CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06798/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con i primi due motivi, deduce la violazione degli artt. 192 e 530 cod. proc. pen., con riferimento alla ricostruzione del fatto e alla mancata applicazione del quinto comma dell'art. 73, quinto comma, d.P.R. n. 309 del 1990 e il vizio di motivazione sul punto; Considerato i motivi sono inammissibili, in quanto il ricorrente, pur formalmente deducendo vizi di legittimità, si limita, invero, a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito della Corte di Cassazione e, peraltro, non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e di quella di primo grado (che, ad esempio, ha valorizzato l'elevato grado di purezza, del 70%, della sostanza stupefacente rinvenuto nella disponibilità dell'imputato), che si combinano, formando un unico corpo argomentativo (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 2574595; Sez. 2, n. 5606 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Conversa, Rv. 236181; Sez. 1, n. 8868 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145); Ritenuto che il terzo motivo, relativo alla violazione di legge e al vizio della motivazione relativo al riconoscimento della recidiva, e il quarto, relativo alla violazione di legge e al vizio della motivazione relativo alla confisca disposta, sono meramente reiterativi di punti della decisione già adeguatamente vagliati con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (a pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata e alle pag. 6 e 7 della sentenza di primo grado); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i