CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 marzo 1969
Cassazione n. 20851/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/03/1969 avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di violenza privata di cui all'art. 610 cod. pen. (capo B); Considerato che il primo motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è manifestamente infondato in quanto, con corretta e non illogica argomentazione di cui a pag. 5 della sentenza impugnata, il giudice di merito, richiamando la giurisprudenza di questa Corte secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca del suo racconto, ha ritenuto pienamente attendibili, chiare e lineari le deposizioni delle persone offese, non rilevando alcuna discrepanza con quanto emerso in fase d'indagine. La ricostruzione dei fatti effettuata da Caiazza e Bortone trova, inoltre, perfetto riscontro in quanto riportato dalla testimone [OSCURATO:PERSONA], apparendo invece del tutto illogica e non credibile la versione alternativa proposta dall'imputato; Rilevato che il secondo motivo di gravame, che denunzia violazione di legge in relazione alla mancata pronuncia di sentenza di non doversi procedere per mancanza di querela da parte di [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato perché lamenta violazione di norme smentita dagli atti processuali, così come risulta dalla presenza di formale denuncia querela da parte di [OSCURATO:PERSONA], resa in data 29/06/2018 e sufficiente ad escludere la mancanza della condizione di procedibilità lamentata dalla difesa; Ritenuto che il terzo ed ultimo motivo, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., è generico, perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici, ed è, inoltre, non consentito in sede di legittimità e manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 7 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv.265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 maggio 2025 Il onzsiglie