CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 20647/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29 giugno 1974 avverso il decreto della Corte di appello di Catania del 29 settembre 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento descritto in epigrafe la Corte di appello di Catania, per quel che qui immediatamente interessa, ha dato conferma al decreto reso in primo grado dal Tribunale locale con il quale è stata applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno perchè indiziato di appartenenza mafiosa ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a) d.lgs. n. 159 del 2011. 2.Interpone ricorso la difesa del proposto e, sotto il versante della violazione di legge per l'asserito difetto assoluto di motivazione, contesta il giudizio di attualità della pericolosità ascritta al [OSCURATO:PERSONA], avendo la Corte del merito argomentato sul punto in modo non esaustivo e chiaro. Ad avviso della difesa, gli stessi elementi addotti a sostegno della attualità della pericolosità sociale del ricorrente avrebbero dovuto portare all'annullamento del decreto appellato. In particolare, la sentenza resa nel 2011 nel processo "[OSCURATO:PERSONA]" ( con la quale il ricorrente è stato mandato assolto dall'imputazione associativa ex art 416-bis cod. pen. per non avere commesso il fatto) non poteva portare alla conclusione assunta a sostegno della ritenuta attualità della pericolosità sociale per il principio di intangibilità del giudicato penale, che avrebbe dovuto vincolare anche il giudice della prevenzione; conclusione cui la Corte del merito sarebbe peraltro pervenuta trascurando integralmente il portato delle dichiarazioni dei collaboranti escussi in quel processo, dando per contro rilievo ad elementi del tutto congetturali, all'evidenza inidonei al fine. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perchè riposa su censure quantomeno manifestamente infondate. 2. La lettura congiunta dei due provvedimenti di merito, favorita dalle conformi valutazioni all'uopo rese rispetto al materiale indiziario acquisito, permette di evidenziare, in punto di fatto, che il ricorrente annovera condanne per partecipazione ad associazione mafiosa (perdurante sino al dicembre del 2005) e ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (commessa sino alla fine del 2014). Emerge, inoltre, che il proposto, è stato ristretto in carcere dal 2005 al 2010 e che in questo frangente è stato sottoposto ad altro processo, sempre con l'imputazione associativa dì cui all'ari 416-bis cod. pen. per il periodo successivo a quello coperto dalla prima condanna, in relazione alla quale è stato condannato in primo grado e poi assolto in appello. 3. I Giudici del merito, forti del dato constatativo già acquisito in forza delle condanne già coperte da giudicato, hanno coerentemente tratto anche dalla sentenza di assoluzione elementi utili a sostenere il giudizio di attualità della pericolosità sociale; e ciò alla luce della giurisprudenza di questa Corte in forza della quale, ai fini del giudizio sull'attualità della pericolosità sociale, è necessario accertare se al soggetto sottoposto siano attribuibili fatti, di qualunque tipo, sintomatici della persistenza di tale pericolosità, rilevando, in tal senso, anche quelli non costituenti reato (Sez. 6, n. 49583 del 03/10/2018, Rv. 274434).4.In questa cornice, limitata al tema prognostico della sola attualità, perde di consistenza il riferimento, evocato dal ricorso, al possibile rilievo vincolante da ascrivere all'assoluzione resa nel parallelo procedimento penale. Piuttosto, recuperano coerente vigore indiziario una serie di elementi, ricavati da quel processo, che se non radicalmente smentiti in punto di fatto dal giudicato penale (essendo stati, nel caso, solo diversamente apprezzati sotto la differente egida della responsabilità penale per il reato associativo), ben possono essere valorizzati, come avvenuto nella specie, nell'ottica della sintomatica continuità dell'appartenenza mafiosa, già consolidata dalla accertata pericolosità qualificata riferibile al [OSCURATO:PERSONA], fondata sulle pregresse condanne. 4.1. In particolare, è incontrovertibile il rilievo che sotto questo versante viene coerentemente ascritto allo stipendio percepito dal ricorrente lungo i cinque anni di detenzione dal clan di appartenenza, aspetto che dalle decisioni di merito viene ancorato al narrato di taluni collaboranti. 4.2. Al contempo, assume un immediato portato inferenziale, il contegno, tenuto dal ricorrente successivamente al detto periodo di detenzione, volto ad imporre, con le connotazioni tipiche della intimidazione mafiosa, ad alcuni esercizi commerciali gravitanti sul territorio siracusano, l'acquistare della materia prima commercializzata dall'azienda sottoposta al dominio del proposto; azienda poi confiscata con il medesimo provvedimento ora portato allo scrutinio della Corte ( ma rimasto estraneo, in relazione alla misura patrimoniale, ai rilievi di legittimità). 4.3. All'evidenza, si tratta di circostanze in fatto di rilievo decisivo rispetto alla ritenuta continuità della pericolosità sociale qualificata fotografata dalle pregresse condanne. Circostanze che il ricorso contesta del tutto inadeguatamente, per un verso tramite generiche affermazioni labiali dirette a contrastarne apoditticamente il portato indiziario (quanto alla percezione dello " stipendio" durante la detenzione); per altro verso trascurando di sollevare critiche specifiche rispetto alle argomentazkioni tracciate dalla Corte del merito ( in relazione alla condotte successive). E tanto porta il provvedimento impugnato in coerenza al riparo da qualsivoglia censura utilmente prospettata in questa sede. 5.Alla dichiarazione di inammissibilità seguono le pronunce di cui all'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. , definite nei termini precisati dal dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22/3/2022. Il Consigliere e