CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 luglio 1993
Cassazione n. 23330/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 18/07/1993 avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per i reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (in relazione alla cessione di grammi 13,1 di hashish) e all'art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze, peraltro formulate in modo assertivo, in punto di fatto ed incentrati sulla denuncia del vizio di omessa motivazione che la lettura del provvedimento impugnato rivela essere completa e logicamente ineccepibile e dalla quale si evince l'insussistenza dei dedotti vizi di motivazione. In particolare, con riferimento alla cessione dello stupefacente, la Corte territoriale ha, in modo non illogico, superato le doglianze dell'imputato rilevando che la prova di tale fatto emerge, oltre che dalle dichiarazioni rese in dibattimento dall'acquirente, dalla "diretta osservazione degli operanti"; così come la resistenza è dimostrata dalla condotta dell'[OSCURATO:PERSONA] che, inseguito in acqua da un operante, "lo ha aggredito a pugni e calci". Aspecifica è anche la censura in merito alla pena inflitta, determinata in modo assai prossimo al minimo edittale. Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 maggio 2024 Il onsigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]