CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26934/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 8560-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA], ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore„ elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 5098/6/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di CATANIA, depositata il 27/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 08560 sez. MT - ud. 13-05-2021 -2- n.856012020 (1389) RILEVATO: che l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso una sentenza CTR Sicilia, sezione staccata di Catania, di rigetto dell'appello da essa proposto contro una decisione della CTP di Ragusa, la quale, accogliendo il ricorso del contribuente DISTEFANO Angelo avverso il diniego di rimborso del 90% dell'IRPEF da lui versata negli anni 1990, 1991 e 1992 su redditi di lavoro subordinato, per essere il contribuente [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] dagli eventi sismici del dicembre 1990, aveva ritenuto che detto rimborso spettasse al contribuente ai sensi dell'art. 9 comma 17 della legge n. 289 del 2002; CONSIDERATO: che il ricorso è affidato a due motivi; che, con il primo motivo, l'Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione artt. 18, 19 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 cod. proc. civ., in quanto la CTR avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo del contribuente, per non avere egli né indicato il quantum richiesto, né fornito la prova di avere versato quanto poi chiesto in restituzione all'ufficio; che, con il secondo motivo, l'Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione art. 1 comma 665 della legge n. 190 del 2014, così come modificato dall'art. 16 octies del d.l. n. 91 del 2017, convertito dalla legge n. 123 del 2017, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., in quanto la normativa da ultimo citata era applicabile al presente giudizio, essendo stata la sentenza impugnata depositata il 27 agosto 2019 e c.. 2:02.0 b'S-c quindi dopo l'entrata in vigore del citato art. 16 octies del d.l. n. 91 del 2017 (13 agosto 2017); pertanto le somme da corrispondere al contribuente erano destinate a ridursi in percentuale, nel caso che gli importi complessivi dovuti eccedessero le risorse stanziate in bilancio; che, pertanto, l'Agenzia delle entrate ha chiesto l'emissione di una sentenza, che circoscrivesse espressamente la condanna "nei limiti di cui all'art. 1 comma 665 della legge n. 190 del 2014" ovvero che desse atto della cessata materia del contendere, potendosi provvedere direttamente alla liquidazione in sede amministrativa, nei limiti indicati dalla norma sopravvenuta; che, inoltre, l'Agenzia delle entrate ricorrente ha segnalato una vistosa contraddizione contenuta nella sentenza impugnata, in quanto la stessa, pur avendo affermato che la normativa da ultimo citata non aveva inciso sul diritto al rimborso da parte del contribuente, ha poi richiamato una giurisprudenza di legittimità (precisamente Cass. n. 8373 del 2015), alla stregua della quale lo ius superveniens anzidetto non sarebbe stato applicabile neppure nella fase esecutiva del rimborso; che il contribuente non si è costituito; che non è stata riscontrata l'evidenza decisoria del giudizio, per mancanza di precedenti specifici, si che è parso opportuno trasmettere il fascicolo alla sezione ordinaria, ex art. 375 cod. proc. civ.; P.O.M. Rinvia a nuovo ruolo e dispone che la Cancelleria trasmetta il presente fascicolo alla sezione quinta ordinaria. Così deciso in Roma il 13 maggio 2021. [OSCURATO:PERSONA]°L° ES-00- U 0-9-..24.. d .Mauro OCCI 'DEPOSITATA 1N CANCR