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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03141/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che tanto il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione del fatto ascritto all'odierno ai sensi degli artt. 56-628 cod. pen., in quello di cui all'art. 612, secondo comma, cod. pen., quanto il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., risultano entrambi meramente riproduttivi di profili di censura già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale (si vedano le pagg. 5 e 6 della impugnata sentenza), cosicché gli stessi devono ritenersi privi di specificità e soltanto apparenti; che, infatti, i giudici di appello, sulla base dell'accertata vicenda (si veda pag. 3 della impugnata sentenza), hanno correttamente ritenuto, da un lato, la sussistenza tutti gli elementi costitutivi della fattispecie della tentata rapina, incluso l'elemento soggettivo doloso, non eliso dall'asserito, e comunque in alcun modo provato, stato di ubriachezza dell'imputato al momento del fatto (art. 92 cod. pen.) e, dall'altro lato, la non configurabilità della speciale tenuità del danno, conformemente ai principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (Sez.

U, n. 42124 del 27/06/2024, Nafi, Rv. 287095 - 02; Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685-01; Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010, Uccello, Rv. 247363- 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 5 dicembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che tanto il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione del fatto ascritto all'odierno ai sensi degli artt. 56-628 cod. pen., in quello di cui all'art. 612, secondo comma, cod. pen., quanto il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., risultano entrambi meramente riproduttivi di profili di censura già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale (si vedano le pagg. 5 e 6 della impugnata sentenza), cosicché gli stessi devono ritenersi privi di specificità e soltanto apparenti; che, infatti, i giudici di appello, sulla base dell'accertata vicenda (si veda pag. 3 della impugnata sentenza), hanno correttamente ritenuto, da un lato, la sussistenza tutti gli elementi costitutivi della fattispecie della tentata rapina, incluso l'elemento soggettivo doloso, non eliso dall'asserito, e comunque in alcun modo provato, stato di ubriachezza dell'imputato al momento del fatto (art. 92 cod. pen.) e, dall'altro lato, la non configurabilità della speciale tenuità del danno, conformemente ai principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, Nafi, Rv. 287095 - 02; Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685-01; Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010, Uccello, Rv. 247363- 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 5 dicembre 2
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