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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39022/2021

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto Con la sentenza suindicata la Corte di Appello di Firenze ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA]/i e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di calunnia.

Per mezzo del difensore, gli imputati chiedono l'annullamento della sentenza impugnata di cui censurano, [OSCURATO:PERSONA], l'impianto motivazionale e la violazione di legge in cui sono incorsi i giudici di appello sul punto della volontà dell'imputata di accusare [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sapendoli innocenti in presenza del sottostante rapporto di usura di cui al Calamai accusava i predetti. [OSCURATO:PERSONA] denuncia analoghi vizi in relazione alla mancata applicazione dell'art. 649 cod. pen. e mancata rinnovazione dell'istruttoria richiesta in appello.

Il ricorso è inammissibile perché costituisce la mera riedizione dei motivi di appello, compiutamente valutati dal giudice di appello pervenuti, con argomentazioni prive di manifesta illogicità, alla conferma della sentenza di primo grado.

In presenza delle argomentata motivazione sulla sussistenza del dolo la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] sollecita una mera ricostruzione alternativa degli elementi indiziari già valutati dai giudici della Corte distrettuale i quali hanno ritenuto irrilevante, a fronte del contenuto della denuncia, nella quale l'imputata insisteva sulla natura usuraia delle somme dovute alle parti civili, la consapevolezza dell'accusa, in ragione del sottostante rapporto di dare avere ricostruito dai mutuanti, avallato, oltre dalle loro dichiarazioni, dal piano di ammortamento e rientro sottoscritto dagli imputati.

Anche sulla inapplicabilità del divieto di bis in idem la Corte, facendo corretta applicazione dei principi in materia, ha evidenziato che la denuncia proposta non era sovrapponibile alla precedente e che era stata presentata in un momento successivo rispetto ad altra già valsa al Peroni l'accusa di calunnia.

All'inammissibilità dell'impugnazione segue per legge la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia determinare in euro tremila.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 9 settembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto Con la sentenza suindicata la Corte di Appello di Firenze ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA]/i e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di calunnia. Per mezzo del difensore, gli imputati chiedono l'annullamento della sentenza impugnata di cui censurano, [OSCURATO:PERSONA], l'impianto motivazionale e la violazione di legge in cui sono incorsi i giudici di appello sul punto della volontà dell'imputata di accusare [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sapendoli innocenti in presenza del sottostante rapporto di usura di cui al Calamai accusava i predetti. [OSCURATO:PERSONA] denuncia analoghi vizi in relazione alla mancata applicazione dell'art. 649 cod. pen. e mancata rinnovazione dell'istruttoria richiesta in appello. Il ricorso è inammissibile perché costituisce la mera riedizione dei motivi di appello, compiutamente valutati dal giudice di appello pervenuti, con argomentazioni prive di manifesta illogicità, alla conferma della sentenza di primo grado. In presenza delle argomentata motivazione sulla sussistenza del dolo la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] sollecita una mera ricostruzione alternativa degli elementi indiziari già valutati dai giudici della Corte distrettuale i quali hanno ritenuto irrilevante, a fronte del contenuto della denuncia, nella quale l'imputata insisteva sulla natura usuraia delle somme dovute alle parti civili, la consapevolezza dell'accusa, in ragione del sottostante rapporto di dare avere ricostruito dai mutuanti, avallato, oltre dalle loro dichiarazioni, dal piano di ammortamento e rientro sottoscritto dagli imputati. Anche sulla inapplicabilità del divieto di bis in idem la Corte, facendo corretta applicazione dei principi in materia, ha evidenziato che la denuncia proposta non era sovrapponibile alla precedente e che era stata presentata in un momento successivo rispetto ad altra già valsa al Peroni l'accusa di calunnia. All'inammissibilità dell'impugnazione segue per legge la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 202
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