PERSONA], con particolare riferimento alla sua territoriale articolazione nella "piazza di spaccio" in via dell'Archeologia; in Roma dal 2016 e tuttora in atto, quanto all'attività associativa, da ottobre 2017 a luglio 2018 quanto ai reati fine di cui al capo T. Secondo il Tribunale di Roma la contestazione in ordine al delitto associativo ed ai reati fini sarebbe fondata sulle dichiarazioni di collaboratori di giustizia riscontrate dall'accertata attività di spaccio monitorata attraverso impianto di videoripresa che registrava la continuativa attività con cui il sodalizio e i relativi componenti effettuavano le numerosissime cessioni di sostanze stupefacenti in favore degli avventori, ritenendo il Collegio riscontrate la parte della dichiarazione del Pinto che faceva riferimento al ricorrente quale colui che riforniva stabilmente il sodalizio di sostanza stupefacente del tipo eroina con cadenza settimanale; riscontri ottenuti dalle attività di polizia giudiziaria che avevano accertato che l'autovettura del ricorrente (intestata alla madre della moglie), che era stata monitorata mentre effettuava tragitti e fermate compatibili con quelli tesi alla cessione della sostanza, corrispondeva per modello e colore a quella indicata dal collaboratore di giustizia, nonché dal rinvenimento nel corso della perquisizione, dopo che alcuni mesi prima il Chukwu era stato visto effettuare in compagnia della moglie operazioni di trasbordo di una busta compatibile con la cessione di sostanza stupefacente, di una ingente somma di denaro in contante contenuta in una busta con all'interno scontrini rilasciati per acquisti alcuni giorni prima da un negozio alla madre di [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], deduce i motivi di seguito indicati. 2.1. Vizi cumulativi di motivazione, travisamento della prova e violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria quanto al capo A) di partecipe all'associazione dedita al narcotraffico. Censura la parte della motivazione che non avrebbe fornito adeguata motivazione ai dettagliati motivi di ricorso attraverso cui era stato fatto presente che, a fronte di un sodalizio criminale la cui fattispecie interesserebbe il periodo intercorrente tra la fine del 2016 all'aprile del 2021, le condotte di approvvigionamento che riguarderebbero il ricorrente sono state dalla stessa pubblica accusa limitate al periodo intercorrente tra ottobre 2017 e luglio 2018, sporadiche cessioni che non sono idonee a dimostrare quella stabile relazione idonea a fondare l'appartenenza associativa che la giurisprudenza di questa Corte ritiene sussistere nei rapporti tra acquirente e venditore di sostanza stupefacente; né è possibile, in assenza di ulteriori elementi, ritenere che dette forniture siano proseguite, evenienza che risulterebbe esclusa dalla stessa imputazione formulata al capo T); dato non preso in esame al Tribunale del riesame tanto più rilevante in quanto l'ultima delle forniture sarebbe intervenuta tre anni prima rispetto alla sua apprezzata perdurante partecipazione all'associazione che, proprio per il lungo lasso di tempo intercorrente, risulta illogicamente prospettata. Il ricorrente ha inoltre messo in evidenza come le dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia non risultino per nulla riscontrate a vicenda avendo il Collegio della cautela errato nell'applicazione dei criteri di valutazione necessari ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen. fornendo sul punto una motivazione apparente. Ed invero, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] raccolte nel primo interrogatorio, in cui aveva parlato di un "nero" in ordine al quale non sapeva riferire nulla, sarebbero divergenti da quelle del secondo, in cui affermava che il rifornimento di un chilo e mezzo o due di sostanza stupefacente del tipo eroina avveniva da un magrebino; [OSCURATO:PERSONA] avrebbe invece fatto riferimento a fornitore di una certa età, di colore, che vendeva lo stupefacente nei pressi di [OSCURATO:PERSONA], il Refrigeri aveva invece indicato un marocchino che abitava in Torpignattara. La difesa poneva in evidenza anche le contraddizioni presenti nei due interrogatori del Pinto quanto al numero di volte in cui aveva accompagnato il Longo; dichiarazioni in correità che pertanto sarebbero prive del carattere individualizzante. La difesa censura, inoltre, la mancata risposta alle critiche portate in sede di riesame agli apprezzati riscontri che, oltre che non determinanti in quanto relativi alla moglie e non al ricorrente, hanno ad oggetto osservazioni di polizia giudiziaria effettuate tra febbraio e aprile 2019, periodo in cui, sulla base della data relativa alla contestazione dei reati fine, si sarebbe interrotta ogni condotta afferente alla partecipazione al sodalizio. Neppure rilevante risulterebbe la circostanza che la busta con all'interno i soldi rinvenuta nell'abitazione del ricorrente fosse proveniente dalla [OSCURATO:PERSONA] madre del Longo, posto che il Pinto aveva dichiarato che i rapporti con Wilson (nome poi ricondotto al ricorrente) erano tenuti direttamente dal Longo; l'attribuzione della busta - al cui interno sono stati rinvenuti i soldi - dal Longo a Chukwu presupporrebbe una serie di salti logici che il Tribunale non ha potuto adeguatamente motivare, né ha potuto escludere che il denaro rinvenuto fosse attribuibile alla coniuge del ricorrente ovvero conseguenza di una vincita al gioco. 2.2. Vizi cumulativi di motivazione, travisamento della prova e violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria quanto ai delitti contestati al capo T. Il ricorrente si riporta a quanto già espresso in ordine al capo A. 2.3. Vizi cumulativi di motivazione e violazione di legge con riferimento all'art. 274 cod. proc. pen. tenuto conto che il provvedimento impugnato è fondato sulla permanenza dei rapporti del ricorrente con l'associazione sino all'attualità, a fronte della concreta contestazione che ha riguardato il circoscritto periodo intercorrente tra dicembre 2017 e dicembre 2018. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato 2. Il primo motivo di ricorso in cui vengono in forma eterogenea dedotte questioni anche involgenti il precluso merito è, nel suo complesso, infondato. 2.1. Deve essere ribadito il principio di diritto secondo cui, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare se la decisione impugnata abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto il collegio ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460), dovendo qualificarsi inammissibile il ricorso per cassazione quando i motivi censurano una differente interpretazione del quadro indiziario, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri (Sez. 5, n. 2459 del 17/04/2000, Garasto L, Rv. 216367) o una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884). 2.2. Ciò posto, si osserva che la difesa del ricorrente ponga a fondamento delle proprie censure la perimetrazione cronologica prevista per il capo T, e su tale dato sviluppi gran parte delle critiche avendo il Tribunale del riesame preso come riferimento il più esteso periodo riconnpreso nella contestazione della fattispecie associativa finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di cui al capo A. Generica si palesa pertanto la critica portata dalla difesa alla parte del provvedimento che ha invece fornito adeguata risposta (pag. 13) ritenendo la condotta associativa perdurante, dato evidente proprio in ragione delle condotte 4 <-7 che il ricorrente vorrebbe paradossalmente ed illogicamente escludere sulla base dell'erronea premessa che vorrebbe far arretrare la cessazione della condotta partecipativa (luglio 2018) rapportandola a quella cronologicamente determinata al capo T. Generico e versato in fatto risulta, inoltre, il ricorso nella parte in cui, pur deducendo l'omessa risposta in ordine ai rilievi posti in sede di riesame, logicamente confutati dal Collegio della cautela, di fatto ponga questa Corte al diretto cospetto delle propalazioni dei collaboratori di giustizia, riportandone alcuni brani estrapolati dagli atti di indagine, operazione preclusa in sede di legittimità. È inammissibile, infatti, il motivo di ricorso per cassazione che censura l'erronea applicazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. se è fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e) , cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della decisione di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266924). Logica invece risulta la motivazione che il Tribunale ha espresso in ordine alla ritenuta attendibilità dei collaboratori di giustizia, fondata proprio sulla riscontrata corrispondenza tra le dichiarazioni e quanto accertato a seguito delle riprese video effettuate nella "zona di spaccio", complessiva valutazione che aveva ad oggetto l'associazione dedita al narcotraffico retta da [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale della cautela ha ritenuto i collaboratori di giustizia, con particolare riferimento alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], più preciso sul punto, riscontrate là dove riguardavano la partecipazione del Chukwu al sodalizio in quanto individuato nella persona che riforniva il Longo con cadenza settimanale di sostanza stupefacente del tipo eroina per quantità di circa due chilogrammi per volta; parte della dichiarazione che il ricorrente, attraverso una non consentita parcellizzata analisi degli elementi complessivamente esaminati, afferma non sia stata riscontrata, nonostante il significativo rinvenimento, a seguito di perquisizione, della busta con all'interno la somma in contante di circa 13.000; busta che, sequestrata nell'abitazione occupata dal ricorrente, sulla base degli scontrini rinvenuti all'interno, si accertava fosse stata nella diretta disponibilità del nucleo della madre del Longo e del suo convivente [OSCURATO:PERSONA], persona, quest'ultima, indicata dal collaboratore come colui che teneva i contatti con Chukwu quando gli appuntamenti, che venivano decisi di volta in volta solo in occasione degli incontri finalizzati alla cessione ed il pagamento dello stupefacente, subivano imprevisti. Ardito, in verità, risulta il tentativo del ricorrente di ritenere tale dato non significativo sia attraverso una irragionevole esclusione della vicenda in quanto asseritamente non ricompresa nel perimetro della contestazione di cui al capo T, sia attraverso un'apodittica quanto illogica richiesta di ricostruzione del percorso che avrebbe fatto la busta e del come sia pervenuta al ricorrente, non prendendo però in considerazione che il percorso della busta era corrispondente alle dichiarazioni del Pinto, sia quanto ad individuazione del fornitore, sia in ordine alle modalità di pagamento dello stupefacente del tipo eroina che riferiva avvenisse in contante, elementi idonei a costituire evidente riscontro alle dichiarazioni del collaboratore. La qualità dei riscontri alle dichiarazioni, inoltre, è stata apprezzata anche in ordine alla corrispondenza dell'autovettura utilizzata dal ricorrente negli incontri (per la cessione e il pagamento dello stupefacente), e attraverso l'esame del monitoraggio degli spostamenti del mezzo in questione che risultavano compatibili, quanto a luoghi di incontro, con quelli che il collaboratore aveva riferito essere stati effettuati con il Longo. Corretta verifica operata dal Tribunale della cautela conforme al principio di diritto di questa Suprema Corte secondo cui non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente" che altrimenti escluderebbero rilevanza alla chiamata in correità, in quanto la prova si fonderebbe solo su tali elementi esterni (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260607). Non può, infatti, pretendersi una completa sovrapponibilità, tanto più nella attuale fase cautelare, degli elementi d'accusa forniti dai dichiaranti, dovendosi invece privilegiare l'aspetto sostanziale della loro concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere (Sez. 2, n. 13473 del 04/03/2008, Lucchese, Rv. 239744). Né risulta fondata la pretesa del ricorrente di vedere delimitato il campo dei riscontri ai soli episodi di cessione della sostanza acquistata dal Longo in cui il collaboratore era personalmente presente (esplicita la parte del ricorso che ipotizza esserci state due sole cessioni): ciò che è oggetto del riscontro, infatti, non è l'attività di cessione in cui il collaboratore Pinto ha dichiarato di essere state presente, ma il contenuto della dichiarazione nella parte in cui fa riferimento alla continua e stabile cessione da parte del ricorrente di una consistente quantità di sostanza stupefacente del tipo eroina, stabile rifornimento che è stato apprezzato dal Tribunale quale elemento determinante per la ritenuta partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico anche in ragione della conoscenza e stretto legame esistente tra il capo della organizzazione ed il ricorrente a pieno titolo inserito nel sodalizio. Sotto detto aspetto deve essere ribadito il consolidato principio di diritto secondo cui (Sez. 6, n. 47304 del 12/11/2015, Messina, Rv. 265355) allorché il chiamante in correità renda dichiarazioni che concernono una pluralità di fatti- reato commessi dallo stesso soggetto e ripetuti nel tempo, l'elemento di riscontro esterno per alcuni di essi fornisce sul piano logico la necessaria integrazione probatoria della chiamata anche in ordine agli altri, purché sussistano ragioni idonee a suffragare tale giudizio e ad imporre una valutazione unitaria delle dichiarazioni accusatorie, quali l'identica natura dei fatti in questione, l'identità dei protagonisti, o di alcuni di essi, e l'inserirsi dei fatti in un rapporto intersoggettivo unico e continuativo. Situazioni corrispondente a quella in esame in cui il Tribunale ha adeguatamente apprezzato anche la compatibilità del tragitto monitorato dell'auto in uso a Chukwu rispetto al tragitto e luogo d'appuntamento indicato dal collaboratore di giustizia. Proprio la conferma dello stabile contributo offerto dal ricorrente al sodalizio per mezzo di un continuativo approvvigionamento protrattosi nel tempo ed accertato essere avvenuto anche successivamente alla formale contestazione dei fatti di illecita cessione di cui al capo T, oltre che la diretta conoscenza del Longo da parte del Chukwu, portano a ritenere adeguata la spiegazione fornita dal Collegio della cautela che intravede in tale condotta la dimostrazione della partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (si veda ex multis, Sez. 5, n. 11899 del 05/11/1997, Saletta M, Rv. 209646; Sez. 5, n. 10077 del 23/09/1997, Bruciati, Rv. 208822; Sez. 1, n. 825 del 02/11/1995 - dep. 1996, Marino, Rv. 203489; Sez. 6, n. 4800 del 15/02/1993, Barlow, Rv. 194539; Sez. 4, n. 2759 del 09/12/1992 - dep. 1993, Giannoccaro, Rv. 194099) Quanto alla possibilità che condotte parallele poste in essere da persone accomunate dall'identico interesse di realizzazione del profitto mediante il commercio di droga integrino quel contributo necessario ai fini della partecipazione alla medesima associazione, rilevante risulta l'arresto di questa Corte secondo cui, in ipotesi di esistenza di un vincolo durevole che accomuna il fornitore di droga agli acquirenti, che in via continuativa la ricevono per immetterla nel mercato del consumo, né la diversità di scopo personale, né la diversità dell'utile, ovvero il contrasto tra gli interessi economici che i singoli partecipi si propongono di ottenere dallo svolgimento dell'intera attività criminale costituisce ostacolo alla costituzione del vincolo associativo e alla realizzazione del fine comune (Sez. 6, n. 3509 del 10/01/2012, Ambrosio, Rv. 251574). Contributo del Chukwu al sodalizio individuato nello stabile e duraturo approvvigionamento che risulta solo genericamente confutato dal ricorrente proteso invece a smentire la valenza indiziaria dei riscontri che davano conto delle plurime e frequenti cessioni e la portata delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, senza però effettuare alcuna concreta critica alla parte della decisione che ha attribuito alla condotta simile valenza.3. Le ragioni sopra sviluppate anche con riferimento alla contestazione dei reati fine nei termini della perimetrazione cronologica dell'imputazione contenuta nel capo T relativa a plurimi fatti di cessione di sostanza stupefacente del tipo eroina, portano a ritenere generico e manifestamente infondato il secondo motivo in cui il ricorrente rivolge censure alla citata parte del provvedimento. 4. Manifestamente infondato risulta l'ultimo motivo di ricorso quanto ad esigenze cautelari specie sotto il profilo della loro attualità. Deve rilevarsi, rifacendosi a principio di diritto costituente ius receptum, che in tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la sussistenza delle esigenze cautelari, rispetto a condotte esecutive risalenti nel tempo, deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, in quanto tale fattispecie associativa è qualificata unicamente dai reati fine e non postula necessariamente l'esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazioni del vincolo associativo previste per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., di talché, risulta ad essa inapplicabile la regola di esperienza, elaborata per quest'ultimo delitto, circa la tendenziale stabilità del sodalizio in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale o lo scioglimento del gruppo (Sez. 6, n. 3096 del 28/12/2017, 2018, Busillo, Rv. 272153). Deve, altresì, essere puntualizzato che in ordine al delitto di cui all'art. 74, cit., ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, per la cui prova contraria assume rilievo il fattore temporale, ove esso sia di notevole consistenza, cosicché è necessario che l'ordinanza cautelare motivi in ordine alla rilevanza del tempo trascorso, indicando specifici elementi di fatto idonei a dimostrare l'attualità delle esigenze cautelari (Sez. 6, n. 53028 del 06/11/2017, Battaglia, Rv. 271576). Smentite le censure rivolte a circoscrivere la durata della condotta associativa contestata nel capo A nei limiti di cui ai reati fine di cui al capo T, corretta e completa, allora, risulta la motivazione contenuta nel provvedimento con riferimento alla posizione del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] della cautela ha provveduto ad evidenziare, conformemente ai principi di diritto sopra espressi, dopo aver ripercorso nel dettaglio la consistenza e gravità delle condotte di reato contestate, gli elementi significativi del pericolo, attuale e concreto, di recidiva, da un lato, ed adeguatezza della misura cautelare in carcere, medio tempore sostituita, dall'altro ha osservato come, contrariamente a quanto in quella sede prospettato dalla difesa del ricorrente, le condotte associative fossero state monitorate anche in occasione dei controlli rivolti all'autovettura in uso al ricorrente e della perquisizione che aveva portato al sequestro dell'ingente somma di denaro; fatti risalenti al giugno 2019 che sono stati correttamente valutati per nulla remoti. Motivazione che il ricorrente confuta attraverso la pedissequa ripetizione della censura in ordine alla quale vi è stata una completa e logica risposta da parte del Tribunale che ha ritenuto non rilevante il fatto che il ricorrente fosse in Italia da circa dieci anni e che avesse nel frangente formato una famiglia. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, secondo quanto previsto dall'art. 616, c
Sentenza Cassazione n. 45944/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris