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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 luglio 2023

Cassazione n. 27472/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 5693-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., incorporante di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 5693/2020 Cron.

Rep.

Ud. 12/07/2023 CC - controricorrente - avverso la sentenza n. 755/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 30/07/2019 R.G.N. 2247/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATOCHE

1. la Corte d’Appello di Catanzaro ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza con la quale erano state respinte le sue domande di condanna di [OSCURATO:PERSONA] CARIME (poi UBI , ora [OSCURATO:PERSONA]) al pagamento delle retribuzioni dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 5/10/2009, al risarcimento dei danni per inadempimento processuale dell'istituto di credito dovuto alla mancata reintegrazione nel posto di lavoro dal 23/11/1999 al 05/10/2009, alla reintegrazionenel posto di lavoro;

2. la Corte di merito, in particolare, ha osservato che: - l'appellante era stato dipendente della banca con mansioni di operatore di sportello dal 1982 al 5/10/1998, data del licenziamento per motivi disciplinari; - il licenziamento, impugnato giudizialmente, era stato annullato con sentenza del Tribunale di Cosenza del 22/11/1999, confermata dalla Corte d'Appello di Catanzaro con sentenza del 5/4/2002; - quest'ultima sentenza era stata annulla ta con sentenza della Corte di Cassazione n. 23532/2004 e cassata con rinvio;- in sede di rinvio, la Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato l'originaria domanda di impugnativa del licenziamento con sentenza del 16/02/2007, e la Corte di Cassazione, con sentenza n. 21214/2009, aveva rigettato il ricorso avverso tale sentenza; - la banca aveva corrisposto al lavoratore le retribuzioni in esecuzione della sentenza di primo grado, sino alla pronuncia di cassazione con rinvio, senza procedere all’effettiva reintegrazione; - non era fondata la richiesta di applicazione della sospensione della sanzione disciplinare ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 7, legge n. 300/1970, trattandosi di sospensione prevista dalla legge per il diverso caso di richiesta di composizione di costituzione tramite UPLMO di un Collegio di conciliazione ed arbitrato nel caso in cui il datore di lavoro decida di rivolgersi all'autorità giudiziaria anziché nominare il proprio rappresentante, caso del tutto diverso dalla proposizione di appello avverso la sentenzadi primo grado da parte del datore di lavoro soccombente; - non erano ammissibili le censure relative al rigetto della domanda riguardante il diritto a ricevere le retribuzioni da febbraio 2005 (pubblicazione della prima sentenza di Cassazione con rinvio) a ottobre 2009 (pubblicazione della seconda sentenza della S.C.), non essendo state prospettate adeguate critiche alle motivazioni del Tribunale in proposito, riferite alla giurisprudenza consolidata secondo cui la cassazione della sentenza di secondo grado non fa rivivere l'efficacia di quella di primo grado confermata o riformata, donde l'infondatezza della domanda intesa a ottenere il pagamento delle retribuzioni nel periodo; - non erano ammissibili le censure relative al rigetto della domanda risarcitoria per l'omessa reintegra effettiva nel posto di lavoro, in quanto era stato proposto nel marzo 2004 un ricorso inteso a conseguire il relativo risarcimento del danno, rigettato con sentenza del 2007 passata in giudicato;

3. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro indicata in epigrafe; resiste con controricorso l’istituto di credito; il ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’odierna udienza; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza; [OSCURATO:PERSONA]

1. preliminarmente si osserva che la causa perviene all’odierna udienza camerale, dopo che era stata originariamente assegnata alla soppressa sez.

VI, dopo le ordinanze di questa Corte n. 20300/2021 e n. 6744/2023 di rigetto di istanze di ricusazione, e dopo i provvedimenti del [OSCURATO:PERSONA] Presidente del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del 17/3/2023 di rigetto delle istanze di assegnazione del ricorso alla SS.

UU.;

2. con il primo motivo, parte ricorrente deduce violazione di legge processuale e nullità della sentenza di secondo grado, in relazione agli artt. 132 c.p.c., 111 Cost., 118 e 119 disp. att. c.p.c. (art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.), censurando la sottoscrizione della sentenza d'appello da parte del solo presidente e assumendo che le funzioni di presidente ed estensore-relatore non possono essere espletate da unico magistrato in un collegio;

3. il motivo non è fondato;

4. nei collegi di merito non è vietata, ma anzi è espressamente prevista in sede organizzativa, l’assegnazione della relazione, e quindi dell’estensione della motivazione in esito alla discussione e deliberazione in camera di consiglio collegiale della decisione, al presidente del collegio, che cumula in tale caso le funzioni di presidente e di relatore – estensore, senza che ciò pregiudichi la collegialità della decisione;

5. q uesta Corte, invero, quanto alla sottoscrizione del solo Presidente, ha già precisato che, a norma dell'ultimo comma dell'art 132 c.p.c., modificato dall'art. 6 della legge 8 agosto 1977, n 532, secondo cui la sentenza emessa dal giudice collegiale deve essere sottoscritta dal Presidente e dal giudice estensore, è sufficiente la sola sottoscrizione del Presidente del collegio, qualora tale magistrato abbia anche la qualifica di estensore del provvedimento (cfr., tra le tante, Cass. n. 33152/2018, n. 22705/2010, n. 11739/2004, n. 1972/1985, n. 3373/1980); al riguardo va anche rilevato che la sentenza sottoscritta dal presidente, che sia stato anche relatore della causa, non è inficiata da alcuna nullità per il fatto che tale magistrato non abbia espressamente aggiunto l'indicazione della propria qualità di estensore della sentenza stessa, atteso che la qualità di relatore lascia presumere anche quella di estensore (conf.

Cass. n. 12392/1992 e n. 2406/1994);

6. nel caso di specie la qualità di presidente - relatore è espressamente indicata nell’intestazione e quella di presidente – estensore nel d ispositivo della sentenza impugnata, sicché non si configura il vizio di nullità o di violazione di legge denunciato;

7. né si applica il precedente di questa sezione n. 8817/2017, con cui si è affermato che la sentenza emessa dal giudice in composizione collegiale priva di una delle due sottoscrizioni (del presidente del collegio ovvero del relatore) è affetta da nullità sanabile, ai sensi dell'art. 161, comma 1, c.p.c., sicché, convertendosi il vizio in motivo di impugnazione, ove fatto valere con ricorso per cassazione dovrà essere disposto, in caso di accoglimento, il rinvio ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata, il quale procederà alla rinnovazione della decisione conclusiva del grado, ovvero ad una nuova pronuncia della sentenza; tale precedente, richiamato da parte ricorrente, riguarda l’ipotesi di sentenza mancante della sottoscrizione del presidente o del relatore distinti nel collegio, mentre, nel caso in esame, si tratta della diversa ipotesi di cumulo nel collegio decidente delle funzioni di presidente e di relatore – estensore, e, di conseguenza, di apposizione di unica firma in tale espressa duplice qualità e funzione;

8. quanto alla nuova sollecitazione, espressa nella memoria di parte ricorrente depositata in prossimità dell’udienza camerale, di una rimessione della causa al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite, ad avviso del Collegio non vi sono elementi nuovi rilevanti che portino a ritenere necessario un nuovo esame della questione alla luce dei provvedimenti presidenziali in atti, ovvero a dissentire dal (per rimeditare il) consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la sentenza sottoscritta unicamente dal presidente del collegio giudicante risulta affetta da una nullità relativa sanabile ex art. 161, primo comma, c.p.c., trattandosi di sottoscrizione insufficiente ma non mancante;

9. la questione è di dubbia rilevanza nella presente fattispecie, in cui la sentenza risulta sottoscritta dal presidente estensore,che per di più era stato anche relatore della causa; 10.in generale sul problema del vizio configurabile in caso di mancata sottoscrizione della sentenza da parte del presidente o dell'estensore, questa Corte si è già pronunciata a Sezioni Unite, componendo un contrasto di giurisprudenza, con la sentenza 20 maggio 2014, n. 11021, con la quale si è statuito, da un lato, che la sentenza emessa dal giudice in composizione collegiale priva di una delle due sottoscrizioni (del presidente ovvero del relatore) è affetta da nullità sanabile ai sensi dell'art. 161, primo comma, c.p.c., trattandosi di sottoscrizione insufficiente e non mancante, la cui sola ricorrenza comporta la non riconducibilità dell'atto al giudice; dall'altro, che una diversa interpretazione che accomuni le due ipotesi, con applicazione ad entrambe dell'art. 161, secondo comma, c.p.c., deve ritenersi lesiva dei principi del giusto processo e della ragionevole durata; 11.la giurisprudenza successiva ha dato continuità senza incertezza al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite (v., tra le tante, Cass n. 19323/2019), e l'ordinamento assegna particolare forza alle pronunce emesse dalle Sezioni Unite (cfr. art. 374, terzo comma, c.p.c.), per la peculiare valenza nomofilattica della pronuncia risolutiva di contrasto, con la previsione di una tendenziale stabilità del principio di diritto enunciato dal collegio a composizione allargata e al contempo di un meccanismo dialogico per l'eventuale superamento di quel principio innescato dal motivato dissenso della sezione semplice; 12.con il secondo motivo di ricorso vengono denunciati violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 7, comma 7, legge n. 300/1970), nullità della sentenza impugnata, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, sostenendo che, a seguito dell’esito negativo del tentativo preliminare di conciliazione innanzi all'UPLMO, la sanzione disciplinare sarebbe risultata disapplicata ai sensi del settimo comma di tale norma; 13.il motivo non è fondato; 14.la disposizione invocata stabilisce che: “ 15.la Corte di merito ha, in proposito, chiarito che la sospensione della sanzione disciplinare è prevista dalla legge nella specifica ipotesi di ricorso del datore di lavoro alternativo alla nomina del proprio rappresentante nel collegio di conciliazione e non in ogni ipotesi di contestazione della sanzione stessa, come risulta dal tenore letterale della normativa; 16.si tratta di interpretazione del dato normativo del tutto condivisibile, in quanto la sospensione della sanzione disciplinare è circoscritta alla specifica ipotesi pre- contenziosa, e non prevista in via automatica quale conseguenza automatica di ogni iniziativa giudiziale del datore di lavoro; ciò si desume tanto dal dato letterale (il riferimento all’ipotesi di cui al “comma precedente”), quanto dal dato sistematico, che prevede la possibilità di interventi sospensivi in corso di causa d parte dell’autorità giudiziaria coordinati con l’esecutività delle sentenza di merito, e non automatismi; 17.non sono ammissibili le ulteriori doglianze difensive avverso la sentenza impugnata, relative alle domande di risarcimento del danno, di nomina di CTU contabile, di condanna alla reintegra nel posto di lavoro; 18.parte ricorrente non specifica le doglianze rispetto alle motivazioni contenute nella sentenza impugnata, che ha richiamato espressamente quelle di primo grado (il pagamento delle retribuzioni intermedie tra la prima sentenza di Cassazione con rinvio e la seconda definitiva non era dovuto, non rivivendo l'efficacia della sentenza di primo grado per effetto della cassazione della sentenza di primo grado; si era formato giudicato di rigetto in altro procedimento sulla domanda risarcitoria da mancata reintegrazione effettiva, con sola corresponsione dell a retribuzione, nel primo periodo); 19.il ricorrente ha infatti l'onere di indicare con precisione gli asseriti errori contenuti nella sentenza impugnata, in quanto, per la natura di giudizio a critica vincolata propria del processo dicassazione, il singolo motivo assolve alla funzione condizionante il devolutum della sentenza impugnata, con la conseguenza che il requisito in esame non può ritenersi soddisfatto qualora il ricorso percassazione sia basato sul mero richiamo dei motivi di appello, una tale modalità di formulazione del motivorendendo impossibile individuare la critica mossa ad una parte ben identificabile del giudizio espresso nella sentenza impugnata, rivelandosi carente nella specificazione delle deficienze e degli errori asseritamente individuabili nella decisione (cfr., in termini, Cass. n. 1479/2018); 20.alla stregua delle considerazioni sopra svolte il ricorso deve, nel suo complesso, essere rigettato; 21.le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono il principio di soccombenza; 22.alrigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 5693-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., incorporante di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 5693/2020 Cron. Rep. Ud. 12/07/2023 CC - controricorrente - avverso la sentenza n. 755/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 30/07/2019 R.G.N. 2247/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1. la Corte d’Appello di Catanzaro ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza con la quale erano state respinte le sue domande di condanna di [OSCURATO:PERSONA] CARIME (poi UBI , ora [OSCURATO:PERSONA]) al pagamento delle retribuzioni dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 5/10/2009, al risarcimento dei danni per inadempimento processuale dell'istituto di credito dovuto alla mancata reintegrazione nel posto di lavoro dal 23/11/1999 al 05/10/2009, alla reintegrazionenel posto di lavoro; 2. la Corte di merito, in particolare, ha osservato che: - l'appellante era stato dipendente della banca con mansioni di operatore di sportello dal 1982 al 5/10/1998, data del licenziamento per motivi disciplinari; - il licenziamento, impugnato giudizialmente, era stato annullato con sentenza del Tribunale di Cosenza del 22/11/1999, confermata dalla Corte d'Appello di Catanzaro con sentenza del 5/4/2002; - quest'ultima sentenza era stata annulla ta con sentenza della Corte di Cassazione n. 23532/2004 e cassata con rinvio;- in sede di rinvio, la Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato l'originaria domanda di impugnativa del licenziamento con sentenza del 16/02/2007, e la Corte di Cassazione, con sentenza n. 21214/2009, aveva rigettato il ricorso avverso tale sentenza; - la banca aveva corrisposto al lavoratore le retribuzioni in esecuzione della sentenza di primo grado, sino alla pronuncia di cassazione con rinvio, senza procedere all’effettiva reintegrazione; - non era fondata la richiesta di applicazione della sospensione della sanzione disciplinare ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 7, legge n. 300/1970, trattandosi di sospensione prevista dalla legge per il diverso caso di richiesta di composizione di costituzione tramite UPLMO di un Collegio di conciliazione ed arbitrato nel caso in cui il datore di lavoro decida di rivolgersi all'autorità giudiziaria anziché nominare il proprio rappresentante, caso del tutto diverso dalla proposizione di appello avverso la sentenzadi primo grado da parte del datore di lavoro soccombente; - non erano ammissibili le censure relative al rigetto della domanda riguardante il diritto a ricevere le retribuzioni da febbraio 2005 (pubblicazione della prima sentenza di Cassazione con rinvio) a ottobre 2009 (pubblicazione della seconda sentenza della S.C.), non essendo state prospettate adeguate critiche alle motivazioni del Tribunale in proposito, riferite alla giurisprudenza consolidata secondo cui la cassazione della sentenza di secondo grado non fa rivivere l'efficacia di quella di primo grado confermata o riformata, donde l'infondatezza della domanda intesa a ottenere il pagamento delle retribuzioni nel periodo; - non erano ammissibili le censure relative al rigetto della domanda risarcitoria per l'omessa reintegra effettiva nel posto di lavoro, in quanto era stato proposto nel marzo 2004 un ricorso inteso a conseguire il relativo risarcimento del danno, rigettato con sentenza del 2007 passata in giudicato; 3. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro indicata in epigrafe; resiste con controricorso l’istituto di credito; il ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’odierna udienza; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza; [OSCURATO:PERSONA] 1. preliminarmente si osserva che la causa perviene all’odierna udienza camerale, dopo che era stata originariamente assegnata alla soppressa sez. VI, dopo le ordinanze di questa Corte n. 20300/2021 e n. 6744/2023 di rigetto di istanze di ricusazione, e dopo i provvedimenti del [OSCURATO:PERSONA] Presidente del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del 17/3/2023 di rigetto delle istanze di assegnazione del ricorso alla SS. UU.; 2. con il primo motivo, parte ricorrente deduce violazione di legge processuale e nullità della sentenza di secondo grado, in relazione agli artt. 132 c.p.c., 111 Cost., 118 e 119 disp. att. c.p.c. (art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.), censurando la sottoscrizione della sentenza d'appello da parte del solo presidente e assumendo che le funzioni di presidente ed estensore-relatore non possono essere espletate da unico magistrato in un collegio; 3. il motivo non è fondato; 4. nei collegi di merito non è vietata, ma anzi è espressamente prevista in sede organizzativa, l’assegnazione della relazione, e quindi dell’estensione della motivazione in esito alla discussione e deliberazione in camera di consiglio collegiale della decisione, al presidente del collegio, che cumula in tale caso le funzioni di presidente e di relatore – estensore, senza che ciò pregiudichi la collegialità della decisione; 5. q uesta Corte, invero, quanto alla sottoscrizione del solo Presidente, ha già precisato che, a norma dell'ultimo comma dell'art 132 c.p.c., modificato dall'art. 6 della legge 8 agosto 1977, n 532, secondo cui la sentenza emessa dal giudice collegiale deve essere sottoscritta dal Presidente e dal giudice estensore, è sufficiente la sola sottoscrizione del Presidente del collegio, qualora tale magistrato abbia anche la qualifica di estensore del provvedimento (cfr., tra le tante, Cass. n. 33152/2018, n. 22705/2010, n. 11739/2004, n. 1972/1985, n. 3373/1980); al riguardo va anche rilevato che la sentenza sottoscritta dal presidente, che sia stato anche relatore della causa, non è inficiata da alcuna nullità per il fatto che tale magistrato non abbia espressamente aggiunto l'indicazione della propria qualità di estensore della sentenza stessa, atteso che la qualità di relatore lascia presumere anche quella di estensore (conf. Cass. n. 12392/1992 e n. 2406/1994); 6. nel caso di specie la qualità di presidente - relatore è espressamente indicata nell’intestazione e quella di presidente – estensore nel d ispositivo della sentenza impugnata, sicché non si configura il vizio di nullità o di violazione di legge denunciato; 7. né si applica il precedente di questa sezione n. 8817/2017, con cui si è affermato che la sentenza emessa dal giudice in composizione collegiale priva di una delle due sottoscrizioni (del presidente del collegio ovvero del relatore) è affetta da nullità sanabile, ai sensi dell'art. 161, comma 1, c.p.c., sicché, convertendosi il vizio in motivo di impugnazione, ove fatto valere con ricorso per cassazione dovrà essere disposto, in caso di accoglimento, il rinvio ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata, il quale procederà alla rinnovazione della decisione conclusiva del grado, ovvero ad una nuova pronuncia della sentenza; tale precedente, richiamato da parte ricorrente, riguarda l’ipotesi di sentenza mancante della sottoscrizione del presidente o del relatore distinti nel collegio, mentre, nel caso in esame, si tratta della diversa ipotesi di cumulo nel collegio decidente delle funzioni di presidente e di relatore – estensore, e, di conseguenza, di apposizione di unica firma in tale espressa duplice qualità e funzione; 8. quanto alla nuova sollecitazione, espressa nella memoria di parte ricorrente depositata in prossimità dell’udienza camerale, di una rimessione della causa al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite, ad avviso del Collegio non vi sono elementi nuovi rilevanti che portino a ritenere necessario un nuovo esame della questione alla luce dei provvedimenti presidenziali in atti, ovvero a dissentire dal (per rimeditare il) consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la sentenza sottoscritta unicamente dal presidente del collegio giudicante risulta affetta da una nullità relativa sanabile ex art. 161, primo comma, c.p.c., trattandosi di sottoscrizione insufficiente ma non mancante; 9. la questione è di dubbia rilevanza nella presente fattispecie, in cui la sentenza risulta sottoscritta dal presidente estensore,che per di più era stato anche relatore della causa; 10.in generale sul problema del vizio configurabile in caso di mancata sottoscrizione della sentenza da parte del presidente o dell'estensore, questa Corte si è già pronunciata a Sezioni Unite, componendo un contrasto di giurisprudenza, con la sentenza 20 maggio 2014, n. 11021, con la quale si è statuito, da un lato, che la sentenza emessa dal giudice in composizione collegiale priva di una delle due sottoscrizioni (del presidente ovvero del relatore) è affetta da nullità sanabile ai sensi dell'art. 161, primo comma, c.p.c., trattandosi di sottoscrizione insufficiente e non mancante, la cui sola ricorrenza comporta la non riconducibilità dell'atto al giudice; dall'altro, che una diversa interpretazione che accomuni le due ipotesi, con applicazione ad entrambe dell'art. 161, secondo comma, c.p.c., deve ritenersi lesiva dei principi del giusto processo e della ragionevole durata; 11.la giurisprudenza successiva ha dato continuità senza incertezza al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite (v., tra le tante, Cass n. 19323/2019), e l'ordinamento assegna particolare forza alle pronunce emesse dalle Sezioni Unite (cfr. art. 374, terzo comma, c.p.c.), per la peculiare valenza nomofilattica della pronuncia risolutiva di contrasto, con la previsione di una tendenziale stabilità del principio di diritto enunciato dal collegio a composizione allargata e al contempo di un meccanismo dialogico per l'eventuale superamento di quel principio innescato dal motivato dissenso della sezione semplice; 12.con il secondo motivo di ricorso vengono denunciati violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 7, comma 7, legge n. 300/1970), nullità della sentenza impugnata, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, sostenendo che, a seguito dell’esito negativo del tentativo preliminare di conciliazione innanzi all'UPLMO, la sanzione disciplinare sarebbe risultata disapplicata ai sensi del settimo comma di tale norma; 13.il motivo non è fondato; 14.la disposizione invocata stabilisce che: “ 15.la Corte di merito ha, in proposito, chiarito che la sospensione della sanzione disciplinare è prevista dalla legge nella specifica ipotesi di ricorso del datore di lavoro alternativo alla nomina del proprio rappresentante nel collegio di conciliazione e non in ogni ipotesi di contestazione della sanzione stessa, come risulta dal tenore letterale della normativa; 16.si tratta di interpretazione del dato normativo del tutto condivisibile, in quanto la sospensione della sanzione disciplinare è circoscritta alla specifica ipotesi pre- contenziosa, e non prevista in via automatica quale conseguenza automatica di ogni iniziativa giudiziale del datore di lavoro; ciò si desume tanto dal dato letterale (il riferimento all’ipotesi di cui al “comma precedente”), quanto dal dato sistematico, che prevede la possibilità di interventi sospensivi in corso di causa d parte dell’autorità giudiziaria coordinati con l’esecutività delle sentenza di merito, e non automatismi; 17.non sono ammissibili le ulteriori doglianze difensive avverso la sentenza impugnata, relative alle domande di risarcimento del danno, di nomina di CTU contabile, di condanna alla reintegra nel posto di lavoro; 18.parte ricorrente non specifica le doglianze rispetto alle motivazioni contenute nella sentenza impugnata, che ha richiamato espressamente quelle di primo grado (il pagamento delle retribuzioni intermedie tra la prima sentenza di Cassazione con rinvio e la seconda definitiva non era dovuto, non rivivendo l'efficacia della sentenza di primo grado per effetto della cassazione della sentenza di primo grado; si era formato giudicato di rigetto in altro procedimento sulla domanda risarcitoria da mancata reintegrazione effettiva, con sola corresponsione dell a retribuzione, nel primo periodo); 19.il ricorrente ha infatti l'onere di indicare con precisione gli asseriti errori contenuti nella sentenza impugnata, in quanto, per la natura di giudizio a critica vincolata propria del processo dicassazione, il singolo motivo assolve alla funzione condizionante il devolutum della sentenza impugnata, con la conseguenza che il requisito in esame non può ritenersi soddisfatto qualora il ricorso percassazione sia basato sul mero richiamo dei motivi di appello, una tale modalità di formulazione del motivorendendo impossibile individuare la critica mossa ad una parte ben identificabile del giudizio espresso nella sentenza impugnata, rivelandosi carente nella specificazione delle deficienze e degli errori asseritamente individuabili nella decisione (cfr., in termini, Cass. n. 1479/2018); 20.alla stregua delle considerazioni sopra svolte il ricorso deve, nel suo complesso, essere rigettato; 21.le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono il principio di soccombenza; 22.alrigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
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