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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26326/2024

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 04RKMFR ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

Riguardo al primo motivo esso risulta generico limitandosi in una astratta affermazione di genericità e inattendibilità di dichiarazioni, peraltro non allegate, in violazione del principio di autosufficienza.

Inammissibile è anche il secondo motivo che si pone su un piano meramente rivalutativo del merito rispetto ad una motivazione che valorizza l'azione illecita organizzata e continuativa dell'imputato assieme all'elevato numero di cessioni di sostanza di varia natura e ad una vasta platea di consumatori in un lungo lasso di tempo.

Egualmente deve dirsi per il terzo motivo sulle attenuanti generiche, specificamente motivate attraverso il riferimento a numerosi precedenti specifici, così potendosi richiamare il principio per cui atteso che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis c.p. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (in termini, ex multis, Sez. 2 -, n. 23903 del 15/07/2020 Rv. 279549 - 02).

Generico e rivalutativo è l'ultimo motivo.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 04RKMFR ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Riguardo al primo motivo esso risulta generico limitandosi in una astratta affermazione di genericità e inattendibilità di dichiarazioni, peraltro non allegate, in violazione del principio di autosufficienza. Inammissibile è anche il secondo motivo che si pone su un piano meramente rivalutativo del merito rispetto ad una motivazione che valorizza l'azione illecita organizzata e continuativa dell'imputato assieme all'elevato numero di cessioni di sostanza di varia natura e ad una vasta platea di consumatori in un lungo lasso di tempo. Egualmente deve dirsi per il terzo motivo sulle attenuanti generiche, specificamente motivate attraverso il riferimento a numerosi precedenti specifici, così potendosi richiamare il principio per cui atteso che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis c.p. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (in termini, ex multis, Sez. 2 -, n. 23903 del 15/07/2020 Rv. 279549 - 02). Generico e rivalutativo è l'ultimo motivo. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così de