CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 27045/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2022 della Corte di Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Vincenzo SENATORE, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Mario FREZZA, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Torino, in data 14 aprile 2022, ha confermato la sentenza emessa, in data 20 maggio 2020, dal Tribunale di Torino che lo ha condannato alla pena di anni 1 di reclusione in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 642 cod. pen. 2. Il ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e l'apparenza ed illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche. 2.1. La motivazione sarebbe fondata su elementi inidonei a giustificare il rigetto della richiesta difensiva, secondo la difesa la particolare tenuità del fatto t. sarebbe desumibile dalla mancanza di un concreto danno per la persona offesa e dal fatto che l'imputato non è recidivo specifico né delinquente abituale. 2.2. La motivazione sarebbe carente anche in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. I giudici di appello, limitandosi a sostenere che l'imputato non ha «maturato alcun merito di carattere processuale od extraprocessuale suscettibile di valorizzazione premiale» (pag. 3 della sentenza impugnata) avrebbero fondato la decisione su un percorso argomentativo del tutto apparente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 2. Il motivo con il quale la difesa lamenta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è aspecifico non confrontandosi criticamente con le argomentazioni, esenti da vizi logici e giuridici, indicate in sentenza. La Corte di merito ha fatto corretto uso del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di riconoscimento della tenuità del fatto, la valutazione complessiva di tutte le peculiarità della fattispecie concreta nei termini previsti dall'art. 133 cod. pen. non rende la necessaria disamina di tutti gli elementi di valutazione, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti ai fini della decisione (Sez. 6, n. 55107 del 8/11/2018, RV. 274647, Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01). La Corte di appello, con motivazione sintetica ma priva di illogicità manifeste, ha escluso l'applicazione del disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen., non ravvisando nella condotta del ricorrente gli estremi della tenuità del fatto, in considerazione della complessa ed onerosa attività di accertamento svolta dalla compagnia assicurativa e del rischio per la persona offesa di dover affrontare indebiti esborsi di «apprezzabile entità» come conseguenza della condotta illecita del ricorrente (pag. 3 della sentenza impugnata). 3. La seconda censura è generica ed aspecifica non risultando adeguatamente enunciati e argomentati rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3.1. La doglianza è priva di qualsivoglia indicazione di elementi favorevoli ad una mitigazione della pena ed è caratterizzata dalla mera declinazione di affermazioni apodittiche; la difesa, infatti, si è limitata a sostenere una generica carenza di motivazione sul punto, rassegnando poi le conclusioni favorevoli al 6 proprio assistito, senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di appello. 3.2. Deve esser, preliminarmente, ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02). 3.3. I giudici di appello, nel caso oggetto di scrutinio, hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 3 della sentenza impugnata). [OSCURATO:PERSONA] condivide, in proposito, il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590); 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così decis