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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 febbraio 2026

Cassazione n. 13483/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Laviani;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaLombardia n. 2524/2017, depositata il 7/6/2017.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/2/2026dal [OSCURATO:PERSONA];udito il sostituto Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA];udito, per l’Agenzia delle Entrate ricorrente, l’avv. dello Stato FabrizioUrbani Neri;udito, per la società controricorrente, l’avv. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2054/2018Numero sezionale 105/2026Numero di raccolta generale 13483/2026Data pubblicazione 09/05/20261.

S.A.B.A. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnò l’avviso di accertamenton.

T9B03BQ06819/2013 con il quale, in relazione all’anno 2008, eranostate riprese a tassazione una maggiore imposta IRES di € 294.477,00 euna maggiore imposta IRAP di € 51.324,00.

In particolare, l’Agenzia delleEntrate aveva contestato alla contribuente l’indeducibilità dellasvalutazione (pari a € 567.889,81) delle rimanenze di prodotti finali, dellequote di ammortamento relative agli utensili per lo stampaggio e deglisconti cassa pari a € 245.192,73.2.

La CTP di Milano accolse il ricorso, con sentenza poi confermatadalla CTR della [OSCURATO:PERSONA], la quale ritenne, quanto al primo rilievo, chel’Amministrazione non avesse dato prova del maggior valore dellerimanenze (che erano state valutate dalla società contribuente indiminuzione rispetto ai costi di produzione, sulla base del parametro deiprezzi all’importazione su analoghi beni di produzione cinese); quanto alsecondo rilievo, che fosse arbitrario l’assunto - fatto proprio dall’Agenziadelle Entrate - che la società avesse applicato l’illegittima aliquota del 65%a tutte le rimanenze, tenuto conto che essa aveva diritto di dedurreintegralmente il costo dei beni distrutti o comunque inutilizzabili in quantofacilmente deperibili; infine, con riguardo agli sconti, che ne andavaesclusa la natura finanziaria, trattandosi di “sconti mercantili previsti nelleoriginarie condizioni contrattuali”, da considerarsi “posta rettificativa deiricavi” e non già sconto finanziario, “perché il credito su cui calcolarlonasce dopo il periodo in cui si può usufruire dello sconto commerciale”.3.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, sullabase di tre motivi.

Resiste con controricorso la Saba.

La causa è statarimessa alla pubblica udienza del 18/2/2026.

Il Pubblico ministero, nellapersona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], hadepositato conclusioni scritte, nelle quali ha chiesto accogliersi il ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 2054/2018Numero sezionale 105/2026Numero di raccolta generale 13483/2026Data pubblicazione 09/05/20261.

Con il primo motivo, l’Amministrazione ricorrente deduce laviolazione e falsa applicazione degli artt. 9, 85 e 92 d.p.r. n. 917/1986 edegli artt. 2423, 2697 e 2727 c.c., per avere la CTR avallatol’abbattimento del valore delle rimanenze dei prodotti finiti (calcolato dallastessa società controricorrente in € 6.278.919,83, sulla base del metodocd.

LIFO a scatti annuali) in relazione al parametro del prezzo diimportazione di beni di produzione cinese, laddove, per individuarne il“valore normale”, “SABA avrebbe dovuto fare riferimento ai prezzi dellaconcorrenza sul mercato interno”, in applicazione dell’art. 9, comma 3, deld.p.r. n. 917/1986.2.

Il motivo è fondato.In alternativa al criterio dei costi specifici (utilizzabile quando i beni nonsono fungibili o comunque è possibile ricostruire il costo riferibile a ciascunbene), l’art. 92 TUIR consente di servirsi, per la valutazione dellerimanenze di magazzino, di quello forfettario denominato LIFO (last in,first out) a scatti annuali, che si fonda sull’assunto che le prime quantitàad uscire dal magazzino siano quelle entrate per ultime, confrontandorimanenze finali ed esistenze iniziali su base annuale.

Allorquando il valoredelle rimanenze, in tal modo determinato, sia superiore al valore normalemedio dell’ultimo mese dell’esercizio, è quest’ultimo a doversi assumerecome rilevante (art. 92, comma 5, TUIR; per una completa ricostruzionedel meccanismo, si rimanda a Cass., n. 10773/2023 e Cass., n.17863/2025).

Ebbene, a venire in questione, nella fattispecie in esame, èil parametro in virtù del quale debba essere individuato il “valorenormale”.

Al riguardo, l’art. 9, comma 3, TUIR, dispone che “per valorenormale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi considerati, siintende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizidella stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e almedesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui ibeni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo eNumero registro generale 2054/2018Numero sezionale 105/2026Numero di raccolta generale 13483/2026Data pubblicazione 09/05/2026nel luogo più prossimi.

Per la determinazione del valore normale si fariferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che hafornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini dellecamere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto deglisconti d’uso.

Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fariferimento ai provvedimenti in vigore”.

La società contribuente ha inveceancorato tale valore a quello rappresentato dal prezzo all’importazione dianaloghi beni di produzione cinese, con ciò adottando un parametroevidentemente eccentrico rispetto alle coordinate normative appenadeclinate, in mancanza di qualsivoglia dimostrazione che il mercato diriferimento della SABA fosse - per l’appunto - quello cinese e non, invece,quello nazionale (e che l’onere di provare valore normale, inteso comeminor valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato,spetti al contribuente è chiaramente affermato da Cass., n. 19647/2022).Pertanto, in mancanza di dimostrazione di un valore normale inferiore,deve ritenersi che illegittimamente la SABA si fosse discostata dal metodoLIFO, con conseguente legittima ripresa a tassazione da partedell’Amministrazione finanziaria.3.

Con il secondo motivo, è dedotta la violazione dell’art. 102, commi 2e 5, del d.p.r. n. 917/1986 e dell’art. 1, comma 34, della l. n. 244/2007,per aver ritenuto legittima l’applicazione, alla deduzione degliammortamenti degli utensili, del coefficiente del 65% in luogo di quellolegislativamente previsto del 25%.

Invero, avendo la società optato perl’ammortamento del costo su base pluriennale, “le quote imputate al contoeconomico costituivano l’importo massimo deducibile ai fini fiscali, masempre che non fossero superati i limiti stabiliti dalla tabella deicoefficienti ministeriali” (pag. 15 del ricorso per cassazione).Il motivo è fondato, dovendosi ribadire - sulla scorta delle osservazionisvolte dal P.G. - che, una volta scelta la via dell’ammortamentopluriennale, la contribuente era vincolata all’applicazione dei coefficienti diNumero registro generale 2054/2018Numero sezionale 105/2026Numero di raccolta generale 13483/2026Data pubblicazione 09/05/2026cui alle tabelle ministeriali richiamate dall’art. 102, comma 2, TUIR.Illegittima si mostra, pertanto, l’arbitraria deduzione in una misuracalcolata dall’Agenzia delle Entrate nel 65% del costo degli utensili,secondo una ricostruzione che non appare adeguatamente contrastatadalla società contribuente, in mancanza della valorizzazione di qualsivogliasupporto probatorio all’assunto per cui l’ammontare dei costi dedottidiscenderebbe dall’integrale deduzione dei costi corrispondenti ai beniintegralmente distrutti o comunque inutilizzabili.4.

Con il terzo motivo, la SABA deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 5 d.lgs. n. 446/1997 e 2425-bis e 2697 c.c., peravere la CTR ritenuto legittima l’esclusione dalla base imponibile a finiIRAP di sconti non legati alle quantità o qualità delle merci compravendutema aventi natura squisitamente finanziaria, come tali insuscettibili dideduzione.Anche questo motivo è fondato, mostrandosi - anche in questo caso -condivisibili le considerazioni svolte dal P.G., nel senso che, alla streguadella giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 18380/2021 e n. 400/2013),la deducibilità dalla base imponibile IRAP presuppone che lo sconto sia ditipo “commerciale”, vale a dire sia incondizionato, e non dipendente dallatempistica o dalle modalità del pagamento, mentre nel caso di specie essierano condizionati all’avvenuto pagamento della merce entro trenta giornida parte dei clienti.

P.Q.MAccoglie il ricorso;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di IIgrado della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 18/2/2026.Il Consigliere est.

La PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Laviani;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaLombardia n. 2524/2017, depositata il 7/6/2017.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/2/2026dal [OSCURATO:PERSONA];udito il sostituto Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA];udito, per l’Agenzia delle Entrate ricorrente, l’avv. dello Stato FabrizioUrbani Neri;udito, per la società controricorrente, l’avv. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2054/2018Numero sezionale 105/2026Numero di raccolta generale 13483/2026Data pubblicazione 09/05/20261. S.A.B.A. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnò l’avviso di accertamenton. T9B03BQ06819/2013 con il quale, in relazione all’anno 2008, eranostate riprese a tassazione una maggiore imposta IRES di € 294.477,00 euna maggiore imposta IRAP di € 51.324,00. In particolare, l’Agenzia delleEntrate aveva contestato alla contribuente l’indeducibilità dellasvalutazione (pari a € 567.889,81) delle rimanenze di prodotti finali, dellequote di ammortamento relative agli utensili per lo stampaggio e deglisconti cassa pari a € 245.192,73.2. La CTP di Milano accolse il ricorso, con sentenza poi confermatadalla CTR della [OSCURATO:PERSONA], la quale ritenne, quanto al primo rilievo, chel’Amministrazione non avesse dato prova del maggior valore dellerimanenze (che erano state valutate dalla società contribuente indiminuzione rispetto ai costi di produzione, sulla base del parametro deiprezzi all’importazione su analoghi beni di produzione cinese); quanto alsecondo rilievo, che fosse arbitrario l’assunto - fatto proprio dall’Agenziadelle Entrate - che la società avesse applicato l’illegittima aliquota del 65%a tutte le rimanenze, tenuto conto che essa aveva diritto di dedurreintegralmente il costo dei beni distrutti o comunque inutilizzabili in quantofacilmente deperibili; infine, con riguardo agli sconti, che ne andavaesclusa la natura finanziaria, trattandosi di “sconti mercantili previsti nelleoriginarie condizioni contrattuali”, da considerarsi “posta rettificativa deiricavi” e non già sconto finanziario, “perché il credito su cui calcolarlonasce dopo il periodo in cui si può usufruire dello sconto commerciale”.3. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, sullabase di tre motivi. Resiste con controricorso la Saba. La causa è statarimessa alla pubblica udienza del 18/2/2026. Il Pubblico ministero, nellapersona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], hadepositato conclusioni scritte, nelle quali ha chiesto accogliersi il ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 2054/2018Numero sezionale 105/2026Numero di raccolta generale 13483/2026Data pubblicazione 09/05/20261. Con il primo motivo, l’Amministrazione ricorrente deduce laviolazione e falsa applicazione degli artt. 9, 85 e 92 d.p.r. n. 917/1986 edegli artt. 2423, 2697 e 2727 c.c., per avere la CTR avallatol’abbattimento del valore delle rimanenze dei prodotti finiti (calcolato dallastessa società controricorrente in € 6.278.919,83, sulla base del metodocd. LIFO a scatti annuali) in relazione al parametro del prezzo diimportazione di beni di produzione cinese, laddove, per individuarne il“valore normale”, “SABA avrebbe dovuto fare riferimento ai prezzi dellaconcorrenza sul mercato interno”, in applicazione dell’art. 9, comma 3, deld.p.r. n. 917/1986.2. Il motivo è fondato.In alternativa al criterio dei costi specifici (utilizzabile quando i beni nonsono fungibili o comunque è possibile ricostruire il costo riferibile a ciascunbene), l’art. 92 TUIR consente di servirsi, per la valutazione dellerimanenze di magazzino, di quello forfettario denominato LIFO (last in,first out) a scatti annuali, che si fonda sull’assunto che le prime quantitàad uscire dal magazzino siano quelle entrate per ultime, confrontandorimanenze finali ed esistenze iniziali su base annuale. Allorquando il valoredelle rimanenze, in tal modo determinato, sia superiore al valore normalemedio dell’ultimo mese dell’esercizio, è quest’ultimo a doversi assumerecome rilevante (art. 92, comma 5, TUIR; per una completa ricostruzionedel meccanismo, si rimanda a Cass., n. 10773/2023 e Cass., n.17863/2025). Ebbene, a venire in questione, nella fattispecie in esame, èil parametro in virtù del quale debba essere individuato il “valorenormale”. Al riguardo, l’art. 9, comma 3, TUIR, dispone che “per valorenormale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi considerati, siintende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizidella stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e almedesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui ibeni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo eNumero registro generale 2054/2018Numero sezionale 105/2026Numero di raccolta generale 13483/2026Data pubblicazione 09/05/2026nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fariferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che hafornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini dellecamere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto deglisconti d’uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fariferimento ai provvedimenti in vigore”. La società contribuente ha inveceancorato tale valore a quello rappresentato dal prezzo all’importazione dianaloghi beni di produzione cinese, con ciò adottando un parametroevidentemente eccentrico rispetto alle coordinate normative appenadeclinate, in mancanza di qualsivoglia dimostrazione che il mercato diriferimento della SABA fosse - per l’appunto - quello cinese e non, invece,quello nazionale (e che l’onere di provare valore normale, inteso comeminor valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato,spetti al contribuente è chiaramente affermato da Cass., n. 19647/2022).Pertanto, in mancanza di dimostrazione di un valore normale inferiore,deve ritenersi che illegittimamente la SABA si fosse discostata dal metodoLIFO, con conseguente legittima ripresa a tassazione da partedell’Amministrazione finanziaria.3. Con il secondo motivo, è dedotta la violazione dell’art. 102, commi 2e 5, del d.p.r. n. 917/1986 e dell’art. 1, comma 34, della l. n. 244/2007,per aver ritenuto legittima l’applicazione, alla deduzione degliammortamenti degli utensili, del coefficiente del 65% in luogo di quellolegislativamente previsto del 25%. Invero, avendo la società optato perl’ammortamento del costo su base pluriennale, “le quote imputate al contoeconomico costituivano l’importo massimo deducibile ai fini fiscali, masempre che non fossero superati i limiti stabiliti dalla tabella deicoefficienti ministeriali” (pag. 15 del ricorso per cassazione).Il motivo è fondato, dovendosi ribadire - sulla scorta delle osservazionisvolte dal P.G. - che, una volta scelta la via dell’ammortamentopluriennale, la contribuente era vincolata all’applicazione dei coefficienti diNumero registro generale 2054/2018Numero sezionale 105/2026Numero di raccolta generale 13483/2026Data pubblicazione 09/05/2026cui alle tabelle ministeriali richiamate dall’art. 102, comma 2, TUIR.Illegittima si mostra, pertanto, l’arbitraria deduzione in una misuracalcolata dall’Agenzia delle Entrate nel 65% del costo degli utensili,secondo una ricostruzione che non appare adeguatamente contrastatadalla società contribuente, in mancanza della valorizzazione di qualsivogliasupporto probatorio all’assunto per cui l’ammontare dei costi dedottidiscenderebbe dall’integrale deduzione dei costi corrispondenti ai beniintegralmente distrutti o comunque inutilizzabili.4. Con il terzo motivo, la SABA deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 5 d.lgs. n. 446/1997 e 2425-bis e 2697 c.c., peravere la CTR ritenuto legittima l’esclusione dalla base imponibile a finiIRAP di sconti non legati alle quantità o qualità delle merci compravendutema aventi natura squisitamente finanziaria, come tali insuscettibili dideduzione.Anche questo motivo è fondato, mostrandosi - anche in questo caso -condivisibili le considerazioni svolte dal P.G., nel senso che, alla streguadella giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 18380/2021 e n. 400/2013),la deducibilità dalla base imponibile IRAP presuppone che lo sconto sia ditipo “commerciale”, vale a dire sia incondizionato, e non dipendente dallatempistica o dalle modalità del pagamento, mentre nel caso di specie essierano condizionati all’avvenuto pagamento della merce entro trenta giornida parte dei clienti. P.Q.MAccoglie il ricorso;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di IIgrado della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 18/2/2026.Il Consigliere est. La PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
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