CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27685/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2022 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 17 febbraio 2022, ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Parma, emessa in data 13 febbraio 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 56-628 e 582 cod. pen. Considerato che l'unico motivo dei ricorsi presentati, con unico atto, dal difensore di entrambi gli imputati, con il quale si contesta la qualificazione giuridica del fatto in relazione agli artt. 393 e 610 cod. pen. per l'insussistenza del dolo specifico del reato di rapina, è privo di specificità e basato su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, non rivisitabile nel presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), i quali hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 23177 del 16/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276104), le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, la pag. 2 sulla sussistenza dell'elemento soggettivo e, conseguentemente, sulla corretta sussunzione del fatto ricostruito nel delitto contestato); osservato, inoltre, che le doglianze relative alla riqualificazione del fatto nel meno grave reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, che non risultano essere state previamente dedotte come specifico motivo di appello, non possono essere rilevate d'ufficio in questa sede perché presuppongono valutazioni di merito estranee al sindacato di legittimità; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d