Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30871/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Firenze il 5 marzo 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Siena il 14 aprile 2018, all'esito del dibattimento, lo ha riconosciuto responsabile dei reati di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 189 d.

Igs. 30 aprile 1992, n. 285, commessi il 25 novembre 2016, in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia.

2. Il ricorrente si affida a tre motivi: con il primo lamenta violazione di legge (art. 521 cod. proc. pen.) in ragione della mancata correlazione tra accusa e sentenza; con il secondo denunzia ulteriore violazione di legge (ne bis in idem sostanziale e processuale); con il terzo censura vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, con particolare riferimento alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato.

Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il ricorso è manifestamente infondato, perché costruito in larga parte in fatto (l'ultimo motivo) ed inoltre meramente reiterativo ed aspecifico (i primi due motivi), in quanto non si confronta puntualmente con la sufficiente, non incongrua e non illogica motivazione che si rinviene nella doppia conforme (e, in particolare, nella sentenza impugnata, alle pp. 1-3).

4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Firenze il 5 marzo 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Siena il 14 aprile 2018, all'esito del dibattimento, lo ha riconosciuto responsabile dei reati di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 189 d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, commessi il 25 novembre 2016, in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia. 2. Il ricorrente si affida a tre motivi: con il primo lamenta violazione di legge (art. 521 cod. proc. pen.) in ragione della mancata correlazione tra accusa e sentenza; con il secondo denunzia ulteriore violazione di legge (ne bis in idem sostanziale e processuale); con il terzo censura vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, con particolare riferimento alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il ricorso è manifestamente infondato, perché costruito in larga parte in fatto (l'ultimo motivo) ed inoltre meramente reiterativo ed aspecifico (i primi due motivi), in quanto non si confronta puntualmente con la sufficiente, non incongrua e non illogica motivazione che si rinviene nella doppia conforme (e, in particolare, nella sentenza impugnata, alle pp. 1-3). 4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 30871/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris